Decreto 20 dicembre 2002


Il presente Decreto è pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale n° 100 del 20 dicembre 2002

Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione

CONCORSO RISERVATO PRESIDI INCARICATI

CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI, RISERVATO A COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO PER ALMENO UN TRIENNIO.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento all'art. 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),con particolare riferimento all'art. 19 e all'art. 22, commi 9,10 e 11;
Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lett. c);
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 31-12-1996, n. 675, concernente la tutela dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art, 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Visto il D.P.C.M. del 30 maggio 2001 n. 341 concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 9.12.2002, trasmesso con nota pari data, prot. n. 21626, che si accoglie parzialmente;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale;
Considerato che il numero dei posti di dirigente scolastico da mettere a concorso deve essere determinato a norma dell'art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, tenendo conto che il 50% dei posti così determinato è riservato a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato;
Visto il D.P.R. del 21 ottobre 2002, in corso di registrazione, con il quale si autorizza, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'avvio della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1.500 dirigenti scolastici riservata a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo D.lgs., per la copertura dell'ulteriore 50% dei posti;

D E C R E T A

Art. 1
Concorso e posti

  1. In attuazione dell'art. 29, comma 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art.22, comma 9 della Legge 28.12.2001, n.448, è indetto, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo d.lgs., per la copertura dell'ulteriore 50% dei posti, un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di vice direttrice incaricata negli istituti educativi e che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 4.
  2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola elementare e media e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione all'autorizzazione di cui al D.P.R. citato in premessa, è determinato in n. 1.500 posti complessivi come riportato nell'allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.

Art.2
Organizzazione del concorso

  1. In applicazione dell'art. 29, comma 1, del dlgs. n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
  2. L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del corso - concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.

Art. 3
Articolazione della procedura concorsuale

  1. La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente:
    1. esame di ammissione;
    2. valutazione dei titoli culturali, professionali e dell'anzianità di servizio, maturata quale preside incaricato;
    3. periodo di formazione;
    4. esame finale.
  2. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (allegato 1) di cui al precedente articolo 1, comma 2.

Art. 4
Requisiti per l'ammissione

  1. Al corso-concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea o titolo equiparato, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola elementare e media o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi e che ha ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.
  2. Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
  3. Il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
  4. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
  5. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.
  6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
  7. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
  8. L'Ufficio scolastico regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 5
Termine e modalità di presentazione delle domande

  1. La domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente all' allegato n. 2, può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio scolastico regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.
    In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio scolastico regionale.
  2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero, da produrre entro il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o consolare.
  3. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio.
    Il settore formativo di partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola materna è quello relativo alla scuola elementare e media.
    Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve indicare il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.

Art. 6
Dichiarazioni da formulare nella domanda

  1. Nella domanda di ammissione (allegato 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:
    1. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
    2. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
    3. il diploma di laurea posseduto con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato;
    4. il settore formativo al quale s'intende concorrere;
    5. la regione nella quale s'intende partecipare;
    6. la cattedra e/o il posto di titolarità;
    7. la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
    8. la data della prima nomina in ruolo nonché, eventualmente, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
    9. l'effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi e l'effettiva anzianità di servizio in qualità di preside incaricato;
    10. gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
    11. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 497 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297;
    12. di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione o per altro settore formativo;
    13. i titoli suscettibili di valutazione secondo l'allegata tabella di valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
    14. i titoli di preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 14 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso concorso;
    15. di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22.

    Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso. E' onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.

  2. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16 della legge n. 68/1999.
  4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Art.7
Cause di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione

  1. Non sono ammessi al corso concorso:
    1. coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
    2. coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;
    3. coloro che hanno presentato domanda di ammissione al corso concorso per più regioni o per più settori formativi.

Art. 8
Commissioni giudicatrici

  1. La commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 30.5.2001, n. 341, pubblicato nella G.U. n. 207, serie generale, del 6.9.2001.
  2. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

Art. 9
Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli

  1. Le domande di partecipazione al corso concorso, i titoli valutabili e i documenti non sono soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).
  2. I titoli valutabili sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente decreto, e devono pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
  3. I titoli di cui al comma 2 possono essere prodotti:
    1. in originale o copia autenticata;
    2. in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale (allegato 3). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante medesimo;
    3. con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 4), o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 3).
  4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 10
Esame di ammissione e valutazione dei titoli

  1. L'esame di ammissione, per l'accesso al corso di formazione, consiste in una prova colloquio, unica per i diversi settori formativi, da sostenere individualmente davanti la commissione sulle seguenti tematiche:
  1. La prova colloquio, della durata di circa 45 minuti, tende ad accertare le conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche sopra indicate nonché le capacità professionali idonee anche a gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia. La prova consiste in una discussione ed analisi di situazioni riferite all'esperienza professionale del candidato, sulla base di tre tematiche proposte dal candidato medesimo. La prova colloquio è valutata con riferimento ai seguenti criteri:
  1. La prova colloquio è valutata in ventesimi.
  2. Superano la prova i candidati che conseguono una votazione di almeno 14/20.
  3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che è affisso nella sede degli esami.
  4. La valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali indicati nella allegata tabella, che è parte integrante del presente decreto, è effettuata dopo la prova colloquio.
  5. Ultimate la prova colloquio e la valutazione dei titoli la commissione, ai fini dell'accesso al corso di formazione, forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del voto riportato nelle prova colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
  6. Con provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro il limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del presente decreto, maggiorato del dieci per cento.
  7. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8 è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 11
Documenti di riconoscimento

  1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 12
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

  1. Le prove d'esame di cui agli artt. 10 e 16 si svolgono nel capoluogo di regione.
  2. Ai candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui all'art. 10, è data comunicazione scritta da parte dell'Ufficio scolastico regionale, almeno 20 gg. prima della data di svolgimento della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà la prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sarà data dal suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.
  3. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nella sede di esame in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel luogo, nell'ora del giorno, del mese e dell'anno stabiliti dall'amministrazione.
  4. La vigilanza durante la prova scritta, di cui al successivo art. 16, è affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del corso concorso, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
  6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo telefax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
  7. Le prove del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, D.P.R. 9.5.1994, n. 487).
  8. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/1957 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13
Termine per la produzione dei titoli di preferenza

  1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso concorso e i relativi certificati, in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati, al competente Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui al precedente articolo 10.

Art. 14
Preferenze a parità di merito

  1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:
    1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

    1. dal numero dei figli a carico;
    2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
    3. dalla minore età.

Art. 15
Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione

    1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici regionali con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Il periodo di formazione si svolge presso una o più sedi da stabilire dagli Uffici Scolastici regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone comunicazione in tempo utile.
    2. Il corso di formazione della durata di quattro mesi, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori formativi, si articola in 160 ore di lezione frontale e si svolge con modalità che consentano ai concorrenti l'espletamento del servizio.
      Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione, di cui all'art. 10, comma 8.
    3. Le attività di formazione sono finalizzate fondamentalmente a incrementare la competenza di analisi del contesto esterno alla scuola e di progettualità formativa; la competenza di gestione dell'organizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie e informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni ed esterni all'organizzazione scolastica.
      I contenuti delle attività formative sono indicati nell'apposito allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.
    4. I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano come attività comune di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata complessiva è indicata nell'apposito allegato tecnico.
    5. I moduli di formazione specifica si caratterizzano come attività specifica per ciascuno dei settori formativi previsti, relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione di riferimento.
      La loro durata complessiva è indicata nell'apposito allegato tecnico.
    6. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno dell'inizio del corso presso la sede prevista sono considerati rinunciatari.
    7. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare 1/6 delle ore complessive di lezione frontale.
    8. Al termine del periodo di formazione, coloro che non hanno superato il numero di assenze di cui al comma 7, svolgono l'esame finale di cui all'art. 16. Prima di detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto, di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), all'Ufficio scolastico regionale che provvederà ad inoltrarlo alla Commissione esaminatrice.

Art. 16
Esame finale

      1. L'esame finale, davanti la commissione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 341 del 30.5.2001, al termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta e in una prova orale ed è finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico.
      2. Per la prova scritta si applica l'art. 11, comma 2 del D.P.R. 487/94. La prova scritta mira all'accertamento delle capacità del candidato di analizzare e risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo formazione.
      3. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola:
        1. nella presentazione e discussione di un progetto relativo ai profili dell'autonomia predisposto dal candidato sulla base dell'esperienza di preside incaricato;
        2. nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell'organizzazione scolastica; all'analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione specifica di cui all'apposito allegato tecnico;
        3. nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché nell'accertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
    1. La valutazione dell'esame finale è espressa in sessantesimi, con un unico voto. Superano l'esame finale i candidati che conseguono una votazione complessiva per le due prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60.

Art. 17
Graduatorie

  1. Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione, di cui all'art. 10, comma 8, e del voto riportato nell'esame finale, di cui all'art. 16.
  2. Con provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi.
  3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso concorso in parola è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. I candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali di merito di ciascun settore formativo di cui al comma 3, possono chiedere, al fine di essere dichiarati vincitori del corso-concorso, di essere inseriti in calce alle corrispondenti graduatorie di altri Uffici scolastici regionali che abbiano graduatorie con un numero di candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
  5. La domanda, redatta in conformità all'allegato n. 5, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del punteggio conseguito nella graduatoria generale di merito di cui al comma 2 può essere presentata, a pena di esclusione, in un solo altro ufficio scolastico regionale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'Ufficio scolastico regionale che per ultimo conclude la procedura concorsuale.
    Tale data sarà resa nota anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposita comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero. Copia della domanda deve essere trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio scolastico regionale ove il candidato figura iscritto nelle graduatorie generali di merito.
  6. Sulla base delle domande pervenute e del punteggio dichiarato dal candidato, vengono compilate, dalla competente commissione, graduatorie generali di merito per ciascun settore formativo, aggiuntive delle graduatorie di cui al comma 2. Nelle suddette graduatorie aggiuntive sono iscritti un numero di candidati non superiore ai posti messi a concorso nei distinti settori formativi, conteggiando a tal fine anche il numero dei candidati vincitori già inclusi nelle graduatorie di cui al comma 2.
  7. Con provvedimento del Dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, sono approvate le graduatorie generali di merito aggiuntive di ciascun settore formativo e sono dichiarati gli ulteriori vincitori del corso-concorso.
  8. Il provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  9. I candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al comma 7 sono depennati dalle corrispondenti graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, sulla base di una apposita comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale che ha approvato le graduatorie aggiuntive.
  10. I candidati che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che, in relazione al punteggio dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza dei posti messi a concorso, nelle graduatorie di cui al comma 7, restano iscritti nelle graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

Art. 18
Presentazione dei documenti di rito

  1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all'Ufficio scolastico regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l'idoneità fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
  2. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.
  3. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.
  4. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
  5. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 19
Assunzione in servizio

  1. I candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite numerico del cinquanta per cento dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per ciascun settore formativo nell'ordine delle graduatorie finali di cui all'art. 17, comma 3 e comma 8, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
  2. Poiché non sono disponibili le graduatorie relative al corso concorso di cui all'art. 29, comma, 1 del D.lgs. n. 165/2001, tutti i posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato sono assegnati ai candidati vincitori inclusi nelle graduatorie definitive di cui all'art. 17. In tal caso i posti assegnati annualmente oltre il 50% spettante dovranno essere recuperati negli anni scolastici successivi per i candidati vincitori inclusi nelle graduatorie del corso concorso di cui al predetto art. 29, comma 1.
  3. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori, distinto per il settore formativo della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo dell'ufficio medesimo.
  4. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale, di cui al comma 1.
  5. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

Art. 20
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

  1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
  2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.

Art. 21
Ricorsi

  1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.

Art. 22
Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma , della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Ufficio scolastico regionale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
  2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
  3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
  4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento.
  5. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il competente dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 23
Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.

    Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed esami".

    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR competente).
Il Direttore Generale - Antonio Zucaro