Circolare ministeriale 19 febbraio 2002, n.17
Prot. n. 710
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Uff.VI
Oggetto: D.D.G. 12 febbraio 2002
- Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente
ed educativo
Si comunica che
nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 14 del 19 febbraio 2002 è stato pubblicato
il D.D.G.
del 12 febbraio 2002, concernente l'oggetto. Sono allegati al decreto la tabella
di valutazione dei titoli, di cui al D.M. n.11 del 12 febbraio 2002, e i modelli
1,2,3 di domanda. L'intero carteggio è, altresì, disponibile sul
sito INTERNET e sulla rete INTRANET del Ministero, corredato dai nuovi codici
delle scuole e dagli indirizzi dei Centri Servizi Amministrativi, cui inviare
le domande.
Nel richiamare le precisazioni già fornite con C.M. n. 174 del 28 giugno
2000, in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, si
ritiene utile puntualizzare le peculiarità della nuova normativa.
Possono beneficiare della riapertura dei termini della procedura concorsuale,
oltre ai docenti idonei dei concorsi ordinari, il personale docente ed educativo,
che ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione con le sessioni riservate,
indette ai sensi della legge n. 124/99 e della legge n. 306/2000, gli abilitati
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.),
purché sostengano gli esami di Stato entro la data del 31 maggio 2002.
A questi ultimi sono attribuiti 30 punti aggiuntivi per le abilitazioni conseguite,
con esclusione, pertanto, delle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi
della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39/1998. Relativamente alle abilitazioni
conseguite per una pluralità di classi di concorso, alle condizioni previste
dall'art. 7, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 4 giugno 2001, n. 268
e debitamente certificate dalle S.S.I.S., i 30 punti vanno attribuiti a tutte
le abilitazioni.
Possono partecipare alla procedura, inoltre i cittadini comunitari, ai quali
sia stato riconosciuto il valore abilitante dei propri titoli professionali
stranieri, ai sensi della direttiva 89/48 CEE e 92/51 CEE. Ad essi sarà
attribuito un punteggio forfettario di 24 punti. Non può presentare domanda
di nuovo inserimento, invece, il personale educativo risultato idoneo nei concorsi
ordinari, banditi nel 2000, in quanto detti concorsi non si concludono su tutto
il territorio nazionale entro la predetta data del 31 maggio 2002 e, pertanto,
ai sensi del disposto, di cui all'art. 4 del Regolamento adottato con D.M. n.
123/2000, tale personale potrà partecipare alla procedura in parola dal
prossimo anno scolastico.
Per la prima volta sono istituite distinte graduatorie per gli insegnamenti
impartiti nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti, nelle Province
ove sono presenti tali istituzioni. Si precisa, al riguardo che, per motivi
tecnici, tali graduatorie debbono essere gestite manualmente dai rispettivi
Centri Servizi Amministrativi. Il S.I.M.P.I. ha disposto la revisione delle
graduatorie esistenti, depennando da ciascuna di esse, oltre ai nominativi di
coloro che sono stati immessi in ruolo, o che hanno rinunciato alla nomina,
in ciascuna provincia per la medesima disciplina, anche su posti di sostegno,
il personale che alla data del 1° settembre 2002 avrà compiuto 65
anni d'età.
Nelle suddette graduatorie sono elencati tutti gli aventi titolo con il punteggio
"totale" già acquisito, senza l'indicazione della riserva e/o precedenze
soggette a scadenza. Tale punteggio potrà essere aggiornato sulla base
dei nuovi titoli, conseguiti dopo la data del 22 giugno 2000, o anche acquisiti
in precedenza, ma non presentati, senza alcuna possibilità, facendo salve
le eventuali rettifiche di errori materiali e quelle conseguenti a decisioni
di ricorsi, di modificare il punteggio già attribuito da parte dei Centri
Servizi Amministrativi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sul contenuto della nota 5) della tabella
di valutazione dei titoli, che preclude la valutazione delle abilitazioni o
idoneità conseguite in violazione delle disposizioni contenute nelle
OO.MM. nn. 153/99, 33/2000 e 1/2001. Non sempre, infatti, sono stati disposti
i provvedimenti di esclusione o annullamento nei confronti di coloro che avevano
già conseguito un'altra abilitazione o idoneità per la medesima
disciplina o nei confronti dei beneficiari dell'O.M. n. 1/2001, anche per altri
insegnamenti o attività.
Si ritiene, quindi, opportuno che, qualora non si sia già provveduto,
si depennino dagli elenchi provinciali degli idonei e abilitati con le sessioni
riservate, i nominativi di coloro che vi sono illegittimamente inclusi e che
non abbiano prodotto ricorso. In presenza, peraltro, di ricorso gerarchico o
giurisdizionale avverso tali provvedimenti, le SS.LL. indicheranno nei suddetti
elenchi, a fianco dei nominativi, l'inclusione con riserva. A tal fine è
stato predisposto, nel modulo di domanda, un riquadro in cui gli interessati
debbono dichiarare la loro posizione con riserva.
I docenti di strumento musicale nella scuola media, già inclusi nella
prima fascia della graduatoria permanente, i quali chiedono il trasferimento
della propria posizione in altre province, saranno inseriti in coda a coloro
che sono già inclusi nella corrispondente prima fascia della provincia
di trasferimento. Si precisa, inoltre, che beneficiano della nuova inclusione,
con l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria permanente, oltre ai
docenti abilitati per la classe 77/A con l'O.M. n. 1/2001, i docenti inclusi
negli elenchi prioritari ed aggiuntivi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, in
possesso dell'abilitazione in educazione musicale nella scuola media, conseguita
antecedentemente all'emanazione della legge n. 124/99 e i docenti abilitati
in educazione musicale nella scuola media con 360 giorni di servizio nello strumento
musicale, alla data del 27 aprile 2000.
Si chiarisce, infine, che per le nomine su posti di sostegno nelle scuole secondarie
superiori, (con esclusione delle scuole speciali), il punteggio per il servizio
sarà attribuito per una sola graduatoria, a scelta del candidato, tra
quelle comprese nella specifica area, nella quale è stato prestato il
servizio.
In deroga a quanto sopra chiarito, per le classi di concorso 41/A e LII/C, ora
soppresse, è possibile aggiornare il punteggio per le nomine su posti
di sostegno, valutando i servizi prestati anche in altre aree. Non è
consentito, comunque, presentare domanda di nuova inclusione per tali classi
di concorso.
Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso, istituite con D.M. n.334/94
- cl. 76/A e cl. 71/A - il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente
nella cl. 75/A e 26/A, antecedentemente all'a.s. 95/96, non può essere
valutato come servizio utile ai fini della nomina nella cl. 76/A e nella 71/A,
ma in una qualunque altra graduatoria compresa nell'area disciplinare 3.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO