Nota ministeriale 1 marzo 2002
Prot. n.275
Dipartimento per
i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi
nel Territorio - Ufficio I
Oggetto: Linee di indirizzo per la liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e per la trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni.
Nella prima applicazione
del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 e del D.M. 30 gennaio 2001 recante norme
per la riorganizzazione degli Uffici di livello non generale del Ministero della
Pubblica Istruzione, sono state assegnate alla scrivente Direzione le risorse
finanziarie iscritte al capitolo di bilancio 1618 "Spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale".
Nel limite dello stanziamento di bilancio e sulla base della documentazione
raccolta da tutti i soppressi Uffici dell'Amministrazione Centrale e dagli Uffici
periferici, questa Direzione Generale ha provveduto, costituendo ad hoc un Ufficio
stralcio, a dare esecuzione alle sentenze di condanna, a corrispondere spese
di giudizio e risarcimenti di danni, a rimborsare spese per patrocinio legale,
ecc. e a tali spese continuerà a provvedere limitatamente alle richieste
pervenute entro il 2001.
A partire dall'esercizio 2002, la predetta tipologia di spesa trova collocazione,
con apposito capitolo, in ogni Ufficio Scolastico Regionale che dovrà
provvedere, per le richieste pervenute dal 1° gennaio 2002, ad effettuare
i pagamenti dovuti compresi quelli nei confronti delle Avvocature dello Stato.
E' bene precisare che il capitolo deve coprire tutta l'ampia gamma di spese
che avrà riguardo alle attività delle scuole, degli uffici e del
personale del territorio regionale, ivi compreso il rimborso di spese per il
patrocinio legale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25.3.1997, n.67, convertito
con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n.135. Per quest'ultima tipologia,
che riguarda: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni
statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio
o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento
che escluda la loro responsabilità ...", il rimborso delle spese dovuto
dalle amministrazioni di appartenenza può essere liquidato nei limiti
riconosciuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Con l'occasione,
e per connessione di materia, si forniscono nuove istruzioni in merito alla
trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni. La materia,
richiamata dalla lettera circolare di questa Direzione Generale n.92 del 3 luglio
2001, aveva avuto completa trattazione con la C.M. n.305 del 10 luglio 1998
e ad essa si può fare puntuale riferimento, salvo i seguenti aggiornamenti:
a) tutti gli adempimenti attribuiti alla competenza
dei Provveditori agli Studi e dei Capi di Istituto, debbono intendersi ora riferiti
alla esclusiva competenza dei Dirigenti scolastici. Occorre infatti ricordare
che, ai sensi dell'art. 14,comma 7/bis, del Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come
modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352) "L'Avvocatura dello Stato continua
ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti
le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative
e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita
l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59". Occorre inoltre ricordare la lettera circolare n.7267
in data 6 novembre 2001 di questa Direzione Generale, che richiama l'attenzione
sulla legittimazione processuale dei Dirigenti scolastici nello svolgimento
dell'attività contenziosa riconducibile alle funzioni tra-sferite alle
istituzioni scolastiche a norma del già citato art. 14 del D.P.R. 275/99.
Si rappresenta l'opportunità che l'Avvocatura Generale dello Stato, ove
concordi, dia indicazioni alle Avvocature Distrettuali affinchè gli atti
introduttivi di giudizio, concernenti controversie rientranti nella sfera di
autonomia delle istituzioni scolastiche, proposti nei confronti del Ministero
in persona del Ministro pro-tempore, siano inoltrati, senza eccezioni, agli
Uffici Scolastici Regionali.
b) Gli adempimenti rimessi a questa Amministrazione
Centrale e riferiti alla liquidazione dei danni, delle spese dei legali di controparte,
di somme dovute per perizia tecnica, di parcelle delle Avvocature dello Stato
o di avvocati da queste delegati, debbono intendersi riferiti a codesti Uffici
Scolastici Regionali che potranno provvedere direttamente al pagamento in favore
dei creditori acquisendo tutta la documentazione indicata nella citata circolare
305/97, ovvero potranno accreditare le somme necessarie volta a volta alle istituzioni
scolastiche perché, acquisita la documentazione, provvedano ai pagamenti
ed agli adempimenti dovuti. Ciò comporta che la scrivente Direzione Generale,
mentre procederà a liquidare mediante il menzionato Ufficio stralcio
danni e spese per i quali ha già ac-quisito gli atti costitutivi delle
obbligazioni, ovvero atti di richiesta entro il 31.12.2001, disporrà
il trasferimento a codesti Uffici Regionali delle pratiche pervenute successivamente.
c) Gli atti di costituzione in mora di presunti
responsabili dell'evento dannoso ed il recupero dei crediti per eventuali decisioni
di condanna della magistratura ordinaria o della Corte dei Conti, devono essere
curati, rispettivamente, dal Dirigente scolastico nei confronti del personale
della scuola e dal Direttore Generale Regionale nei confronti dei Dirigenti
scolastici.
d) Le fattispecie di rilevanza penale devono
essere segnalate all'Ufficio Scolastico Regionale.
Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza delle Istituzioni
Scolastiche e dei Centri Servizi Amministrativi di livello provinciale.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio