Circolare ministeriale 19 marzo 2002, n. 36
Prot. n.DGPSA/7/1363
Dipartimento per i servizi nel territorio
OGGETTO:
collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale
docente presso:
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione
del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento
di tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
- università e altri istituti di istruzione superiore.
Legge
23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2002/2003.
1) PREMESSA
L'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo
456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha
introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni,
in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale
docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unità
di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all'Amministrazione
scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti
scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite
massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
Dette assegnazioni
comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli
enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e
le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni
nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente
a loro carico, possono richiedere in aggiunta al contingente di cento unità,
comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti
scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa
tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti
di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione
richiedente. Il personale da collocare in posizione di fuori ruolo o di
comando deve aver superato il periodo di prova.
A partire dall'anno scolastico 2000/2001, qualora il collocamento fuori ruolo
o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore
a un quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti, all'atto della cessazione
dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla
sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore
a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita
della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione
di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma
10, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I dirigenti scolastici e i docenti che perdono la titolarità, all'atto
del rientro in ruolo o alla cessazione del comando, hanno priorità di
scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede
di contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo o di comando dai
dirigenti scolastici e dal personale docente è valido come servizio di
istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico
nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. Gli enti, le
associazioni e le Università presso le quali il personale presta servizio
avranno cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima sede
di titolarità del docente e, per i dirigenti scolastici, ai Direttori
generali degli Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi
connessi alla gestione unitaria dei contingenti, per l'anno scolastico 2002/2003
i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui al comma 8, II e III periodo,
dell'articolo 26 della legge 448/98, saranno adottati dal Direttore generale
della Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione del
Dipartimento per i servizi nel territorio.
Alla suddetta Direzione generale - Ufficio VII (v.le Trastevere, 76/A 00153
Roma) dovranno essere indirizzate, entro il 18 aprile 2002, le richieste
di assegnazione di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B). Copia della richiesta
sarà inviata, per conoscenza, all'Ufficio scolastico regionale, individuato
in base alla sede di titolarità del personale richiesto.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni,
presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata
Direzione generale - Ufficio VII una relazione nella quale dovranno essere illustrati
i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E
REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni
dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti
e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono
essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti
all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione
all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è
sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente
o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal
suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli
organi responsabili degli enti e delle associazioni, devono riguardare esclusivamente
coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo
105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero
si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente
di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso
istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori
di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità
a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali,
previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza
dell'assegnazione (1° settembre 2002). La frequenza dei corsi suddetti
deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la
dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività
svolta, richiedono più unità di personale, devono indicarne lo
stretto ordine di priorità. Le richieste incomplete nei contenuti o nella
documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame
le richieste pervenute dai diretti interessati. Le assegnazioni di cui al presente
paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo. In
considerazione della particolare attività e delle specifiche competenze
professionali richieste al personale utilizzato, l'Amministrazione potrà,
su espressa richiesta dell'ente o dell'associazione, valutare l'opportunità
di disporre il collocamento fuori ruolo anche per una durata superiore all'anno,
e comunque non oltre il triennio.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO
ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA
8 - III PERIODO
Le assegnazioni
presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e
istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere
concesse nel limite massimo di cento unità. Le richieste di assegnazione,
da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti
e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione
completa dell'istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli
obiettivi che si intendono conseguire;
c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero
delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata
per la ricerca;
d) l'ordine di priorità del personale richiesto;
e) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale
richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura
amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e
modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
g) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato. In caso di associazioni professionali, alla richiesta
dovrà essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti
cooperativi è indispensabile anche il documento attestante la regolare
costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle
imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese
in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti
interessati. Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA
PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE
DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI
E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione
del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000. Con il predetto
decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni
di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni
di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie
di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
del Servizio per gli affari economico-finanziari (v.le Trastevere, 76/A 00153
Roma) entro il 18 aprile 2002. Copia di tali richieste dovrà essere
inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, alla Direzione generale del
personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VII.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE
DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI
E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA
10.
Ai sensi del comma
10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli
Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali
dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono,
per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente
a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del
personale docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2002 esclusivamente
al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale individuato in base
alla sede di titolarità del personale richiesto. I relativi provvedimenti
saranno adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti
di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento
con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso
la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della
facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere
chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi.
Tale delibera deve essere allegata alla domanda. Per quanto concerne le domande
avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti,
istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione
dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla
richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale
e comportano il collocamento in posizione di comando. Si pregano le SS.LL. di
dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici
interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito
Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO