Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sullistruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale
Art.
1
(Delega
in materia di norme generali sullistruzione e di livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
- Al fine di favorire
la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno
e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dellautonomia
delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi
per la definizione delle norme generali sullistruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
- Fatto salvo
quanto specificamente previsto dallarticolo 4, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- Per
la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca predispone, entro 90 giorni dallentrata
in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari,
da sottoporre allapprovazione del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
a sostegno:
- della riforma
degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con
lo sviluppo dellautonomia;
- dellistituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- dello sviluppo
delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- della valorizzazione
professionale del personale docente;
- delle iniziative
di formazione iniziale e continua del personale;
- del rimborso
delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
- degli interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- degli interventi
per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica superiore e per leducazione
degli adulti;
- degli interventi
di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
- Ulteriori disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo
e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla
data della loro entrata in vigore.
Art.
2
(Sistema
educativo di istruzione e di formazione)
- I decreti di
cui allarticolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di
formazione, con losservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- è promosso
lapprendimento in tutto larco della vita e sono assicurate a tutti
pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
allinserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- sono favorite
la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
- è assicurato
a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione
e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base
nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione
e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e
successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione
costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
- il sistema educativo
di istruzione e di formazione si articola nella scuola dellinfanzia,
in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed
il sistema dellistruzione e della formazione professionale;
- la scuola dell'infanzia,
di durata triennale, concorre alleducazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
ed assicurare uneffettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dellinfanzia; alla scuola dellinfanzia
possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento, anche in rapporto
allintroduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di
3 anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola
secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento
ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì
il raccordo con la scuola dellinfanzia e con il secondo ciclo; è
previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che
compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche
le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dellanno scolastico
di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire
e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa lalfabetizzazione
in almeno una lingua dellUnione Europea oltre alla lingua italiana,
e lalfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria
di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale, organizza ed accresce le conoscenze e
le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione
allo sviluppo della personalità dellallievo, cura la dimensione
sistematica delle discipline, sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni,
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e
di formazione, introduce lo studio di una seconda lingua dellUnione
Europea e cura lapprofondimento nelle tecnologie informatiche; il primo
ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere
anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta
di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e al sistema dellistruzione e della formazione
professionale;
- il secondo ciclo,
finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi,
è finalizzato a sviluppare lautonoma capacità di giudizio
e lesercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative alluso delle
tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dellistruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
lapprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi
per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
lattività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in
un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì lapprofondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso
di studi; i licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento
rappresenta titolo necessario per laccesso alluniversità
e allalta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso
allistruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma
restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale,
i percorsi del sistema dellistruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto
il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche
nellUnione Europea, sono definite con il regolamento di cui allarticolo
6; comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
laccesso allistruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli
e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dellistruzione
e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono
di sostenere lesame di Stato, utile anche ai fini degli accessi alluniversità
e allalta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di apposito corso annuale, realizzato dintesa con le università,
e ferma restando la possibilità di sostenere lesame di Stato
anche senza tale frequenza come privatista;
- è aperta
e assistita la possibilità di cambiare indirizzo allinterno del
sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dellistruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante
apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo
ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative;
i licei e le istituzioni formative del sistema dellistruzione e della
formazione professionale, dintesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica
e con il sistema dellistruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento allultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per lapprofondimento delle conoscenze e delle abilità richieste
per laccesso ai corsi di studio universitari, dellalta formazione,
ed ai percorsi dellistruzione e formazione tecnica superiore;
- i piani di studio
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia
la cultura, le tradizioni e lidentità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art.
3
(Valutazione
degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione
e di formazione)
- Con i decreti
di cui allarticolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti
degli allievi, con losservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- la valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi
del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata
la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
b)
ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, lIstituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dellofferta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti
compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
c)
lesame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta
le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni desame e su prove predisposte e gestite
dallIstituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione,
sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dellultimo anno.
Art.
4
(Alternanza
scuola lavoro)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata dallistituzione scolastica
e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre
alla conoscenza di base, lacquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di
cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- svolgere lintera
formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso lalternanza di periodi di studio
e di lavoro, sotto la responsabilità dellistituzione scolastica
o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni
di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
- fornire indicazioni
generali per il reperimento e lassegnazione delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese e lassistenza tutoriale;
- indicare le
modalità di certificazione dellesito positivo del tirocinio e
di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
Art,
5
(Formazione
degli insegnanti)
- Con i decreti
di cui allarticolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei
docenti della scuola dellinfanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- la formazione
iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si
svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il
cui accesso è programmato ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi
è determinata ai sensi dellarticolo 3 della medesima legge, sulla
base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici
delle istituzioni scolastiche;
- con uno o più
decreti, adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 95 della legge 15
maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà
o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla
lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
lintegrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage allestero;
- laccesso
ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è
subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e alladeguatezza
della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;
- lesame
finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera
a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con
decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca;
- coloro che hanno
conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dellaccesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono,
previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività
di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a),
le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo listituzione
e lorganizzazione di unapposita struttura di ateneo per la formazione
degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti
con le istituzioni scolastiche;
- le strutture
di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dellattività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative.
Art.
6
(Disposizioni
finali e attuative)
- Mediante uno
o più regolamenti da adottare a norma dellarticolo 117 sesto
comma della Costituzione e dellarticolo 17 comma 2 della legge 23 agosto
1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dellautonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
- alla individuazione
del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e
alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli
orari, ai limiti di flessibilità interni nellorganizzazione delle
discipline,
- alla determinazione
delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
- alla definizione
degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale
dei titoli professionali conseguiti allesito dei percorsi formativi,
nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Il Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca presenta
ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione
e di formazione professionale.
3. Dall'anno
scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola dellinfanzia
i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003. Analogamente
possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori
anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui allarticolo 2, comma
1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui allarticolo
1, sulla base delle risultanze emerse dallapplicazione della presente
legge.
4. Agli oneri derivanti dallapplicazione dellarticolo 2, comma
1, lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.731 migliaia
di euro per lanno 2002, 45.829 migliaia di euro per lanno 2003
e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dallanno 2004, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
- Allattuazione
del piano programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti
da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal documento di programmazione economica e finanziaria.
- I decreti legislativi
attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti
a norma del comma 5.
- Con periodicità
annuale il Ministero dellIstruzione, delluniversità e della
ricerca ed il Ministero delleconomia e delle finanze procedono alla
verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale
attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio
per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura
ai sensi dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
- Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni.
-
La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.