Circolare ministeriale 28 febbraio 2002, n. 23


Prot. n.4197

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001/2002

Com'è noto, la Legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), all'art.22, comma 7, ha introdotto rilevanti modifiche all'art.4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, che si possono così riassumere:
  - le commissioni esaminatrici, relativamente alle scuole statali e paritarie; sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto di esame appartenenti alla classe del candidato;
  - le commissioni stesse, per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, sono composte da commissari interni designati dai consigli di classe di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
  - per ogni sede di esame il dirigente regionale competente nomina un Presidente scelto tra il personale dirigente e docente delle scuole secondarie superiori;
  - con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti le commissioni d'esame.

Dalle innovazioni sopra accennate scaturisce che, per quel che concerne specificamente gli aspetti relativi alla formazione e alla composizione delle commissioni, le disposizioni del D.M. 25.1.2001, n.104 rimangono in vigore solo in quanto compatibili con il modello individuato dal disposto del comma 7 dell'art.22 della legge n.448/2001, vale a dire nella parte concernente i criteri di nomina dei Presidenti, mentre sono da ritenere caducate in quelle relative alla determinazione di alcune categorie di aventi titolo alla nomina a Presidente nonché alla nomina dei commissari esterni.
Premesso che con il
D.M. n.9 del 25.1.2002, in corso di registrazione, il Ministro ha provveduto a determinare il numero dei componenti delle commissioni d'esame e a impartire disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni medesime relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati, con la presente circolare e con i sottoelencati allegati, che ne costituiscono parte integrante, si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
  - sede di esame;
  - formazione delle commissioni;
  - abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
  - partecipazione alle commissioni del personale scolastico;
  - adempimenti richiesti ai dirigenti scolastici ed agli Uffici scolastici;
  - criteri di nomina dei presidenti.

In via preliminare e perché le SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimenti normativi organico e sistematico, si richiamano le principali disposizioni, relative agli esami in questione:
  - Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente modificata dall'art. 21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16.6.1998, n. 191;
  - D.P.R. 23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 - vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
  -D.M.20 in data28.02.02, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta;
  - D.M. n. 358 del 18.9.98 sulla costituzione delle aree disciplinari;
  - D.M. n. 49 del 24.2.2000, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
  - D.M. n. 243 del 26.10.2000, aventi ad oggetto certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame;
  - D.M. in data 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta; - D.M. 25.1.2001, n.104, (Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che rimane in vigore per le parti non incompatibili con l'art.22, comma 7, della legge 28.12.2001, n.448;
  -D.M. 25.1.2002, n.9, relativo alla determinazione del numero dei componenti delle commissioni degli esami di stato;
  -D.M 21del 28.02.02; relativo ai criteri di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni;
  - D.M 22 del 28.02.02 relativo agli esami di Stato nei corsi sperimentali.

Allegati:

1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, (
mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di stato e istruzioni per la relativa compilazione (mod. ES-1);
3. Elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
4. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente;
5.Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Generali Regionali;
6. Modello per la designazione dei commissari ai Direttori Generali regionali da parte dei dirigenti scolastici (mod. ES-C).

1) SEDE DI ESAME

Ai fini della nomina del Presidente, sono sede di esame le articolazioni delle istituzioni d'istruzione secondaria superiore statali e paritarie di seguito indicate:

2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

Adempimenti preliminari.

a - Istituti scolastici statali e paritari

I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, secondo i criteri appresso indicati.
Il Direttore Generale regionale, assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario. Non è consentito l'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute e pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il dirigente scolastico dell'Istituto statale o paritario procede attenendosi alle seguenti disposizioni:
  - per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione. Come sopra indicato, tutte le commissioni costituite presso il medesimo Istituto, inteso come sede centrale (con le eventuali succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione staccata - concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si procede alla nomina di un Presidente;
  - le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame presso la quale funzionano;
  - ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, i candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto statale e paritario, procurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il predetto limite, si può provvedere in via eccezionale e con adeguate motivazioni, alla costituzione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando, laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe. Alla eventuale costituzione di commissioni di soli candidati esterni provvedono i Direttori Generali Regionali secondo le disposizioni della C.M. n. 261 del 22.11.2000.

b - Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati

Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie al quale sia stata comunicata l'assegnazione di classi legalmente riconosciute o pareggiate, dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all. 1), prefigura l'abbinamento delle classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto da assegnare sulla base dei seguenti criteri:
  A. Per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.
  B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e pedagogico).
  C. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1. tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della seconda prova scritta.

Definizione delle commissioni

Le proposte dei dirigenti scolastici di configurazione e abbinamento delle commissioni, recanti anche l'indicazione dei nominativi dei commissari designati dai consigli di classe, sono comunicate al Direttore Generale regionale, mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle configurazioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari). Tali modelli recheranno anche i dati fatti pervenire dai dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.
Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvede alle modifiche ritenute necessarie e ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.
La scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini dei plichi" per le commissioni non gestite attraverso procedure informatizzate e, precisamente, quelle delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, degli istituti per sordomuti.

Designazione dei commissari

A. Scuole statali e paritariebr> Subito dopo l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 9 del 25.1.2002 e tenendo presenti i seguenti criteri:
  a) i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della
legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, appartenenti al consiglio della classe nel numero previsto per ciascun indirizzo di studio;
  b) è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta;
  c) le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto è possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere;
  d) la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.

Con riferimento alle classi articolate su più indirizzi di studio, nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti che seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi; nonché alle classi nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la composizione numerica della commissione secondo il D.M. 25 gennaio 2002, n.9. Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere, seguite dall'intera classe, ove la lingua sia oggetto della seconda prova scritta, deve essere assicurata la presenza dei relativi docenti. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. I docenti designati commissari , che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta il dirigente scolastico dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.

B scuole legalmente riconosciute o pareggiate

  a) docenti della classe statale o paritaria;
  b) docenti dell'istituto;
  c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
  d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
  e) per le classi articolate su più indirizzi di studio e costituite con gruppi di studenti che seguono materie diverse o con programmi diversi, ai fini della designazione dei commissari valgono, limitatamente al 50% dei commissari interni le disposizioni previste dalla lettera A) relativa alle scuole statali.

3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE COMMISSIONI

I presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina - docenti e dirigenti delle scuole secondarie superiori secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M.21 del 28.02.02. L'allegato n. 4 alla presente C.M. riporta, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente al proprio stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami. Le nomine sono disposte dal Direttore Generale regionale, che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo. Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle schede ES-1, il sistema informativo metterà a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti. A ogni provvedimento di nomina saranno allegati, a cura dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei commissari designati da ciascun consiglio di classe e recante la formalizzazione delle designazioni in atto di nomina. I provvedimenti di nomina saranno notificati, dagli Uffici Scolastici Regionali, agli interessati. Gli Uffici scolastici regionali medesimi e le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione nell'ambito territoriale e nella scuola relative alla composizione delle commissioni.

3.1 PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA

Sono obbligati alla presentazione della scheda i docenti, che non siano stati designati nelle commissioni d'esame, e i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 21 del 28.02.02 e precisamente:
  a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  b) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della
legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
  c) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
  d) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
  e) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.

3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI NON PRESENTARE LA SCHEDA

Possono non presentare la scheda i dirigenti scolastici e i docenti che, ancorchè in possesso dei requisiti previsti, si trovino in situazione di handicap o usufruiscano, comunque, delle agevolazioni di cui all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.
I requisiti di cui sopra s'intendono riferiti alle nomine a presidente relative a tutte le tipologie di commissioni indicate dalla presente circolare e nel rispetto delle specificità per ciascuna di esse previste.

3. 3 CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI

Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si ricorda, devono ricadere nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti appartenenti allo stato giuridico A di cui
all'allegato 4, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1). Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici nell'ambito della provincia di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del D.M. sopracitato e con le modalità riportate al successivo paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.

Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio.

Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:
  1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di servizio, (con l'esclusione dei dirigenti scolastici appartenenti allo stato giuridico A, in quanto già esaminati in una fase precedente);
  2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
  3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio in base alle tabelle di viciniorità tra le province;
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in base all'ordine di precedenza di cui all'artt. 3 e 4 del D.M. sopracitato (si veda
l'allegato 4: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi, dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione prioritariamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene il proprio istituto di servizio solo successivamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di studi.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.

3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA

E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di Presidente a docenti che siano stati designati in qualità di commissari in commissioni di esame.
Non è, altresì, consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
  - sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
  - sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 23, comma 5, C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della scuola;
  - sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del dirigente scolastico, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).

3. 5 DIVIETI DI NOMINA

Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono comprensivi dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati. Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario esterno, consecutivamente nei due anni precedenti l'anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:
  - destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
  - che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
  - che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.

4) NORME COMUNI

4. 1 OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività. Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare prot. n. 4690 del 1°.4.99, con la quale i dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni.

4. 2 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

4. 3 PERSONALE DA ESONERARE

I dirigenti scolastici e docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico. Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 5.

4.4 PERSONALE NON UTILIZZATO

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

4. 5 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 9 del D.M. 21 del 28.02.02 sopracitato e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione.

5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI

Ai fini della regolare costituzione delle commissioni si invita a un'attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 riportate in allegato al modello stesso. I Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.

6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA

Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 22 del 28.02.02. In particolare, per quanto concerne i Licei musicali sperimentali attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:
  a. Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
  b. Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
  c. Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
  d. Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.

7) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento. Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.

IL MINISTRO