Circolare
ministeriale 28 febbraio 2002, n. 23
Prot. n.4197
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001/2002
Com'è noto,
la Legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), all'art.22, comma
7, ha introdotto rilevanti modifiche all'art.4 della legge
10 dicembre 1997, n.425, che si possono così riassumere:
- le commissioni esaminatrici, relativamente alle scuole statali
e paritarie; sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto di esame appartenenti
alla classe del candidato;
- le commissioni stesse, per le scuole legalmente riconosciute e
pareggiate, sono composte da commissari interni designati dai consigli di classe
di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra
i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi
delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente
abbinate;
- per ogni sede di esame il dirigente regionale competente nomina
un Presidente scelto tra il personale dirigente e docente delle scuole secondarie
superiori;
- con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei
componenti le commissioni d'esame.
Dalle innovazioni
sopra accennate scaturisce che, per quel che concerne specificamente gli aspetti
relativi alla formazione e alla composizione delle commissioni, le disposizioni
del D.M. 25.1.2001, n.104 rimangono in vigore solo in quanto compatibili con
il modello individuato dal disposto del comma 7 dell'art.22 della legge n.448/2001,
vale a dire nella parte concernente i criteri di nomina dei Presidenti, mentre
sono da ritenere caducate in quelle relative alla determinazione di alcune categorie
di aventi titolo alla nomina a Presidente nonché alla nomina dei commissari
esterni.
Premesso che con il D.M.
n.9 del 25.1.2002, in corso di registrazione, il Ministro ha provveduto a determinare
il numero dei componenti delle commissioni d'esame e a impartire disposizioni
in ordine alla composizione delle commissioni medesime relativamente agli istituti
legalmente riconosciuti e pareggiati, con la presente circolare e con i sottoelencati
allegati, che ne costituiscono parte integrante, si forniscono precisazioni,
indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
- sede di esame;
- formazione delle commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate;
- partecipazione alle commissioni del personale scolastico;
- adempimenti richiesti ai dirigenti scolastici ed agli Uffici scolastici;
- criteri di nomina dei presidenti.
In via preliminare
e perché le SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimenti normativi
organico e sistematico, si richiamano le principali disposizioni, relative agli
esami in questione:
- Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente
modificata dall'art. 21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n. 59, introdotto
dall'art. 1, comma 22, della legge 16.6.1998, n. 191;
- D.P.R. 23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 - vedasi pure
l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
-D.M.20 in data28.02.02, relativo alle modalità di svolgimento
della prima e della seconda prova scritta;
- D.M. n. 358 del 18.9.98 sulla costituzione delle aree disciplinari;
- D.M. n. 49 del 24.2.2000, concernente tipologie di esperienze
che danno luogo ai crediti formativi;
- D.M. n. 243 del 26.10.2000, aventi ad oggetto certificazioni e
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame;
- D.M. in data 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta; - D.M. 25.1.2001, n.104, (Regolamento recante
le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che rimane in vigore
per le parti non incompatibili con l'art.22, comma 7, della legge 28.12.2001,
n.448;
-D.M. 25.1.2002, n.9, relativo alla determinazione del numero dei
componenti delle commissioni degli esami di stato;
-D.M 21del 28.02.02; relativo ai criteri di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti le commissioni;
- D.M 22 del 28.02.02 relativo agli esami di Stato nei corsi sperimentali.
Allegati:
1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni,
(mod. ES-0),
con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni
degli esami di stato e istruzioni per la relativa compilazione (mod. ES-1);
3. Elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi
e tecnici;
4. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina
a presidente;
5.Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Generali
Regionali;
6. Modello per la designazione dei commissari ai Direttori Generali regionali
da parte dei dirigenti scolastici (mod. ES-C).
1) SEDE DI ESAME
Ai fini della nomina del Presidente, sono sede di esame le articolazioni delle istituzioni d'istruzione secondaria superiore statali e paritarie di seguito indicate:
2)
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Adempimenti preliminari.
a - Istituti scolastici statali e paritari
I
Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva
competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni,
secondo i criteri appresso indicati.
Il Direttore Generale regionale, assegna, ai fini del successivo abbinamento,
le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad
abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti, agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo,
ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto
al dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario. Non è consentito
l'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute e pareggiate a scuole
paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il dirigente scolastico dell'Istituto statale o paritario procede attenendosi
alle seguenti disposizioni:
- per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria
di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più
indirizzi di studio - va costituita una sola commissione. Come sopra indicato,
tutte le commissioni costituite presso il medesimo Istituto, inteso come sede
centrale (con le eventuali succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come
sezione staccata - concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si
procede alla nomina di un Presidente;
- le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame presso
la quale funzionano;
- ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, i candidati
esterni vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto statale e paritario,
procurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50 per
cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono complessivamente assegnati,
di norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per il
numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il predetto
limite, si può provvedere in via eccezionale e con adeguate motivazioni,
alla costituzione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni,
ovvero con soli candidati esterni, anche superando, laddove necessario, il numero
di 35 candidati per classe. Alla eventuale costituzione di commissioni di soli
candidati esterni provvedono i Direttori Generali Regionali secondo le disposizioni
della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
b - Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati
Il Dirigente scolastico
delle istituzioni scolastiche statali o paritarie al quale sia stata comunicata
l'assegnazione di classi legalmente riconosciute o pareggiate, dopo aver assegnato
alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni
per merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all.
1), prefigura l'abbinamento delle classi di istituto pareggiato o legalmente
riconosciuto da assegnare sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria,
di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più
indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine
scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento
e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici
diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali
i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.:
"Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici
ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e pedagogico).
C. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1. tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali,
qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili
alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra
classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie
oggetto della seconda prova scritta.
Definizione delle commissioni
Le proposte dei
dirigenti scolastici di configurazione e abbinamento delle commissioni, recanti
anche l'indicazione dei nominativi dei commissari designati dai consigli di
classe, sono comunicate al Direttore Generale regionale, mediante gli appositi
modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle configurazioni) ed ES-C (contenente
i dati relativi ai commissari). Tali modelli recheranno anche i dati fatti pervenire
dai dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati
ad istituti statali o paritari.
Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati,
valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvede alle modifiche
ritenute necessarie e ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando
la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà
utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione
e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.
La scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione
"configurazioni valide ai soli fini dei plichi" per le commissioni non gestite
attraverso procedure informatizzate e, precisamente, quelle delle province di
Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena
delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori
di musica e i licei musicali, degli istituti per sordomuti.
Designazione dei commissari
A. Scuole statali e paritariebr> Subito dopo l'effettuazione delle
operazioni di abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa i commissari nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.M. n. 9 del 25.1.2002 e tenendo presenti i seguenti
criteri:
a) i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza
di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, appartenenti al consiglio
della classe nel numero previsto per ciascun indirizzo di studio;
b) è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline
oggetto della prima e della seconda prova scritta;
c) le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo
da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente
l'esigenza di favorire, per quanto è possibile, l'accertamento della
conoscenza delle lingue straniere;
d) la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti
della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.
Con
riferimento alle classi articolate su più indirizzi di studio, nelle
quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti
che seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi; nonché
alle classi nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari
sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi
o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza,
si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun
indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano
separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo
che risulti rispettata la composizione numerica della commissione secondo il
D.M. 25 gennaio 2002, n.9. Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più
lingue straniere, seguite dall'intera classe, ove la lingua sia oggetto della
seconda prova scritta, deve essere assicurata la presenza dei relativi docenti.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari
sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non
terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa
con gli altri dirigenti scolastici. I docenti designati commissari , che usufruiscono
delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà
di non accettare la designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà
da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda
prova scritta il dirigente scolastico dovrà designare docenti di uguale
insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.
B scuole legalmente riconosciute o pareggiate
a)
docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
e) per le classi articolate su più indirizzi di studio e
costituite con gruppi di studenti che seguono materie diverse o con programmi
diversi, ai fini della designazione dei commissari valgono, limitatamente al
50% dei commissari interni le disposizioni previste dalla lettera A) relativa
alle scuole statali.
3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE COMMISSIONI
I
presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale
avente titolo alla nomina - docenti e dirigenti delle scuole secondarie superiori
secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt.
2, 3 e 4 del D.M.21 del 28.02.02. L'allegato n. 4 alla presente C.M. riporta,
nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della
lettera corrispondente al proprio stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita
scheda di partecipazione agli esami. Le nomine sono disposte dal Direttore Generale
regionale, che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema
informativo. Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei
dati contenuti nelle schede ES-1, il sistema informativo metterà a disposizione
di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti
di nomina dei Presidenti. A ogni provvedimento di nomina saranno allegati, a
cura dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi
dei commissari designati da ciascun consiglio di classe e recante la formalizzazione
delle designazioni in atto di nomina. I provvedimenti di nomina saranno notificati,
dagli Uffici Scolastici Regionali, agli interessati. Gli Uffici scolastici regionali
medesimi e le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare l'informazione
e la pubblicazione nell'ambito territoriale e nella scuola relative alla composizione
delle commissioni.
3.1 PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati
alla presentazione della scheda i docenti, che non siano stati designati nelle
commissioni d'esame, e i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione
secondaria superiore di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 21 del 28.02.02 e precisamente:
a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati
Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
b) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi
in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole
secondarie superiori;
c) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che
abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico
nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
d) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che
abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente
scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
e) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con
almeno 10 anni di servizio di ruolo.
3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI NON PRESENTARE LA SCHEDA
Possono non presentare
la scheda i dirigenti scolastici e i docenti che, ancorchè in possesso
dei requisiti previsti, si trovino in situazione di handicap o usufruiscano,
comunque, delle agevolazioni di cui all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.
I requisiti di cui sopra s'intendono riferiti alle nomine a presidente relative
a tutte le tipologie di commissioni indicate dalla presente circolare e nel
rispetto delle specificità per ciascuna di esse previste.
3. 3 CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze
e d'ufficio dei dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si
ricorda, devono ricadere nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti
appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato
4, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione
(modello ES-1). Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie
di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina
d'ufficio dei dirigenti scolastici nell'ambito della provincia di servizio dei
medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art.
3 del D.M. sopracitato e con le modalità riportate al successivo paragrafo,
riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente
alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico
A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di
personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui
le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello
ES-1). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni
disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto
la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:
1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene
il comune di servizio, (con l'esclusione dei dirigenti scolastici appartenenti
allo stato giuridico A, in quanto già esaminati in una fase precedente);
2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata
come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio in
base alle tabelle di viciniorità tra le province;
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio,
gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in
base all'ordine di precedenza di cui all'artt. 3 e 4 del D.M. sopracitato (si
veda l'allegato
4: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità di condizioni,
l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio
e, poi, dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione prioritariamente
per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui
appartiene il proprio istituto di servizio solo successivamente per la nomina
in commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di studi.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo
i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti
e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente
l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato,
ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.
3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E'
preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in
qualità di Presidente a docenti che siano stati designati in qualità
di commissari in commissioni di esame.
Non è, altresì, consentita la presentazione della scheda di partecipazione
al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o
distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito
per una data successiva a quella di inizio degli esami;
- sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art.
23, comma 5, C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della scuola;
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante
lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del dirigente scolastico,
sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle
commissioni (mod. ES-1).
3. 5 DIVIETI DI NOMINA
Gli
aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti
nella propria scuola, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole
aggregate, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano
prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle
scuole di completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono comprensivi
dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio
si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per
i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che
in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati. Gli aspiranti non
possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti
nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in
qualità di presidente o di commissario esterno, consecutivamente nei
due anni precedenti l'anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:
- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura,
inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi,
comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti
scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
4) NORME COMUNI
4. 1 OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si
rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi
inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola salvo
le deroghe consentite dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito
rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta
o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo
disciplinare. I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle
commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati
dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di
istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale
di attività. Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui
alla lettera circolare prot. n. 4690 del 1°.4.99, con la quale i dirigenti
scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati
a prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di
settembre prima dell'inizio delle lezioni.
4. 2 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento
a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente
al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione,
il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti
a giustificazione dell'impedimento. L'impedimento a espletare l'incarico, da
parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente
scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti
a giustificazione dell'impedimento. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento
deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente,
al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente
scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
4. 3 PERSONALE DA ESONERARE
I dirigenti scolastici
e docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione
temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali
regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato
5.
4.4 PERSONALE NON UTILIZZATO
Al
di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato
nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio
fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle
prove scritte. I Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici dovranno,
comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente
e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni
stesse.
4. 5 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per
quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio
all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 9 del D.M. 21 del 28.02.02 sopracitato
e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione.
5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI
Ai fini della regolare
costituzione delle commissioni si invita a un'attenta lettura delle istruzioni
concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 riportate in
allegato
al modello stesso. I Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre
un attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al
sistema informativo.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per
quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni
di cui all'art. 7 del D.M. n. 22 del 28.02.02. In particolare, per quanto concerne
i Licei musicali sperimentali attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente
è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro
che sono impegnati in analoga sperimentazione:
a. Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
b. Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione
in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
c. Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori
di Musica o Istituti musicali pareggiati;
d. Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in
servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.
7) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel
ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni
nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri,
si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale
del 7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all'estero legalmente
riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento. Si
ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei programmi
d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni
scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento
delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.
IL MINISTRO