Circolare
ministeriale 3 giugno 2002, n. 62
Prot. n. 313
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio I
Oggetto: Permessi sindacali - Comparto Ministeri - Anno 2002
PREMESSA
Con la presente si provvede alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2002, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti accordi:
Si fa inoltre riferimento alla nota ARAN n. 4827 del 10 maggio 2002.
PERMESSI
SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI "MINISTERI" INQUADRATO
NELLE AREE FUNZIONALI.
A)PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL CCNQ
Determinazione e ripartizione del contingente
Ai sensi dell'art.
8, comma 2,del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7
agosto 1998, integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e successivamente
modificato dall'art. 3, commi 2 e 3, del CCQ sottoscritto il 9 agosto 2000,
i permessi sindacali ammontano complessivamente a 77 minuti per unità
di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso
il personale in posizione di comando, utilizzato o fuori ruolo.
I permessi in parola, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 9 agosto 2000
spettano sia alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tabelle
allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma
2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999, che alle Rappresentanze
sindacali unitarie (RSU).
Il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione
riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U. per l'anno 2002 viene
cosi determinato:
personale in servizio all'1.1.2002: 9.312 unità 9.312 x 77 minuti = 720.104
pari a 11.950 ore e 24 minuti arrotondate in 11.950 ore
Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del CCQ del 9 agosto 2000, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle
RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come
segue:
RSU ORE 4.656
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 7.294
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
Le organizzazioni
sindacali rappresentative - di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto
1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto
il 27 gennaio 1999 - aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno
2002 sono:
CGIL -FP
CISL - FPS
UIL - PA
FAS/CISAL-FAS
CONFSAL - UNSA
RDB PI
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD
La ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali viene effettuata
in base alla media tra il dato associativo (deleghe rilevate al 31 dicembre
2000) ed il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 19 -
22 novembre 2001), nel modo che segue:
CGIL - FP |
1.842 |
CISL - FPS |
1.621 |
UIL - PA |
1.362 |
CONFSAL - UNSA |
1.971 |
FAS/CISAL-FAS |
130 |
RDB PI |
298 |
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD |
70 |
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )
Il contingente
di permessi spettanti alle R.S.U. è riportato nel prospetto
all. 1
I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel
rispetto del tetto massimo attribuito. Come risulta dal sopracitato prospetto
all.1, non sono stati attribuiti permessi alle RSU nelle sedi in cui non si
sono tenute le elezioni. La relativa quota resta comunque disponibile, qualora
dette elezioni avessero luogo.
Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
Ai sensi dell'art.
10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato
dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio
1999, hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri
od orari, per l'espletamento del proprio mandato:
1. - i componenti delle RSU;
2. - i dirigenti sindacali:
Le associazioni
sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi
dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità
vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la
partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura
sindacale.
I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti
al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante.
Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche
frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità
dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque
denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del
permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della
struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica
dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale
rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza
dello stesso.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le
organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi
di cui alla lettera A) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai
sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal
CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI Permessi di spettanza delle RSU
Al fine di verificare
il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali
e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio delle
ore di permessi fruite dai componenti delle RSU.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno tempestivamente
a questa Direzione Generale - Ufficio III - i permessi fruiti dai componenti
delle RSU.
Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali
Le Direzioni Regionali
e i Centri Servizi Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi
di cui alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative
a suo tempo diramate.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare
tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte dei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di cui alla presente lett. A) a questa Direzione
Generale - Ufficio III.
B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
Ai sensi dell'art.
11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato
dal CCNQ del 27 gennaio 1999, le associazioni sindacali rappresentative sono,
altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri,
per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali,
regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti
degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali
di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto
"Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Quadro per
la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto
2000 è pari a n.° 37.600 ore, che saranno ripartite con l'accordo
di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo CCQ.
Le confederazioni possono far utilizzare i propri permessi alle rispettive organizzazioni
di categoria.
Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa
sigla sono ammesse utilizzazione in forma compensativa dei permessi sindacali
fra Comparto e rispettiva Area della dirigenza ovvero tra diversi Comparti e/o
Area.
I permessi di cui alla presente lett. B) non possono essere cumulati, se non
nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle
riunioni degli organismi previste dalla norma, specificamente indicate. Le organizzazioni
sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali aventi titolo.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte
nella lett.A) della presente circolare. In particolare, per le medesime ragioni
sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella
richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare
la spettanza dei medesimi ai sensi dell' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998,
cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Al fine di consentire
all'amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica, le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno
puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera
B).
I suddetti uffici comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi
in questione, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare
tempestiva comunicazione, a questa Direzione Generale - Ufficio III - dei permessi
di cui alla presente lett. B) fruiti dalle organizzazioni sindacali.
C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
Ai sensi dell'art.12
del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato
dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in
seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni
sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite
per tutta la durata del loro mandato.
Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità
previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite
massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della precedente
lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono
darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per
il tramite della propria associazione sindacale.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte
nella lettera A) della presente circolare.
PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
Ai sensi dell'art.
1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei
distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza
sottoscritto il 25 novembre 1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n.292 del 15
dicembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999
e pubblicato nella G.U. n.33 del 10 febbraio 1999, al personale con qualifica
dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del
CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 27 febbraio 2001, il contingente
complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione, per
l'anno 2002, viene cosi determinato:
personale in servizio all'1.1.2002: unità 566 566 x 67 minuti = 37.922
pari a 632 ore e 2 minuti arrotondate in 632 ore
Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
del CCNQ in parola, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per
la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:
RSU ORE 283
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 349
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
Le organizzazioni
sindacali rappresentative di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto
1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto
il 27 gennaio 1999 e confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto il
27 febbraio 2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2002
sono:
UIL -Stato/dirigenti
CGIL -F.P. Ministeri/dir
CISL - FPS
CONFSAL - UNSA
CIDA/UNADIS/ ministeri
CONFEDIR/DIRSTAT
Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 sopracitato la ripartizione
dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopracitate
è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in
base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale
con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, atteso
che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU, nel modo che segue:
UIL -Stato/dirigenti |
25 |
CGIL -F.P. Ministeri/dir |
61 |
CISL - FPS |
131 |
CONFSAL - UNSA |
160 |
CIDA/UNADIS/ ministeri |
108 |
CONFEDIR/DIRSTAT |
147 |
Ai sensi dell'art.1,
comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi
e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto
il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6)
- area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ
integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di
permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statutari.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le
organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi
la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto
il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio
1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla
riunioni degli organismi statutari.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Le Direzioni regionali
provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti
ai sensi dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi
come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del monte
ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura automatizzata
allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a suo tempo impartite.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare comunicazione
della fruizione dei permessi di cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio
III.
Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed
apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto
il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio
1999.
Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti
permessi, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva
comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale
- Ufficio III
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )
Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2002 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO