Circolare
ministeriale 11 aprile 2003, n. 37
Prot. n. 6857
Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali - LORO SEDI
Oggetto: Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia.
Come è noto,
nella G.U. n. 77 del 2 aprile u.s. è stata pubblicata la legge 28 marzo
2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di formazione professionale.
La citata legge, innovando la preesistente normativa, all'articolo 2, comma
1, tra l'altro, prevede:
- alla lettera e) che ".... alla scuola dell'infanzia possono
essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione
le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative.";
- alla lettera f) che ".... alla scuola primaria si iscrivano
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto;
possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento".
Il successivo articolo 7, al comma 4 dispone:
"Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente
con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro
il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004".
Dalle disposizioni di cui al menzionato comma 4 emerge che l'applicazione degli
anticipi, secondo i tempi e con le modalità sopra riportate, deve intendersi
operante già dal prossimo anno scolastico per la scuola elementare e,
per la scuola dell'infanzia, sempre dal prossimo anno scolastico, ma subordinatamente
all' esistenza delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. Pertanto,
sciogliendo la riserva contenuta nella circolare ministeriale prot. n. 3462
del 20 dicembre 2002, avente ad oggetto le iscrizioni per l'anno scolastico
2003-2004, si forniscono con la presente istruzioni e indicazioni in ordine
alla attivazione degli adempimenti finalizzati alla tempestiva e corretta applicazione
della normativa in questione.
Scuola dell'infanzia
Tenuto conto
di quanto stabilito dal citato comma 4, è consentito, per l'anno scolastico
2003-2004, di iscrivere alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che
compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004. Ciò nel
rispetto della libera scelta delle famiglie e in presenza delle condizioni di
fattibilità richiamate dallo stesso comma 4 (secondo criteri di gradualità,
in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei
posti e delle risorse finanziarie dei Comuni).
Tanto premesso e precisato, lo scrivente, in relazione alle situazioni dei diversi
contesti e realtà territoriali, sta individuando le iniziative e gli
interventi utilmente praticabili al fine di poter corrispondere alla richiesta
e alle attese delle famiglie nella maniera più idonea.
A tal fine, sono in corso contatti e interlocuzioni con l'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni d'Italia) per una ricognizione congiunta dello stato delle
cose e per una prima messa a punto degli interventi e delle azioni da porre
in essere.
Nell'ottica della sperimentata collaborazione, lo scrivente assegna fondamentale
importanza al contributo di iniziative, di idee e di suggerimenti che le SS.LL.,
quali più diretti e qualificati interpreti delle differenziate e molteplici
esigenze ed attese dell'utenza dei rispettivi ambiti territoriali, vorranno
far tenere a questo Ministero, con l'apporto dei dipendenti Uffici e delle istituzioni
scolastiche di rispettiva competenza. Contributo da formalizzare in apposita
relazione col supporto di dati e di elementi significativi riferiti sia agli
aspetti quantitativi del fenomeno degli anticipi (e ai connessi riflessi sulle
attuali consistenze delle sezioni e dei posti, definite nell'ambito delle dotazioni
a suo tempo assegnate) che alle concrete condizioni di ammissione alla frequenza
(disponibilità delle occorrenti strutture e dotazioni, possibilità
di fruizione dei servizi di trasporto e di mensa, ecc.).
A tale ultimo riguardo, anche le SS.LL. vorranno, direttamente o attraverso
i propri Uffici e con la collaborazione dei dirigenti scolastici interessati,
stabilire opportuni contatti e intese con gli Enti locali delle rispettive realtà
territoriali, al fine di esaminare, approfondire e valutare i diversi aspetti
e profili della complessa fattispecie e rimuovere eventuali carenze, difficoltà
e impedimenti.
Una volta acquisito, sulla base dei dati e degli elementi occorrenti, il quadro
completo delle diverse situazioni legate alle varie realtà territoriali
e valutate con l'ANCI e gli Enti locali competenti l'esistenza delle reali condizioni
di praticabilità della sperimentazione degli anticipi, verrà fissato
dallo scrivente il termine entro cui sarà possibile, da parte delle famiglie
delle bambine e dei bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio 2004,
produrre domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia nelle istituzioni all'uopo
individuate.
Nelle more dell'espletamento di tali procedure di accertamento saranno promossi
ed effettuati con le SS.LL. incontri e approfondimenti sulla delicata materia
per considerare tutte le possibili e più idonee soluzioni.
Resta inteso che il concreto avvio della sperimentazione degli anticipi potrà
avvenire solo a seguito di formali autorizzazioni che le SS.LL. concederanno
a seguito delle determinazioni dello scrivente.
Scuola primaria
La richiesta
da parte delle famiglie di ammissione anticipata alla prima classe della scuola
primaria dei bambini che compiranno i sei anni di età dopo il 31 agosto
2003 ed entro il 28 febbraio 2004 ha natura facoltativa.
I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola primaria debbono
produrre domanda alle istituzioni scolastiche entro 30 aprile 2003, secondo
i criteri e le modalità già individuati dalla richiamata circolare
prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002. Ovviamente non sono tenuti a rinnovare le
richieste di iscrizione i genitori dei bambini e delle bambine nati nel periodo
tra il 1°settembre e il 31 dicembre dell'anno 1997 che abbiano già
prodotto domanda per effetto della citata circolare prot. n. 3462/2002.
Gli alunni nuovi iscritti sono inseriti nelle prime classi, già costituite
a seguito delle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2003-2004, nel rispetto
dei limiti numerici e dei criteri fissati dai decreti ministeriali n. 331/1998
e n. 141/1999. Qualora non risulti possibile il totale assorbimento dei citati
alunni nelle classi già formate, si procede alla previsione di nuove
classi, sempre sulla base dei limiti numerici e dei criteri di cui ai predetti
decreti ministeriali e relative norme applicative. Ciò in quanto le scelte
delle famiglie di anticipare la frequenza alla prima classe della scuola primaria
impegnano l'Amministrazione a soddisfare le richieste.
In presenza di più plessi scolastici di uno stesso circolo, insistenti
in un medesimo ambito territoriale e tra di loro facilmente raggiungibili, anche
in relazione all'età dei bambini e delle bambine, si potrà procedere
ad un'equa distribuzione dei nuovi iscritti, in maniera che, con il coinvolgimento
delle famiglie, le classi prime interessate risultino, in linea di massima e
per quanto possibile, costituite con un equilibrato numero di alunni.
I dirigenti scolastici, definita la previsione delle classi in relazione al
numero complessivo dei nuovi alunni iscritti, provvederanno, secondo le procedure
che saranno appositamente attivate e rese note dal Sistema informativo di questo
Ministero, a darne immediata comunicazione a codesti Uffici e allo scrivente.
Le SS.LL., una volta acquisiti i dati relativi alle nuove iscrizioni e sulla
base di un attento esame delle proposte di costituzione di nuove classi formulate
dai dirigenti scolastici, provvederanno ad autorizzarne il funzionamento, utilizzando
la dotazione aggiuntiva di posti assegnata ad integrazione del contingente a
suo tempo attribuito alle SS.LL. medesime.
Tale dotazione aggiuntiva, la cui consistenza viene indicata nel prospetto che
si allega, dovrà essere ripartita tra le diverse realtà provinciali
e locali, sulla base dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni, secondo
esigenze attentamente e puntualmente rilevate.
Eventuali, ulteriori necessità, che non dovessero trovare accoglimento
per l'esiguità delle risorse di organico a disposizione di codesti Uffici,
saranno esaminate e valutate dallo scrivente d'intesa con le SS.LL. per la ricerca
e l'adozione delle soluzioni più idonee a garantire la fruizione del
diritto dei bambini e della bambine alla frequenza anticipata.
Come è noto, la materia degli anticipi costituisce solo una delle innovazioni
introdotte dalla citata legge n. 53 e non esaurisce la complessità dei
temi e delle problematiche che si legano alla prima attuazione della riforma.
Seguiranno pertanto apposite istruzioni e indicazioni con riferimento all'impianto
della riforma, agli aspetti contenutistici e organizzativi della stessa, all'introduzione
di nuove professionalità, ecc..
Del pari gli interventi di formazione del personale costituiranno oggetto di
apposite e separate riflessioni e interlocuzioni con le SS.LL..
In considerazione della novità dell'istituto della frequenza anticipata,
nonché della brevità dei termini assegnati per la presentazione
delle domande di iscrizione, le SS.LL., vorranno dare tempestiva comunicazione
della presente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate e assicurarne,
con tutti i mezzi a disposizione e nei modi ritenuti più idonei, la massima
diffusione nei confronti delle famiglie.
La presente circolare è consultabile nei siti internet (www.istruzione.it)
ed intranet di questo Ministero.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo