Circolare ministeriale 18 giugno 2002, n.71
Prot. n.1602
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V
Oggetto: Contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001 - Ipotesi di accordo del 28.5.2002.
Per opportuna conoscenza
e per consentire alle SS.LL. di avviare le procedure connesse agli adempimenti
di competenza, si trasmette l'ipotesi di accordo indicata in oggetto. Al riguardo,
si fa presente che la piena operatività del contratto integrativo in
questione si avrà solo dopo la certificazione dei competenti organi di
controllo e la sottoscrizione definitiva del contratto medesimo.
Pertanto, le indicazioni contenute nella presente circolare hanno carattere
meramente ricognitivo, informativo e di sostegno alle attività programmatiche
delle SS.LL. per l'applicazione degli istituti contrattuali concernenti il personale
dirigenziale in esame. Tanto premesso, si evidenzia che nell'ipotesi di contratto
integrativo nazionale (C.I.N.) sottoscritto il 28.5.2002 assumono particolare
rilievo, per il carattere fortemente innovativo, i sottoelencati istituti:
A) Fondi regionali (artt. 42, 43 e 44 del C.C.N.L. del 1.3.2002 e artt.
3 e 4 dell'ipotesi di contratto integrativo nazionale)
B) Articolazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione della
retribuzione di posizione e di risultato (art. 7, c. 2 e art. 13, c. 5 del C.C.N.L.,
nonché artt. 5, 6, 7 e 15, commi 3 e 4 del C.I.N.)
C) Contratti individuali di lavoro, incarichi e mobilità professionale
(artt. 13, 23 e 24 del C.C.N.L. e artt. 11, 12, 13 e 14 del C.I.N.)
D) Formazione (artt. 7, comma 2 e 14 del C.C.N.L. e art. 10 C.I.N.)
E) Onnicomprensività della retribuzione - incarichi aggiuntivi
(artt. 26 e 37, c. 2 del C.C.N.L. e art. 9 del C.I.N.)
F) Particolari posizioni di stato (art. 50 del C.C.N.L. e art. 8 del
C.IN.).
In particolare, per ciascun istituto:
A)
Fondi regionali
Per
corrispondere il trattamento accessorio ai dirigenti scolastici (retribuzione
di posizione e di risultato) vengono costituiti fondi regionali a decorrere
dal 1.1.2001. Detti fondi sono destinati per l'85% del loro ammontare alla erogazione
della retribuzione di posizione e per il 15% a quella di risultato. Nell'art.
4 del C.I.N. vengono precisate le ulteriori modalità di utilizzo. Le
disposizioni contrattuali prevedono che i fondi in esame siano finanziati con
l'insieme delle risorse già destinate a pregresse componenti del salario
accessorio di tutto il personale dirigente scolastico, nonchè con le
ulteriori risorse definite in sede di contrattazione. Nelle tabelle B allegate
al contratto nazionale integrativo sono indicate le varie voci, con relative
risorse, prese in considerazione per la costituzione e il finanziamento dei
fondi alle date del 1.1.2001 e 1.1.2002. A tale proposito si precisa che le
somme previste alla lett. D (RIA dei cessati dal servizio) della tabella B relativa
all'anno 2002 possono essere suscettibili di variazione atteso che l'ammontare
della RIA dei cessati dal servizio nel corso del 2001 potrebbe non corrispondere
a quella spettante, non avendo avuto gli interessati la definizione della propria
posizione economica ai sensi del C.C.N.L. del 1.3.2002. Tale circostanza, pertanto,
non ha consentito a questo Ministero di conoscere l'esatto ammontare della retribuzione
individuale di anzianità del personale cessato dal servizio nel 2001.
Si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla circostanza che i meccanismi
di auto alimentazione dei fondi regionali, secondo quanto previsto dall'art.39,
comma 3, del C.C.N.L., producono incrementi dei fondi stessi con cadenza annuale
e con effetto dall'inizio di ciascun esercizio finanziario. L'attivazione dei
fondi regionali è possibile dopo il perfezionamento del contratto integrativo
nazionale e di quello a livello regionale.
B) Articolazione delle funzioni dirigenziali
Relativamente
all'articolazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione della retribuzione
di posizione, l'art. 5 del C.I.N. individua i criteri generali concernenti le
oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche e educative. Detti criteri,
che vanno applicati alle istituzioni educative con i necessari adattamenti possono
essere integrati in sede di contrattazione integrativa regionale con altri legati
alle specifiche realtà locali. La stessa contrattazione integrativa regionale
deve determinare, ai sensi dell'art. 7 del C.I.N., quanto segue:
Il suddetto art.
7 precisa inoltre che la contrattazione integrativa regionale deve attenersi
all'indicazione di realizzare nella fascia o nelle fasce intermedie una presenza
di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni
scolastiche della regione. Una volta definita la contrattazione integrativa
regionale, gli Uffici scolastici regionali devono adottare il provvedimento
con il quale, in conformità alle disposizioni contrattuali, collocano
le singole scuole e le istituzioni educative nei livelli di posizione e determinano
il valore economico di ogni livello. Tale valore viene determinato attraverso
la ripartizione delle risorse del fondo con le unità di personale considerate
per il presente contratto collocate in ciascun livello e tenendo conto dei rapporti
di divaricazione tra un livello e l'altro. Le unità di personale da considerare
sono quelle indicate alla lett. A) della tabella B allegata al C.I.N.
La retribuzione individuale di posizione complessiva annua lorda (parte fissa
e parte variabile) non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.441,80
(£ 4.728.000) né superare l'importo annuo lordo, per tredici mensilità,
di euro 10.329,14 (£ 20.000.000). Per quanto concerne la retribuzione di risultato
per l'a.s. 2001 - 2002, l'art. 15, c. 4 del C.I.N., dispone che essa venga erogata
in egual misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di acclarata responsabilità
formalizzata in atti. Tale determinazione è stata assunta in quanto il
C.C.N.L. è stato sottoscritto in corso d'anno, con impossibilità
pertanto di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del
medesimo C.C.N.L. A decorrere dal 2002/2003 la retribuzione di risultato sarà
erogata previa valutazione da effettuare ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L.
A tal proposito l'art. 7 del C.I.N. ha stabilito che i criteri generali sono
definiti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale da tenere entro
il 30 settembre 2002.
C) Contratto individuale di lavoro - incarichi e mobilità professionale
Le disposizioni
contenute nella preventiva intesa del 26 marzo 2002, trasmessa alle SS.LL. con
nota prot. n. 980 del 3.4.2002 sono state recepite nell'allegato contratto nazionale
integrativo agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, commi 1° e 2°. In ordine
alla stipula dei contratti individuali di lavoro e all'affidamento e avvicendamento
degli incarichi per le tipologie previste dalle norme vigenti, si ritiene utile
ricordare che gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. stabiliscono le materie sulle quali
l'Amministrazione, ai diversi livelli contrattuali e secondo le diverse competenze,
deve fornire l'informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali. Tra tali
materie, vi è quella relativa ai criteri generali e modalità che
s'intendono seguire nell'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.
Al riguardo occorre evidenziare che tutti i dirigenti scolastici hanno diritto
ad un incarico a tempo determinato che non può essere inferiore a due
anni né superiore a sette. Al riguardo, com'è noto, in uno dei
periodici incontri con le SS.LL. è emerso un prevalente orientamento
per una durata triennale degli incarichi. Il conferimento e il mutamento d'incarico
hanno effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico e avvengono nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 19, c. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e all'art.
23, c. 1 del C.C.N.L.
Detti criteri sono:
Nell'art. 14, c.
1, del C.I.N. viene determinato l'ordine e i tempi delle operazioni che le SS.LL.
devono porre in essere. In particolare, viene precisato che la prima operazione
riguarda la conferma degli incarichi ricoperti, cui seguono nell'ordine quelle
previste alle lettere b) e seguenti del medesimo articolo. Le suddette operazioni
devono effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre
il 15.7.2002 onde consentire alle SS.LL. medesime di procedere subito dopo al
conferimento degli incarichi di presidenza. Questa ultima operazione, ai sensi
del D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito nella L. n. 333 del 20.8. 2001, deve
essere ultimata entro il 31.7.2002. I contratti individuali faranno riferimento
per quanto riguarda la retribuzione di posizione a quanto sarà definito
in sede di contrattazione integrativa regionale. Per la mobilità professionale
occorre fare riferimento all'art. 15, c. 1, del contratto integrativo nazionale
che detta disposizioni transitorie per tale istituto. La mobilità professionale
può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
D) Formazione
Per quanto
concerne la formazione si è stabilito all'art. 10, comma 3, del C.I.N.
che almeno il 60% delle risorse annualmente disponibili sono gestite a livello
regionale. In sede di contrattazione integrativa regionale vengono definite
le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento,
con particolare riguardo alle scelte individuali dei dirigenti medesimi.
E) Onnicomprensività della retribuzione - Incarichi aggiuntivi
Ai sensi
dell'art. 26, c. 2, del C.C.N.L. e dell'art. 24, c. 3 del D.lgs. n. 165/2001,
i compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione
del loro ufficio o comunque conferiti dall'Amministrazione confluiscono, a decorrere
dalla data di definizione del C.I.N., nei fondi regionali per essere destinati
alla retribuzione di posizione e di risultato. Tali compensi sono assegnati
al fondo anche se corrisposti da terzi. Il comma 3 del medesimo art. 26 indica
la quota di compenso spettante al dirigente scolastico per remunerare il maggior
impegno e responsabilità. Detta quota è determinata fino all'80%
per gli incarichi aggiuntivi che siano stati assunti sulla base di deliberazioni
degli organi scolastici competenti per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione
di programmi specifici con finanziamenti esterni e viene corrisposta fino al
30% negli altri casi. Non soggiacciono al principio di onnicomprensività
gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, c. 1, del più volte citato
C.C.N.L. In tal caso agli interessati viene corrisposto l'intero compenso.
F) Particolari posizioni di stato
Per i dirigenti
scolastici che si trovano in particolari posizioni di stato (comando, distacco,
esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con
retribuzione a carico dell'Amministrazione dell'istruzione), nonché per
coloro che sono utilizzati presso l'Amministrazione centrale o regionale del
Ministero dell'istruzione, università e ricerca si applicano le disposizioni
di cui all'art. 50 del C.C.N.L. e all'art. 8 del contratto integrativo nazionale.
Il predetto art. 50 al comma 3 dispone che le sedi affidate per incarico nominale
ai dirigenti in particolari posizioni di stato diventano disponibili per altro
incarico. Si ritiene perciò che ogni qualvolta vi sia in atto una particolare
posizione di stato, occorra procedere ad un incarico nominale su una sede scolastica.
Tale sede deve peraltro considerarsi disponibile per altro incarico. Con l'occasione
si trasmette l'accordo, sottoscritto con le OO.SS. il 17 giugno 2002, con il
quale si è convenuto di sostituire le precedenti Tabelle B, allegate
all'ipotesi di accordo sottoscritto il 28 maggio 2002 nelle quali figuravano
errori materiali di trascrizione, con nuove tabelle B.
Si fa affidamento nello spirito di collaborazione delle SS.LL. per realizzare
una tempestiva applicazione degli istituti contrattuali, che deve fondarsi esclusivamente
sui testi del C.C.N.L. del 1.3.2002 e del C.I.N., non appena perfezionato con
la certificazione dei competenti organi di controllo, di cui si fa riserva di
comunicazione. Nelle more di tale perfezionamento sarà comunque opportuno
che le SS.LL. medesime assumano iniziative di confronto sindacale per l'approfondimento
delle tematiche coinvolte, fermo restando che le ipotesi di accordo regionali
potranno essere formalizzate solo dopo il perfezionamento di cui sopra. Si allega,
ad ogni buon fine, una schema di contratto individuale di lavoro ed affidamento
di incarico dirigenziale che le SS.LL., ove lo ritengano opportuno, possono
utilizzare.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro