Prot. N.126
MOBILITA
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO
SCOLASTICO 2002/2003
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO
IL DL.VO 16.4.1994, N. 297;
VISTA
LA LEGGE 23.10.1992, N.421;
VISTO
IL DL.VO 30.3.2001, N.165;
VISTO
IL D.L. 27.8.1993, N.321 CONVERTITO CON LEGGE 27.10.1993, N.423;
VISTA
LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;
VISTA
LA LEGGE 23.12.1996, N.662;
VISTA
LA LEGGE 15.03.1997, N.59;
VISTA
LA LEGGE 15.05.1997, N.127 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTA
LA LEGGE 3.5.1999, N.124;
VISTO
IL D.L. 3.7.2001, N.255 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20.8.2001,
N.333;
VISTO
IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998 N. 233;
VISTO
IL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998 N. 403;
VISTO
IL D.P.R. 8.3.1999, N.275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELLART.21, DELLA LEGGE 15.3.1997,
N.59;
VISTO
IL D.P.R. 6/11/2000 N. 347 CON IL QUALE E STATO EMANATO IL REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ;
VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA" SOTTOSCRITTO
- A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO - IL 26 MAGGIO 1999;
VISTO
IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 31 AGOSTO
1999;
VISTO
IL TESTO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 2/2000 SULLA MOBILITÀ
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER LA.S. 2001/2002 SOTTOSCRITTO IL 27 GENNAIO
2000 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SIGLATO IL 18 GENNAIO
2001;
VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER LA.S.2002/2003 SOTTOSCRITTO IN DATA 21.12.2001;
VISTE
LE LINEE GUIDA PER LADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ARTICOLAZIONE DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, APPROVATE NELLA CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI
ED AUTONOMIE LOCALI NELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2001;
VISTO
IL D.M. PROT. 4351/MR DEL 21/12/2001 CON IL QUALE VIENE AFFIDATA, DI REGOLA,
LA RESPONSABILITA DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI A DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DI SECONDA FASCIA AL FINE DI GARANTIRE, NELLATTUALE FASE DI TRANSIZIONE,
CONTINUITA ED EFFICIENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE,
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE DEI RUOLI SCOLASTICI PROVINCIALI;
RITENUTO
DI DOVER, AI SENSI DELL'ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94, DETTARE PER LANNO
SCOLASTICO 2002/2003 SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FISSAZIONE
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA INDICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE
GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA DETERMINAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI PROPRI DEGLI UFFICI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
SENTITE
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO SULLA MOBILITA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER LA.S.2002/2003;
O
R D I N A :
TITOLO
I
- DISPOSIZIONI COMUNI
-
ART. 1 -
CAMPO
DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
- La presente
ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per lanno scolastico 2002/2003; le norme in essa contenute determinano
le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo
nazionale concernente la mobilità del personale della scuola citato
in premessa.
- Le presenti
disposizioni sono diramate a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET ed affisse
agli albi degli Uffici scolastici regionali, dei Centri Servizi Amministrativi
e delle istituzioni scolastiche.
-
ART. 2 -
TERMINI
PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA
- Il termine ultimo
per la presentazione delle domande di movimento e fissato al 14 FEBBRAIO
2002 per il personale docente ed educativo ed al 21 FEBBRAIO
2002 per il personale A.T.A..
- I termini
per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti
secondo i criteri previsti dallart.19 del C.C.D.N. siglato in data 18.01.2001,
sono i seguenti :
a)
personale docente
scuola
materna
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti disponibili......................................27
marzo
2
- pubblicazione dei movimenti...........................................17 aprile
scuola
elementare
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti disponibili.......................................9
marzo
2
- pubblicazione dei movimenti...........................................29 marzo
scuola
secondaria di I grado
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti disponibili......................................2
maggio
2
- pubblicazione dei movimenti ............... ..........................23 maggio
scuola
secondaria di II grado
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti disponibili.......................................9
aprile
2
- pubblicazione dei movimenti...........................................30 aprile
b)
personale educativo
1
- termine ultimo comunicazione allufficio delle domande
di mobilità dei posti disponibili..........................................2
aprile
2
- pubblicazione dei movimenti..........................................22 aprile
c)
personale A.T.A.
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti disponibili.......................................6
maggio
2
- pubblicazione dei trasferimenti.......................................27 maggio
3.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande
è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione
al CED o allufficio dei posti disponibili.
-
ART. 3 -
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
- Il personale
docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento
e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati
negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione,
allUfficio scolastico Regionale Centro Servizi Amministrativi(1)
della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico
dellistituto o dellufficio presso cui presta servizio.
- Il personale
che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la
domanda di trasferimento al dirigente scolastico dellistituto di titolarità.
- Il personale,
il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dallart.5
del C.C.D.N. sulla mobilità, deve presentare domanda allUfficio
scolastico regionale Centro Servizi Amministrativi della provincia
scelta per il rientro, entro il 4 febbraio 2002 ai fini dellassegnazione
di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nellimpossibilità
di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati
possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale
la acquisisce al sistema informativo per lassegnazione della sede definitiva
nel corso delle operazioni di movimento.
- Le domande
dei docenti appartenenti ai ruoli della Val dAosta, intese ad ottenere
il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale,
debbono essere inviate allufficio scolastico regionale per il Piemonte.
- Le domande
debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato
(2); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso
il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria
o utilizzazione nel corrente anno scolastico (3); per i docenti delle scuole
o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità
(4). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti
allegati.
- I docenti
devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità
ai seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
- scuole materne.......................................
...modelli
A1, A3 (allegati G/1 e G/2)
- scuole elementari
......................................modelli
B1, B4 (allegati H/1 e H/2)
- istituti istruzione
secondaria . di I grado...
.modelli C1, C2, C3
(allegati I/1, I/2, I/8)
- istituti istruzione
secondaria. di II grado...
.modelli D1,D2,D3
(allegati J/1, J/2,J/12)
- I docenti
che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio
debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti
sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere
presentate per un solo ruolo.
- In caso
di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito
documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento
alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra
o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o specifiche abilitazioni
possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione
per l'accesso a scuole con finalità speciali.
- Al fine
di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale
e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle
relative domande vengono riaperti per il seguente personale:
- personale scolastico
che conclude i corsi di riconversione professionale;
- personale che
supera le prove scritte e orali dei concorsi ordinari e delle sessioni riservate
di esame ed è incluso negli elenchi degli abilitati;
- docenti che
concludono i corsi di sostegno.
Il
termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità
del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste
dallart.2 della presente O.M. per la comunicazione al C.E.D. delle domande
stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine
ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art.
2 della presente O.M.
- Il personale
educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio,
in conformità agli allegati A) e B).
- Il personale
A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in
conformità ai modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.
- Le istituzioni
scolastiche devono inviare, tempestivamente, le domande di mobilità
presentate dal personale ai Centri Servizi Amministrativi della provincia
di titolarità del medesimo personale.
- Le domande
debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli
per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate
al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché
da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente
ordinanza.
- I titoli
di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati
dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione
personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
- I titoli
valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto
indicato nellart.11 del contratto sulla mobilità.
- Le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a
norma delle disposizioni vigenti.
---------------
(1)
Ex Provveditorato agli Studi.
(2)
Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.
(3)
Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto
i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione
organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
debbono indicare, nello spazio riservato all'istituto di titolarità,
il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno
nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio
riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre,
in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio.
I docenti titolari su corsi per listruzione e la formazione delletà
adulta devono indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di
titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale.
(4)
Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998.
-
ART. 4 -
DOCUMENTAZIONE
DELLE DOMANDE
- Le domande sono
prese in esame solo se redatte utilizzando lapposito modulo disponibile
nella rete INTRANET ed INTERNET.
- Le domande vanno
corredate con le dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati redatte
in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente
ordinanza, ovvero con il certificato di servizio.
- La valutazione
delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle
di valutazione allegate al contratto sulla mobilita' del personale della scuola
e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice,
da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini
previsti (1).
- Ai fini della
validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute
nelle predette tabelle di valutazione.
- Relativamente
alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne
che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta
o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve
essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata
dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente
alla lettera d) del punto II - esigenze di famiglia - il ricovero permanente
del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure
continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede
dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato
da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale
sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare
con dichiarazione personale, redatta a norma della legge n.15/68 e della legge
n.127/97, nonché del D.P.R. n.403/98, che il figlio, il coniuge, il
genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso
il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti
l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere
documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata
in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990,
n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale,
che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune
richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non
esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può'
essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché
in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto
a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto
dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione,
la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
- A norma della
legge n.15/68 e della legge n.127/97 nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998
n. 403 l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza
di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di
celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con
le persone con cui chiede di ricongiungersi , la residenza delle medesime
(2), le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di
merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione,
i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il
dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla
lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata
la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.
- Il personale
che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere labilitazione o
lidoneità richiesta.
- I docenti che,
nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di
mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso,
diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione,
devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità',
con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso
di titolarità e quella di utilizzazione. Analoga dichiarazione deve
essere allegata dagli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna
utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali
e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati da tali attività.
- Il personale
educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve
documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
- In attuazione
dellart.9 comma 1 punto VIII del C.C.D.N. sulla mobilità, il
personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali
retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali
a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver
avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto
può essere esercitato solo nellanno successivo al venire meno
del distacco sindacale.
- I responsabili
dei Centri Servizi Amministrativi potranno procedere, ove ne ravvisino lopportunità,
ad una verifica dufficio della veridicità delle dichiarazioni
personali rilasciate.(4)
- Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e luso di atti falsi, nei casi
previsti dalla legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
--------------
(1)
Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i
punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo
o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2)
La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale
deve essere indicata la decorrenza delliscrizione anagrafica o con dichiarazione
personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla legge
.n.127/97 nella quale linteressato deve dichiarare che la decorrenza
delliscrizione anagrafica e anteriore .di almeno tre mesi alla
data di pubblicazione allalbo dellufficio territorialmente competente
dellO.M. concernente la mobilità.
(3)
Linteressato, in luogo della presentazione del certificato di superamento
del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta semplice
con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto
e della posizione di graduatoria occupata.
(4)
Nello svolgimento delle procedure di controllo previste dallart.11 del
D.P.R. 20.10.1998, n. 403 vanno seguite le indicazioni fornite dal Dipartimento
della Funzione Pubblica con la C.M. del 22.10.1999, n. 99.
-
ART. 5 -
RINUNCE,
REVOCHE E RETTIFICHE
- Successivamente
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento
e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche
per quanto riguarda lordine) le preferenze già espresse, né
lallegata documentazione.
- E' consentita
la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve
essere inviata o presentata al competente Centro Servizi Amministrativi della
provincia di titolarità dellinteressato ed è presa in
considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del
termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nellart.
2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
- Le istanze inviate
dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi
validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo,
previsto per ciascuna categoria di personale nellart. 2 della presente
O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
- L'aspirante,
qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento
che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte
le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare
le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione
la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
- Non è
ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale
rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante
e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla
gestione dellorganico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario
non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi,
il rifacimento degli stessi.
- Il procedimento
di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a
norma dellart.2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento
espresso.
------------------------------------
(1)
Fa fede il timbro a data dellufficio postale accettante ovvero il timbro
a calendario dellufficio ricevente.
-
ART. 6 -
ORGANI
COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
PUBBLICAZIONE
DEL MOVIMENTO E
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
- I trasferimenti
ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal
Direttore Generale dellUfficio scolastico regionale o suo delegato per
ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente
articolo 2. Lelenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o
il passaggio viene affisso allalbo dellUfficio scolastico Regionale
e del Centro Servizi Amministrativi competente, con lindicazione, a
fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio
complessivo e delle eventuali precedenze. In particolare, per gli assistenti
tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella
domanda
- Al personale
che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del
provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti,
presso il Centro Servizi Amministrativi cui è stata presentata la domanda.
- Contemporaneamente
alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle
istituzioni scolastiche, i Centri Servizi Amministrativi, provvedono alle
relative comunicazioni
-
alla scuola o istituto di provenienza;
-
alla scuola o istituto di destinazione;
-
al locale dipartimento provinciale del tesoro.
- I dirigenti
scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio
dallinizio dellanno scolastico cui si riferisce il trasferimento
devono comunicare lavvenuta assunzione di servizio esclusivamente al
Centro Servizi Amministrativi competente e al competente dipartimento provinciale
del tesoro.
-
ART. 7 -
FASCICOLO
PERSONALE
- A norma dellart.27
della legge 31.12.1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni i dati
personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati
solo per fini di carattere istituzionale e per lespletamento delle procedure
legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati
o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato
art. 27.
Per
quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si fa riferimento
ai principi generali richiamati dal recente decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675,
in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Tali
principi rilevano con riguardo:
- alle modalità
del trattamento "atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dellinteressato"(art.2);
- al tipo dei
dati trattati "essenziali per svolgere attività istituzionali..."
(art.3);
- alle operazioni
eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento delle finalità
per le quali il trattamento è consentito..."(art.4).
- I fascicoli
personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura del Centro
Servizi Amministrativi della provincia di provenienza, al Centro Servizi Amministrativi
della provincia di destinazione con linizio del nuovo anno scolastico.
Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente
allinvio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro
possesso.
TITOLO
II - PERSONALE DOCENTE
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
-ART.
8 -
DOMANDA
DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO
DI CATTEDRA
- I docenti di
ruolo delle scuole materne statali, di scuola elementare, di scuola di secondaria
di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale,
possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità
o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità)
o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di questultima
possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi
secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene
conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti
accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
- I docenti di
ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica
possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia
di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica
domanda di trasferimento.
- Gli insegnanti
di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità
possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel
contratto integrativo nazionale n.2/2000, così come modificato e integrato
dai CC.CC.D.N sottoscritti in data 18.1.2001 e 21.12.2001.
- I docenti delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente
trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione
del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento
o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di
passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza
di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di
più domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione
delle classi di concorso del D.M. n.39/98. La richiesta di passaggio di cattedra
per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per
altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è
presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le
suddette modalità .
- E consentito
il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento
italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena
e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione
che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto
l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti
con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle
scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì,
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n.
297/94.
ART.
9
INDICAZIONI
DELLE PREFERENZE
- Le preferenze
debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
- Le preferenze
possono essere del seguente tipo:
- scuola
- circolo
(1);
- distretto;
- comune;
- provincia;
- dotazione organica
provinciale (2);
- dotazione
organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
- centri
territoriali (corsi per listruzione e la formazione delletà
adulta).
3.
Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità
di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere
c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale
del distretto, del comune o della provincia. In tal caso possono essere assegnati
anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione
della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.
4.
Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) ed e) comportano,
pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente
per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti)
compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione
avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole.
Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica,
al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile,
secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre
scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica
e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta
da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo
più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica
si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima
scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l'ha richiesta
con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza
sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
5.
Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di
distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno
nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta
denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati
e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente,
presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet,
nonché sul sito internet del Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze,
costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta
integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico.
Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale
il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10 comma 3. Nel caso,
invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo,
la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non
vengano prodotti reclami.
6.
Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole
materne ed elementari ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria
ed artistica.
7.
Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province,
considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione
secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province
del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero
estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.
8.
Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti
di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima
sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda
chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento
va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente
nell'elenco ufficiale.
9.
Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune
ed altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la
preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia
per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare
la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali,
nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei
distretti intercomunali.
10.Per
l'attribuzione di posti di scuola elementare e media per l'istruzione e la
formazione delletà adulta, linteressato deve farne esplicita
richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze
puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.
11.Nel
caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti
nella provincia alla quale é riferita l'indicazione utilizzata.
12.Non
sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti
o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente,
relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di
presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente
posto, l'interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero
il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso
di titolarità.
13.
I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per
lassegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative
a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione,
ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso
in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda
di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.
14.
I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria
di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista
la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del
modulo domanda ed esprimere, nellelenco delle preferenze, il codice
puntuale e la denominazione dellistituto ove si effettua la sperimentazione.
15.
Qualsiasi richiesta formulata in difformità dalla disposizioni contenute
nel presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.
-------------
(1)
La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai
posti dellorganico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per
linsegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa facendo
riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione
in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti
di scuola materna similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione
in chiaro della sede di organico.
(2)
Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante
lutilizzo degli specifici codici. Lespressione del codice provincia
non è comprensivo, infatti, dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
(3)
Ai fini dei movimenti disposti ai sensi delle presenti disposizioni si tiene
conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.
-
ART 10 -
ADEMPIMENTI
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
- Il dirigente
scolastico, dopo laccertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione
allegata alla domanda e quella elencata, procede allacquisizione della
domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo
specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente
consegnare allinteressato la scheda contenente i dati inseriti, per
consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il
dirigente scolastico deve inviare al Centro Servizi Amministrativi competente
le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione,
entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al
sistema informativo delle domande stesse.
- Le domande di
trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse
dai dirigenti scolastici al Centro Servizi Amministrativi, entro 3 giorni
dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande
- Il Centro Servizi
Amministrativi, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione
delle stesse ed allassegnazione dei punti sulla base delle apposite
tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento
di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante,
per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.
L'insegnante ha facoltà di far pervenire al Centro Servizi Amministrativi,
entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni
contenute nellart.14 del C.C.D.N. del 21.12.2001. In tale
sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere,
in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse
nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico
e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda.
In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato
dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta
tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art.9, 5° comma, delle
presenti disposizioni. Lufficio competente, esaminati i reclami, apporta
le eventuali rettifiche.
____________
(1)
Le istituzioni scolastiche non devono procedere allacquisizione al Sistema
Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia.
Tale acquisizione viene effettuata dai Centri Servizi Amministrativi di titolarità
del personale cui la domanda va inviata.
CAPO
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE
POSTI
DELLORGANICO FUNZIONALE NELLA SCUOLA MATERNA
- I posti dellorganico
funzionale di scuola materna (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno)
sono richiedibili mediante lindicazione del codice e della dizione in
chiaro della sede di organico. Lorganico funzionale assegnato agli istituti
comprensivi è richiedibile mediante lindicazione della scuola
alla quale è amministrativamente assegnato lorganico funzionale
medesimo ovvero mediante lindicazione di una preferenza sintetica che
comprenda tale scuola.
- Ai fini dei
trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative
a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico
funzionale, o scuole ospedaliere così come previsto dallart.
19 del Contratto sulla mobilità.
-
ART. 12 -
POSTI
DELLORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
- I
posti per linsegnamento della lingua straniera istituiti nellambito
dellorganico funzionale di circolo sono richiedibili dagli insegnanti
in possesso del prescritto titolo previsto dallarticolo 19 del Contratto
sulla mobilità, attraverso lespressione del codice e della dizione
in chiaro del plesso sede della direzione didattica. Il docente interessato
deve compilare lapposita sezione del modulo domanda indicando se intende
partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità
sui posti per linsegnamento della lingua straniera nellambito
dellorganico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende partecipare
al trasferimento per ottenere anche altri posti dellorganico funzionale
dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna
preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua
straniera e successivamente in relazione agli altri posti dellorganico
funzionale eventualmente vacanti e disponibili.
Nellambito
di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte,
il tipo di lingua straniera che può essere assegnato, se disponibile,
è quello per il quale é stato dichiarato il possesso del corrispondente
titolo attraverso lindicazione riportata nelle apposite caselle del
modulo domanda.
Nel caso di
possesso del titolo per linsegnamento di più lingue straniere
ciascuna preferenza è esaminata secondo il seguente ordine: lingua
inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.
Laspirante
al trasferimento può chiedere anche i posti per linsegnamento
della lingua straniera istituiti nellorganico funzionale del proprio
circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del
plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (1), ovviamente
previa compilazione della sezione riguardante i posti per linsegnamento
della lingua straniera.
Il
trasferimento a domanda tra i posti dellorganico funzionale (comune,
lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) nellambito
del proprio circolo avviene con le modalità previste dallallegato
C) del Contratto sulla mobilità.
- Lorganico
funzionale assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per
linsegnamento della lingua straniera - é richiedibile mediante
lindicazione del plesso al quale é amministrativamente assegnato
lorganico funzionale medesimo ovvero mediante lindicazione di
una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.
- Le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio
di ruolo sui posti dellorganico funzionale di circolo, ivi compresi
i posti per linsegnamento della lingua straniera.
- Ai
fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze
relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale
o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nellart.19
del Contratto sulla mobilità, si prescinde dallorganico funzionale
di circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo
plesso.
------------
(1)
Il docente che insegna la lingua straniera nellambito nel proprio modulo
svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare
a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti
della lingua straniera istituiti nellorganico funzionale di circolo.
-
ART. 13 -
POSTI
PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
- L'insegnante
che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di stato,
annesse ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza
puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito
territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono
esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.
- Ferme restando
le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità
dei posti dellorganico funzionale di circolo istituiti presso i convitti
nazionali, ivi compresi quelli per linsegnamento della lingua straniera,
sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.
CAPO
III - PASSAGGI DI RUOLO
-
ART. 14 -
DISPOSIZIONI
GENERALI
- Il passaggio
di ruolo può essere richiesto per un solo ordine scuola (materna, elementare,
scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola
provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può
essere richiesto anche per più province. Nellambito del singolo
ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso
appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione
di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo,
il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento
e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente
già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata
indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza
di una domanda rispetto alle altre.
- Qualora vengano
presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente
la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
- Può chiedere
il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle
abilitazioni o delle idoneità previste dallart.3 del contratto
sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di
appartenenza.
- Gli insegnanti
elementari privi di sede in quanto in assegnazione quinquennale ai sensi degli
artt. 4 e 5 della legge 1213 del 12/12/1967, nonchè i docenti collocati
fuori ruolo in servizio allestero possono chiedere il passaggio di ruolo
previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti
requisiti.
-
ART. 15 -
MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.
- Le domande,
redatte in conformità degli appositi moduli, devono contenere tutte
le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti
dallart.2 e secondo le modalità previste dal precedente art.
14.
- Le domande prodotte
fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma
non vengono prese in considerazione.
- Per le eventuali
rinunce, revoche o rettifiche si applicano le precedenti disposizioni relative
alle domande di trasferimento.
-
ART. 16 -
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M.
N. 215 DEL 23/6/95 E C.M. N. 70 DEL 28/2/98 (1) (2)
- Relativamente
alle classi di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare
n.70/98, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale,
i Centri Servizi Amministrativi devono procedere all'effettuazione dei passaggi
sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in
organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti
dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti
disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento
in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto.
Lapplicazione della c.m. n. 70/98 é riferita unicamente agli
istituti statali darte di Torre del Greco - Alghero - Valenza Po.
- Per le classi
di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per
le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale,
fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente
alle operazioni di mobilità i Centri Servizi Amministrativi dispongono
gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue
secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 215/95.
Per la classe di concorso prevista dalla c.m. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti
interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po,
qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza
dei posti necessari allesaurimento della stessa. Successivamente alle
operazioni di mobilità i Centri Servizi Amministrativi dispongono gli
ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue
secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 70/98.
--------------
(1)
Le classi di concorso in questione sono le seguenti:
76/a trattamento
testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali;
87/a trattamento
testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali
con insegnamento slovena;
100/a trattamento
testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali
in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località
ladine;
71/a tecnologia
e disegno;
7/a arte
della fotografia e della grafica pubblicitaria;
24/a disegno
e storia del costume;
25/a disegno
e storia dellarte;
61/a storia
dellarte.
(2) La classe di
concorso in questione é la seguente:
10/a arte dei
metalli e delloreficeria
TITOLO
III - PERSONALE EDUCATIVO
-
ART. 17 -
INDICAZIONI
DELLE PREFERENZE
1. Le
domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate
per non più di tre provincie entro i termini fissati dallart.2.
Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le
domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in
conformità agli allegati A) e B).
3. Le
preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
4. Il
personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere
tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune
o della provincia.
5. L'assegnazione,
pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli
istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L'assegnazione
avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
6. Le
preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale
educativo indicando istituto, comune, provincia.
7. Il
personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio
del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario,
a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.
-
ART. 18 -
ADEMPIMENTI
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
- Le domande di
trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli
riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa
documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l'accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata,
entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione,
dai dirigenti scolastici ai Centri Servizi Amministrativi, salvo quanto successivamente
previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio
presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse al Centro Servizi
Amministrativi competente della provincia di titolarità dell'aspirante
al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero
e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici ai Centri
Servizi Amministrativi, entro gli stessi termini, con plico a parte.
- I Centri Servizi
Amministrativi procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla
base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del
personale della scuola.
- I suddetti uffici
trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della provincia
di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici
le domande di movimento in provincia diversa.
- Il Centro Servizi
Amministrativi competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione
dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali
diritti di precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale
educativo, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali
diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire
al Centro Servizi Amministrativi, entro 5 giorni dalla ricezione,
motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nellart.14 del C.C.D.N.
del 21.12.2001. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale
educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche
a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando
l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso lUfficio procederà
alla correzione nel senso indicato dal richiedente
- Al fine di realizzare,
nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti,
i Centri Servizi Amministrativi, ai sensi dell'art.24, 6° comma della
legge 241/90, hanno la facoltà di differire l'accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare
gravemente l'azione amministrativa.
-
ART. 19
ASSEGNAZIONI
DEFINITIVE DI SEDE
- Terminate le
operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti
disposizioni, il Centro Servizi Amministrativi competente, utilizzando tutti
i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede
di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria.
A tali fini, lUfficio deve preventivamente accantonare, nei confronti
delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo
che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.
TITOLO
IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
CAPO
I - DISPOSIZIONI
GENERALI
-
ART. 20 -
AVVERTENZE
E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
- Le disposizioni
relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano
al personale A.T.A., sia che appartenga al ruolo provinciale ivi compreso
il personale trasferito dagli Enti Locali sia, nei limiti previsti dal Contratto
sulla mobilità, che risulti di ruolo alla data di presentazione della
domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale
sia ancora in corso di emanazione.
- Il personale
proveniente dagli Enti Locali assunto a tempo parziale in attuazione dellart.
51 bis del C.C.D.N. del 18/1/2001 può partecipare alle operazioni di
trasferimento. Tenuto conto che i trasferimenti vengono disposti sempre su
posti a tempo pieno, il suddetto personale una volta trasferito, può
chiedere di convertire il suo rapporto di lavoro da tempo-parziale a tempo-pieno.
- I movimenti
a domanda sui posti per listruzione e la formazione delletà
adulta vengono disposti sui centri territoriali soltanto se gli interessati
ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente
il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.
- I trasferimenti
degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza
aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte
patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza
di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio
di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale
in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8
- RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area:
"imbarcazioni
scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05),
deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie
a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).
Ai
laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica
e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice
AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per
la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle
tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Al
laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente
all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in
possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato
di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle
di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Sono
considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine lufficio territorialmente
competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione
alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'
art. 597 del D.L.vo n.297/94.
Sono
considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione
ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per
la quale si richiede il trasferimento.
-
ART. 21 -
DOMANDA
DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO
- La domanda di
passaggio ad altro profilo della stessa area é presentata entro gli
stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità
utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato c/1. In particolare nel
caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo
per provincia diversa da quella di titolarità l'individuazione della
seconda provincia deve coincidere.
- Non si tiene
conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito
della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì
conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui
risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia
diversa da quella di titolarità.
- Il personale
A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti,
il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato
deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo
di tre. Nell'apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine
di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza
d'indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate
secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione
C delle istruzioni per la compilazione delle domande.
-
ART 22 -
POSTI
RICHIEDIBILI
- Gli istituti
comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola elementare e
classi di scuola media e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento
attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente
espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come "elementari"
sia come "medie".
- Nella fase di
assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella
domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento
per le scuole "elementari" ovvero "medie", vengono attribuite,
per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
- prima tutti
i circoli didattici ovvero scuole medie che non sono istituti comprensivi;
- successivamente
tutti gli istituti comprensivi.
-
ART. 23 -
PREFERENZE
- Le preferenze,
in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione
dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.
e)
centro territoriale
2.
Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione
può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole
o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella
provincia, prendendo in esame prima le scuole elementari, poi le scuole secondarie
di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli
istituti d'arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo
l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento
desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello
citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo,
deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di
trattazione dei vari tipi di scuola.
3.
Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo
il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia,
non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
4.
Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche
nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento
o di una singola scuola ubicata nello stesso.
------------------------
(1)
Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di
quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto
il movimento.
(2)
Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c)
e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta anche sulle
unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della
domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.
-
ART. 24 -
INDICAZIONI
DELLE PREFERENZE-MODALITÀ
- Il personale
A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito
della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia
(diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.
- Qualora intenda
avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le
due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
- Le preferenze,
sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia
o centro territoriale devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione
riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque
disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la
segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché
sul sito internet del Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame
nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra
la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia
stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza
medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
- Per le indicazioni
del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare
la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini
ufficiali escluso quello delle scuole materne.
- Le preferenze
del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive
della scuola di titolarità dell'aspirante al movimento non vengono
prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze
successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" all'ultimo
comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio
ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per
l'istituto di titolarità.
- Per il personale
soprannumerario che, ai sensi del II comma dellart. 55 del Contratto
mobilità presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere
dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze
del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare,
con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza
sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato,
per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.
- Qualora una
provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di
appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima
sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere
tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento
va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente
nell'elenco ufficiale.
- Qualora un distretto
comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri
comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza
sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte
le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel
secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei
distretti intercomunali (2).
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(1) Si intendono
sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.
(2) Sono intercomunali
i distretti che comprendono più di un comune.
CAPO
II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
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ART. 25
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ADEMPIMENTI
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
- Il dirigente
scolastico, dopo laccertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione
allegata alla domanda e quella elencata, procede allacquisizione della
domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo
le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente
consegnare allinteressato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate
tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare al Centro Servizi Amministrativi
competente, le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione
entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo
delle domande stesse.
- Il Centro
Servizi Amministrativi, mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione
delle stesse ed allassegnazione dei punti sulla base delle apposite
tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento
di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per
l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.
Il personale ha facoltà di far pervenire al Centro Servizi Amministrativi,
entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni
contenute nellart.14 del C.C.D.N. del 21.12.2001. In tale sede
ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in
modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel
modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico
e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda.
In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato
dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta
tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art.24, 3° comma, delle
presenti disposizioni. Lufficio competente, esaminati i reclami, apporta
le eventuali rettifiche.
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(1)
Le istituzioni scolastiche non devono procedere allacquisizione al Sistema
Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia.
Tale acquisizione viene effettuata dai Centri Servizi Amministrativi di titolarità
del personale cui la domanda va inviata.
- Il personale
in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate)
ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda
e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.
Roma, IL
MINISTRO