Nota ministeriale 20 maggio 2002
Prot. n.710
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione Generale per l'Organizzazione dei servizi nel territorio - Ufficio XII
Oggetto:
C.C.N.L. della Dirigenza scolastica - Responsabilità dirigenziale.
Com'è ben noto, il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il
primo Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza scolastica -
Area V, che disciplina le modalità di stipula dei contratti individuali
di conferimento delle funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico
della categoria.
A seguito della entrata in vigore della citata disciplina pattizia, deve ritenersi
compiuto il processo normativo che - in stretta correlazione con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, a partire dall'art. 21 della legge 15.3.1997 n. 59,
e quindi con il D.L.vo 6/3/98 n. 59 e con il D.P.R. 8/3/99 n. 275 - ha condotto
all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto.
Deve altresì intendersi ricompresa in tale attribuzione, e nella nuova
caratterizzazione delle funzioni dirigenziali per obiettivi e risultati, prevista
dalla normativa generale di riferimento ( in particolare, D.L.vo 30.3.01 n.
165, Titolo II, Capo II ) e regolata dalla disciplina pattizia, l'applicazione
alla categoria di personale in questione della responsabilità dirigenziale
e dei criteri e delle procedure per la sua valutazione, anche in analogia a
quanto previsto per la dirigenza amministrativa.
Ne discende che la responsabilità dei capi di istituto, ora dirigenti
scolastici, va valutata sulla base dei nuovi parametri e strumenti legislativi
e contrattuali - previsti in particolare dagli art. 21 e 25 del citato D.L.vo
n. 165/2001 e dagli artt. 27 e 31 del C.C.N.L. - e non più secondo l'ottica
e con gli istituti propri della responsabilità disciplinare, previsti
e regolati dal T.U. n.297/94, Parte III - Titolo I, Capo IV.
Pertanto, in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività
amministrativa e di gestione, dovranno essere attivati i rimedi di natura non
disciplinare, previsti dal citato art. 27 C.C.N.L., mentre, nei casi di fatti
e comportamenti la cui gravità non consenta la prosecuzione, sia pure
provvisoria, del rapporto di lavoro, è previsto il recesso per giusta
causa di cui al citato art. 31.
Va da sé che, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività
di valutazione dei risultati e della condotta dei dirigenti in parola, è
necessario che si attivino al più presto gli strumenti e le procedure
valutative di cui al più volte citato art. 27.
SOSPENSIONI DAL SERVIZIO
Con la nuova e
specifica disciplina, contenuta negli art.31 e 33 del Contratto nazionale di
categoria, deve ritenersi non più operante per i dirigenti scolastici
la previsione dell'art. 506 del T.U. n. 297/94, che disciplinava la sospensione
cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale.
Devono ritenersi rimesse alla esclusiva competenza delle Direzioni Regionali
le preliminari valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di cui alle suddette
previsioni della disciplina pattizia.
E' del pari ovviamente riservata agli Uffici scolastici regionali l'adozione
dei provvedimenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della citata legge n. 97/01, relativi
rispettivamente a : trasferimento a seguito di rinvio a giudizio (art. 3), sospensione
dal servizio a seguito di condanna non definitiva (art. 4), estinzione del rapporto
di impiego o di lavoro a seguito di condanna non inferiore a tre anni (art.
5, che ha introdotto l'art. 32 - quinquies c.p.p.).
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio