Circolare ministeriale 19 settembre 2002, n. 102
Prot. n. 2232
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Area della parità scolastica - Ufficio VII - V.le Trastevere, 76/A - 00153 ROMA
Oggetto: Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Termine di presentazione delle istanze per il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico 2003/2004
Con la C.M. n.
7 del 22.01.2002 è stato fissato il termine unico -30.03.2002- per la
richiesta di parità da parte di istituzioni scolastiche non statali nonché
il termine di definizione -30.06.2002- delle istanze da parte degli Uffici Scolastici
Regionali.
I termini di cui innanzi si riferiscono agli effetti della parità per
l'anno scolastico 2002/2003.
Con la presente, oltre a stabilire che le istituzioni scolastiche non statali,
interessate ad ottenere la parità, possono presentare le relative istanze
già dall'inizio di ogni nuovo anno scolastico, si dispone che il termine
di scadenza entro cui le scuole interessate debbono far pervenire le domande
di parità ai competenti Uffici Scolastici Regionali è fissato
al 30 marzo di ogni anno mentre quello entro cui l'Ufficio Scolastico Regionale
competente dovrà emanare il provvedimento, positivo o negativo, di definizione
delle istanze presentate, è stabilito al 30 giugno di ogni anno.
I termini indicati nella presente circolare nonché le indicazioni nella
stessa contenute hanno valore a tempo indeterminato; essi si applicano alle
istanze di parità riferite all'anno scolastico 2003/2004 e a quelli successivi.
Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente circolare - trasmessa via Internet
e tramite la rete Intranet di questo Ministero - anche alle gestioni interessate
operanti nella regione di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio