Circolare ministeriale 25 febbraio 2003, n. 24
Prot. n.487
Dipartimento per i servizi nel territorio
Oggetto: collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2003/2004.
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere
l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione
dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina
delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici
e del personale docente. Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al
contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente
da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento
di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori
contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale
educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere
rispettivamente assegnati:
Dette assegnazioni
comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli
enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e
le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni
nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente
a loro carico, possono richiedere, in aggiunta al contingente di cento unità,
comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti
scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa
tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti
di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione
richiedente.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova
. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti
scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento
di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta
la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge
28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000,
n.306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento
fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari
all'atto del provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni
dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore
ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita
della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma
8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26 della legge 23
dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o
alla cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili,
secondo le modalità definite in sede di contrattazione decentrata nazionale
in materia di mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il personale
presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico
dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici,
ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti, le
richieste di assegnazione per l'anno scolastico 2003/2004 di cui ai successivi
paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Direzione generale del personale della
scuola e dell'amministrazione - Ufficio VII - V.le Trastevere, 76/A - 00153
Roma - e prodotte entro il 20 marzo 2003.
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all'Ufficio
scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del
personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale
per i Dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2003/2004, sono adottati dal
Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione
rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni,
presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata
Direzione generale - Ufficio VII ed al competente ufficio scolastico regionale
una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale
assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E
REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi
presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti,
possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino
iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione
all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è
sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente
o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal
suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi
responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti
di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma
dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo
Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua
nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti
la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale
per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità
a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali,
previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza
dell'assegnazione (1° settembre 2003) ovvero non oltre, comunque, il 30
settembre 2003. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con
la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato
presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività
svolta, richiedono più unità di personale, devono indicarne lo
stretto ordine di priorità.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese
in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti
interessati.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano
il collocamento fuori ruolo.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO
ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA
8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché
presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono
essere concesse nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli
organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere
i seguenti elementi:
In allegato alla
richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato
inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile
anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione
presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo
25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese
in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti
interessati.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale
e comportano il collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA
PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE
DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI
E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione
del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo
i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in
sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi
nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione
delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
del Servizio per gli affari economico-finanziari (v.le Trastevere, 76/A 00153
Roma) entro il 20 marzo 2003. Copia di tali richieste dovrà essere
inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, alla Direzione generale del
personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VII.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE
DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI
E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA
10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università
degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali
dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono,
per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a
proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale
docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2003 esclusivamente
al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale individuato in base
alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti
di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento
con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso
la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della
facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere
chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi.
Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni
professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi
da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono,
per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri
relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale
e comportano il collocamento in posizione di comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e
di comunicare agli uffici interessati che la stessa può essere consultata
e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo