Circolare
ministeriale 6 febbraio 2002, n.10
Prot. n. 2136
Dipartimento per lo sviluppo dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio VIII
OGGETTO: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2002 - 2003.
Com'è noto,l'art.21-9
comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro,
che i limiti di reddito previsti dall'art.28 - 4° comma della legge 28-2-1986,
n.41 (legge finaziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in
ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato
in data 29-1-2002 che il tasso d'inflazione programmato per il 2002 è
pari al 1,7%.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle
tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata
legge 28-2-1986, n.41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente
rivalutati, per l'anno scolastico 2002-2003, in ragione del 1,7%., come dal
seguente prospetto in cui viene riportato sia l'importo in euro che il corrispondente
in lire:
per i nuclei
familiari |
limite massimo
di |
rivalutazione
in |
limite massimo
di |
euro 1 |
4.179,69 |
71,05 |
4.251,00 |
euro 2 |
6.935,50 |
117,90 |
7.054,00 |
euro 3 |
8.915,60 |
151,57 |
9.068,00 |
euro 4 |
10.648,82 |
10.648,82 |
10.830,00 |
euro 5 |
12.381,02 |
210,48 |
12.592,00 |
euro 6 |
14.032,65 |
238,56 |
14.272,00 |
euro 7 e oltre |
15.681,70 |
266,59 |
15.949,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli