Nota ministeriale 7 marzo 2002
Prot. n.160
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione - Uff. VIII
Oggetto: contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. D.M. n. 66 del 20 aprile 2001.
A seguito di numerose
richieste di chiarimenti, pervenute allo scrivente Ufficio in relazione ai contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al D.M. n. 66 del 20.4.2001
ed anche alla luce di quanto precedentemente comunicato, con nota prot.n. 606
del 14.11.2001, si reputa opportuno precisare, quanto segue.
- Sospensione del rapporto di collaborazione per recupero psico fisico
Nel richiamare la ministeriale prot.n. 118 del 26.6.2001, si ribadisce che il
personale interessato non ha titolo alla fruizione delle ferie, tuttavia, al
fine di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche spese
durante l'attività lavorativa,il collaboratore avrà facoltà
di sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per il recupero psico-fisico.
Inoltre si definisce che con tali forme di sospensioni gli interessati potranno
usufruire anche di eventuali riposi compensativi maturati, a seguito di esplicita
richiesta del Capo dell'Istituto
- Problematiche inerenti la tutela della maternità
Si fa rinvio a quanto comunicato con la nota ministeriale n prot. n. 475 del
28.9.2001.
- Fondo di istituto
Si torna a ribadire che allo stato attuale, anche a seguito di accordi sindacali
nazionali, non è prevista la partecipazione al fondo di istituto dei
soggetti firmatari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Aliquota contributiva
A seguito dell'incremento dell'aliquota contributiva previdenziale prevista
nell'ultima legge finanziaria 2002 ,si ritiene che la retribuzione lorda spettante
al collaboratore vada rideterminata al fine di impedire che l'aggravio di tale
onere contributivo ricada nel corrispettivo netto del predetto personale, secondo
il prospetto sottospecificato.
Prospetto per la determinazione del costo complessivo per addetto
Periodo 1.1.02 - 31.12.02 |
Committente |
Collaboratore |
Compenso lordo |
15.493,71 |
15.493,71 |
contributo previdenziale aliquota 13,50% |
||
importo totale contributo 2.091,65 |
||
quota a carico committente (2/3) |
1.394,43 |
|
quota a carico collaboratore (1/3) |
- 697,22 |
|
contributo maternità : aliquota 0,50% |
||
importo totale contributo 77,47 |
||
quota a carico committente (2/3) |
51,65 |
|
quota a carico collaboratore (1/3) |
- 25,82 |
|
Premio INAIL :Coefficiente 0,00505 |
||
importo totale premio 78,24 |
||
quota a carico committente (2/3) |
52,16 |
|
quota a carico collaboratore (1/3) |
- 26,08 |
|
I.R.A.P. : aliquota 8,50% |
||
importo totale a carico committente |
1.316.97 |
0,00 |
totale costo per addetto (da trasferire) |
18.308,92 |
|
compenso per addetto (al lordo delle ritenute fiscali) |
14.744,59 |
N.B. l'importo
netto spettante al collaboratore dovrà essere determinato applicando,
al compenso lordo pattuito, oltre alle ritenute previdenziali e assistenziali
come sopra indicate, le ritenute fiscali pari a quelle stabilite per i lavoratori
dipendenti al netto delle detrazioni spettanti.
- Procedure contabili
I Direttori Generali Regionali vorranno procedere a trasferire ai rispettivi
C.S.A. per il successivo accreditamento alle singole Istituzioni scolastiche
interessate e per ogni singola unità firmataria del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa la somma annua lorda per il 2002 pari ad Euro 18.230,68
anziché quella di 18.308,92 Euro, derivante dalla decurtazione della
quota occorrente al pagamento del premio INAIL a seguito dell'accentramento
della posizione assicurativa, come già comunicato con nota n. 173 del
17/7/2001.
I Dirigenti Scolastici provvederanno poi a corrispondere ai singoli soggetti
interessati la somma mensile, al netto delle detrazioni spettanti, pari ad Euro
1.228,71 a cui dovrà essere detratta la ritenuta d'acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla base delle aliquote progressive
per scaglioni di reddito.
Si fa presente infine, che per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito
nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si fa rinvio alla
disciplina contenuta nel codice civile e alla vigente normativa fiscale.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro