Ordinanza ministeriale 23 maggio 2002, n.56
prot. n. 9675
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Norme
per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali
di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 20001/2002.
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica Istruzione;
VISTA l'O.M. 21 maggio 2001, n. 90 recante norme per lo svolgimento degli
scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare,
media e secondaria superiore. Anno scolastico 2000-2001;
VISTA l'O.M. 11 aprile 2002, n. 43 recante istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali
e non statali. Anno scolastico 2001/2002;
VISTA l'O.M. 29 marzo 2001, n. 59 relativa al calendario scolastico per
l'anno 2001/2002, con particolare riferimento ai termini previsti nell'ordinanza
medesima;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo
205, comma 1;
ORDINA
Art. 1
La validità
delle disposizioni contenute nell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90 sullo svolgimento
degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore, è prorogata per l'anno scolastico
2001-2002, con gli aggiornamenti conseguenti al mutato quadro organizzativo
del Ministero di cui al DPR 6 novembre 2000, n. 347 citato in premessa.
Rimane confermata, altresì, la C.M. 20 luglio 2001, n. 125 relativa alle
certificazioni per gli alunni in situazione di handicap.
La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione,
ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo