BANDO
Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
VISTA la legge
20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata;
VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
VISTO l'articolo 82, comma 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.388,
che apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998,
ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle
vittime della criminalità organizzata;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318,
"Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché
degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo";
CONSIDERATO che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento dispongono che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione
delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita
commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DISPONE:
Art. 1
1. E' indetto
un concorso per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché
degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata.
2. Per ognuno degli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001
sono da assegnare:
a) cento borse di studio, dell'importo di lire cinque milioni ciascuna,
riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata nonché orfani e figli delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.
3. Per ognuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 sono da assegnare:
a) quattrocento borse di studio, dell'importo di lire quattrocentomila
ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
b) trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di lire un milione
ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata nonché orfani e figli delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata che frequentino la scuola media superiore;
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per
ciascuna delle tipologie sopra indicate è riservata ai soggetti in situazione
di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito
di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno
utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra
categoria, in base alla relativa graduatoria.
Art. 2
1. Soggetti
aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della
scuola elementare e secondaria inferiore sono gli studenti vittime del terrorismo
o della criminalità organizzata che:
a) risultino iscritti ai corsi nell'anno per il quale viene presentata
domanda;
b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;
c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza
elementare o la licenza media nell'anno scolastico di riferimento.
2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per
la frequenza della scuola secondaria superiore, nonché per ogni anno
di corso universitario, sono gli studenti vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata ovvero orfani o figli delle vittime del terrorismo o della criminalità
organizzata che:
a) risultino iscritti al corso di laurea o di diploma universitario o
ai corsi scolastici nell'anno per il quale viene presentata domanda;
b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;
c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma
di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato nell'anno scolastico
di riferimento;
d) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal
piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario
nell'anno accademico di riferimento.
3. I requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti non sono
richiesti per i soggetti in situazione di handicap di cui all'articolo 1, comma
4.
Art. 3
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio - è necessario presentare distinte domande qualora si intenda concorrere per più anni - redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A sono indirizzate a:
Le domande così indirizzate, devono essere presentate, per il tramite:
3. Le domande
relative all'anno accademico e all'anno scolastico di riferimento devono essere
presentate entro il 28 febbraio 2002 anche a mezzo del servizio postale, in
tale caso la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro
apposto dall'ufficio postale di partenza.
4. Le domande sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente
sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore
- accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore,
dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione nella quale:
b) dichiarazione
sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'art. 46 comma 1, lettera
o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato
B, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle
dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, o dall'ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo
familiare medesimo;
c) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza
che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di
quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Art. 4
1. Gli uffici
scolastici regionali o le università provvedono ad istruire le domande
pervenute per la parte di competenza e, nei sessanta giorni successivi alla
data di presentazione della domanda, acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori
dai competenti uffici territoriali del Governo.
2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo
- via della Vite n.13 - 00187 Roma.
Art. 5
1. Le borse
di studio sono attribuite sulla base di tre distinte graduatorie formulate dalla
commissione di cui all'articolo 4, del d.P.R. n.318/2001, per ciascuna delle
tipologie di borse di studio indicate dall'articolo 1.
2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
a. in considerazione della gravità del danno, da 5 a 10 punti;
b. in considerazione del reddito, in misura inversamente proporzionale
all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
c. con riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3 punti.
3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie con riguardo
ai soggetti in situazione di handicap di cui all'articolo 1 comma 4, sulla base
dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
4. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento
delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le
rende esecutive.
IL SEGRETARIO GENERALE