Nota ministeriale 14 novembre 2002
Prot. n. 2590
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Area della parità scolastica - Ufficio VII
Oggetto: rilascio di nulla osta al trasferimento, in corso d'anno, da scuola non statale ad altra
E' stato segnalato
a questo Ufficio che qualche responsabile di direzione di scuola non statale
rifiuterebbe di rilasciare il nulla-osta al trasferimento, in corso d'anno,
ad altra scuola ovvero rilascerebbe il citato documento previo pagamento di
una non specificata "tassa".
In proposito si fa rilevare che in capo al responsabile della direzione ovvero
della gestione di scuola non statale non esiste alcuna potestà impositiva;
ogni rapporto finanziario è riconducibile esclusivamente all'ambito contrattuale,
definito in riferimento al servizio scolastico reso all'utenza.
Tuttavia il problema segnalato, riferendosi, più in generale, alla carriera
scolastica che, per la indubbia sua natura pubblicistica, non può essere
condizionata né limitata nello svolgimento, fa emergere anche un altro
aspetto; il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra scuola, nonché
degli altri documenti collegati al primo quale la pagella, la dichiarazione
scritta del programma svolto, la copia del piano dell'offerta formativa sottoscritta
all'atto dell'iscrizione alla scuola non statale, rappresenta in concreto una
delle ipotesi di cui all'articolo 396 del D.L.vo n. 297/94 e precisamente quella
che impone al responsabile della direzione "di curare l'attività di esecuzione
delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni
.."
Il responsabile della direzione di una scuola non statale, nel manifestare il
rifiuto a rilasciare il nulla osta al trasferimento, ovvero rilasciandolo condizionato,
viola la norma sopra citata. Tale comportamento pone la scuola fuori dei propri
fini istituzionali, e, nel caso di scuola paritaria, anche in posizione non
corrispondente "agli ordinamenti generali dell'istruzione" e quindi in contrasto
con la legge n. 62/2000.
Eventuali rivendicazioni da parte del predetto responsabile potranno costituire
unicamente l'oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura
privatistica la cui competenza è del giudice civile.
Le SS.VV. provvederanno a divulgare il contenuto della presente oltre che presso
tutte le istituzioni scolastiche non statali, parificate, legalmente riconosciute,
pareggiate e paritarie, operanti nel territorio di competenza, anche tra gli
ispettori tecnici impegnati nel settore dell'istruzione non statale.
La diffusione della presente nota avviene tramite Intranet/Internet di questo
Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani