Circolare
ministeriale 24 aprile 2002, n. 46
Prot. n.178
Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Area della Parità Scolastica
Oggetto: Legge n. 62 del 10 marzo 2000 - Contratti individuali di lavoro - Scuole paritarie. Applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera h) e comma 5.
L'articolo
1, comma 4, lettera h), della legge n. 62/2000, recante norme sulla parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, prevede,
tra i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, la stipula
di contratti individuali di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi nazionali
di settore per il personale dirigente e insegnante che presta servizio presso
le scuole in oggetto. Il comma 5, della succitata legge, prevede altresì
la possibilità per dette scuole di avvalersi di prestazioni volontarie
di personale docente purchè fornito di relativi titoli scientifici e
professionali ovvero di ricorrere a contratti di prestazione d'opera in misura
non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.
Al riguardo sono sorti dei problemi interpretativi circa la portata applicativa
dei due citati commi; in modo specifico si è posta la questione relativa
alla concreta possibilità di applicare, in modo generalizzato, e dunque
oltre il limite di un quarto delle prestazioni complessive prefigurato dal comma
5 dell'art.1, L.62/2000, contratti di prestazione d'opera stipulati in conformità
di contratti nazionali di lavoro per il personale docente con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.
La questione è stata sollevata - in sede di applicazione delle citate
disposizioni - dall'Assessorato della Regione siciliana, il quale ha investito,
a sua volta, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Attesa la rilevanza generale della materia trattata, del tutto peculiare nella
sua accezione, e, soprattutto al fine di evitare l' applicazione nell'ambito
del territorio nazionale di modalità non univoche, questa Direzione ha
ritenuto opportuno acquisire in merito il parere dell'Avvocatura Generale dello
Stato che si è espressa sulla questione con parere n. 037231 del 17 aprile
2002.
Con tale parere, il menzionato Organo, ribadendo l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale,
si è pronunciato nel senso di precludere il riconoscimento della parità
alle istituzioni non statali che per il reclutamento del personale docente ricorrono
in modo generalizzato, e quindi oltre il limite di un quarto delle prestazioni
complessive, a contratti "di prestazione d'opera intellettuale".
Invero l'Avvocatura Generale medesima, nel citato parere, " ....ritiene assorbente
e decisiva , ........la considerazione che il successivo comma quinto, della
norma in esame, limita tassativamente ad "un quarto delle prestazioni complessive"
la possibilità per le scuole paritarie di ricorrere (oltre che a prestazioni
volontarie di personale docente) "anche a contratti di prestazione d'opera di
personale fornito dei necessari requisiti", pertanto ritiene ".......di escludere
la possibilità che la condizione - prescritta dall'art.1, comma 4, lett.h),
come requisito necessario ai fini del riconoscimento della "parità" alle
scuole non statali - ....... possa ritenersi realizzata in presenza di contratti
di lavoro autonomo....." .
L'Avvocatura Generale, condividendo anche l'avviso delle Amministrazioni interessate,
ribadisce che il 75% delle prestazioni di lavoro vanno ricondotte al rapporto
di lavoro subordinato per due ordini di ragioni: il primo in quanto dal combinato
disposto dei due citati commi, il quinto comma costituisce la species rispetto
al genus previsto dal comma 4, lettera h); il secondo si ricava dall'esplicito
riferimento al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore nella
stipula dei contratti individuali di lavoro.
Inoltre, nell'ambito del "sistema nazionale d'istruzione " che le istituzioni
paritarie vanno ora a comporre con le scuole statali, secondo l'esplicita previsione
del comma 1 del medesimo art.1 L.n.62/2000, "la conclusione cui univocamente
induce il tenore letterale delle disposizioni in esame trova piena conferma,...........,nella
loro ratio, che è manifestamente quella del riconoscimento della parità
alle sole istituzioni scolastiche che si avvalgano di insegnanti (e dirigenti)
cui siano attribuite le medesime condizioni di stabilità del rapporto
di lavoro (con gli oneri e le garanzie che ne conseguono, a tutela dell'interesse
dei discenti, della corretta organizzazione scolastica e della libertà
di insegnamento), proprie dei docenti delle scuole statali, condizioni che,
all'evidenza non possono ritenersi sussistenti in presenza di contratti d'opera............stipulati
ai sensi degli artt.2222 e 2230 del codice civile ".
Peraltro, la descritta soluzione interpretativa non esclude, sempre secondo
l'avviso dell'Avvocatura, la possibilità che i succitati contratti ,
possano trovare applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo che
le scuole paritarie sono legittimate a costituire ai sensi del più volte
citato art. 1, comma quinto, della legge n. 62/2000, nel limite di un quarto
delle prestazioni complessive rese dal personale.
Tutto ciò premesso, alla luce del suddetto parere, si sottolinea l'importanza
che i Direttori Generali in indirizzo verifichino, con un'attività di
monitoraggio presso le scuole paritarie, nel rispetto dell'art. 1, comma 6,
della legge n. 62/2000, la sussistenza dei requisiti suddetti e la permanenza
degli stessi, in modo tale che con l'inizio del prossimo anno scolastico tutte
le anzidette istituzioni, inserite nel sistema paritario, operino nel rispetto
della normativa vigente nonché secondo la linea interpretativa espressa
dall'Avvocatura Generale.
Per le scuole che abbiano già prodotto istanza di parità con decorrenza
dall'a.s. 2002/2003 si segnala la necessità di tenere conto, nell'istruttoria
delle relative domande, del citato parere.
La presente viene diffusa via Internet e tramite la rete Intranet di questo
Ministero.
IL
DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio