Circolare ministeriale 6 maggio 2003, n.45


Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione

Prot. n. 244/N/2003

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - Loro Sedi
e, p.c. Ai Centri Servizi Amministrativi - Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All'Intendente Scolastico per la Scuola in Lingua Tedesca Bolzano
All'Intendente Scolastico per le Scuole delle Località Ladine Bolzano
Al Sovrintendente Studi per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta
Al Gabinetto del Ministro - Sede
All'Ufficio Legislativo - Sede
All'Ufficio di Controllo Interno - Sede
Al Capo dei Dipartimenti - Sede
Ai Direttori delle Direzioni Generali e dei Servizi - Sede
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale Roma
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. Roma
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Via Lanciani, 11 Roma
Al Ministero per gli Affari Esteri Direzione Generale P.C.C. - Roma
Alla Corte dei Conti - Roma
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede

Oggetto: procedimenti amministrativi e procedure connesse di competenza delle Direzioni Scolastiche Regionali in materia di riconoscimento di infermità e concessione dell'equo indennizzo, nonché di concessione della pensione privilegiata al personale dirigente, docente, educativo ed ATA.

Con circolare n. 12, prot. D.G.P.S.A./12 Segr., del 12 febbraio 2002 sono state indicate le attività di carattere gestionale nei confronti del personale dirigente, docente, educativo ed ATA già di competenza dell'Amministrazione Centrale che, in forza del Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, e del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2001, sono state attribuite alle Direzioni Scolastiche Regionali.
Nella medesima circolare si è fatta riserva di successive specifiche disposizioni per quanto concerne le pensioni privilegiate ordinarie del personale scolastico e gli equi indennizzi dei dirigenti scolastici.
Tale materia, già di competenza delle Direzioni Generali Scolastiche dell'Amministrazione centrale, è confluita, come è noto, in un unico Ufficio della Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione che, in attesa del completamento della riforma degli Uffici Centrali e Periferici di questo Ministero, ha provveduto e tuttora provvede a garantire, per quanto possibile, continuità della gestione amministrativa.
In sede di definizione delle disposizioni di cui sopra, devono, allo stato, trovare applicazione anche i contenuti del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni ordinarie", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 5 del 7 gennaio 2002, regolamento che, in virtù del principio di snellimento e di semplificazione dell'azione amministrativa, ha profondamente mutato, soprattutto nei confronti dell'utenza, alcuni aspetti della previgente normativa sui quali si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL., anche alla luce di quanto disposto dall'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici - Ufficio I° Normativa - con l'informativa n. 19 del 2 aprile 2003, relativamente alla concessione delle pensioni privilegiate.
Detta normativa, infatti, prevedeva due distinte fasi procedurali: la prima finalizzata al riconoscimento dell'infermità per causa di servizio e la seconda all'attribuzione dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata.
Al termine della prima delle due predette fasi procedurali l'Amministrazione, sulla base del solo parere favorevole espresso dalle Commissioni Medico-legali degli Ospedali Militari, emetteva il provvedimento formale di riconoscimento di infermità per causa di servizio la cui valenza era da ritenersi definitiva e di carattere generale, salvo che per la corresponsione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, benefici per la cui attribuzione era richiesto il parere favorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinare (art. 5 bis legge 20.11.1987 n. 472).
In tale sistema poteva, pertanto, avvenire che, in funzione del parere favorevole delle Commissioni Medico Ospedaliere, agli interessati venisse riconosciuta la dipendenza di infermità da causa di servizio ed attribuito, ad esempio, il beneficio di cui all'art. 44 del R.D. 30/9/1922 n. 1290, per come esteso agli invalidi civili dalla legge 15/7/1950n. 539 (vedasi, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato n. 742/92 emesso nell'Adunanza Generale del 17.5.1993), ma venisse, poi, negata la corresponsione dell'equo indennizzo a causa del parere contrario alla dipendenza da causa di servizio espresso dal menzionato Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Il D.P.R. 29.10.2001 n. 461 ha inteso superare tale dicotomia di giudizio ed ha attribuito alle Commissioni Medico Legali degli Ospedali Militari (Art. 6 - 1°comma) la competenza alla formulazione della diagnosi dell'infermità o lesione, alla individuazione del momento della conoscibilità della patologia e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, nonché sulla idoneità o meno al servizio, ma non in merito al nesso causale tra il servizio e l'evento dannoso, nesso sulla cui sussistenza è, invece, chiamato a pronunciarsi in forma esclusiva (art. 11 - 1° comma) il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie trasformato, dal Decreto Presidenziale in esame, in "Comitato di verifica per le cause di servizio" (art. 10 - 1° comma).
L'esposto mutamento avvenuto nel quadro normativo ha portato, come conseguenza diretta che, al presente, la procedura non si articola più in due fasi distinte, bensì in una sola fase al cui termine (e solo in quel momento) è possibile, per l'Amministrazione, emettere un provvedimento da ritenersi definitivo a tutti gli effetti (art. 12), superando, così, il disposto del sopra citato art. 5 bis legge 472/87, nel senso che l'avvenuto riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e, cioè, della sussistenza del nesso causale tra il servizio e l'evento dannoso assume la caratteristica della definitività.
Ciò posto, giova, tuttavia sottolineare alcuni aspetti connessi al suddetto avvenuto riconoscimento e, primo fra tutti, la concessione dell'equo indennizzo che, se richiesto unitamente al riconoscimento di infermità o, in ogni caso, prima della formulazione del parere del "Comitato di verifica per le cause di servizio", può essere attribuito, con un unico provvedimento formale, contestualmente al riconoscimento della dipendenza mentre, ove richiesto successivamente, l'attribuzione è subordinata alla verifica dei termini procedurali (art. 14- comma 3).
Diversa deve, viceversa, considerarsi la situazione per ciò che concerne l'attribuzione di pensioni privilegiate.
Ferma, infatti, la unicità della pronuncia del più volte menzionato "Comitato per la verifica delle cause di servizio" in ordine alla dipendenza della infermità, l'avvenuto riconoscimento non comporta automaticamente l'attribuzione della pensione privilegiata, come spesso ritenuto.
Perché ciò avvenga, invece, è necessario che le Commissioni Medico-Ospedaliere, in sede di giudizio di loro competenza, dichiarino la o le infermità richieste a riconoscimento invalidanti al punto da rendere i richiedenti inabili al servizio (art. 64 - 1°comma DPR 29.12.1973 n. 1092 per come richiamato dall'art. 17 - 1° comma del D.P.R. 29.10.2001 n. 461).
Ne deriva, quindi, che ove tale pronuncia sia già contenuta nel parere fornito dalla Commissione Medico-Ospedaliera, l'avviso positivo sulla dipendenza espressa dal Comitato di verifica per la causa di servizio dovrà ritenersi sufficiente per l'attribuzione della pensione privilegiata mentre, ove ciò non sussista, sarà necessario interpellare, al riguardo, nuovamente le Commissioni Ospedaliere perché, sul punto della inabilità al servizio, facciano conoscere il loro giudizio.

Il D.P.R. 20.10.2001 n. 461, peraltro, oltre a quanto fin qui evidenziato, all'art. 14 - comma 5, indica che organo dell'Amministrazione da ritenersi competente all'emanazione dei provvedimenti finali, è il "Responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente".
Nella presente fattispecie, per la quasi concomitante entrata in vigore del D.P.R. 6.11.2000 n. 347, tale organo è il Direttore Generale posto a capo della singola Direzione Scolastica Regionale, salvo che il medesimo deleghi tale sua competenza ad altro dirigente dello stesso ufficio o della stessa Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione, con nota prot. 492/N del 17 luglio 2002, ha intrapreso un confronto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ai quali la materia è transitata, con particolare riguardo alla questione inerente alla necessità di uniformità e di efficacia di eventuali forme di delega sia a livello provinciale che scolastico.
La proposta di decentramento ai Centri Servizi Amministrativi, oltre a riscuotere unanime consenso, ha evidenziato l'assoluta necessità che l'intera questione sia regolamentata in modo inequivocabilmente omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche al fine di rendere uniforme la qualità del rapporto con le altre Amministrazioni, sanitaria, militare ed amministrativa, coinvolte e, conseguentemente, ed esclusivamente a tale scopo, si ritiene utile riportare alcune linee, di indirizzo generale, in riferimento sia a quanto indicato nel D.P.R. 461/2001, sia al contenuto della precitata informativa I.N.P.D.A.P. n. 19/2003, con la quale il suddetto Istituto Previdenziale, in attesa della emanazione dell'apposito regolamento previsto dall'art. 3 - comma 5 del D.L.vo 479/94, ha disciplinato il nuovo iter procedurale, a decorrere dal 22.1.2002, per la concessione della pensione privilegiata.
Al fine, pertanto, di coordinare l'azione amministrativa di codesti uffici con quelli dell'I.N.P.D.AP., si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.

  1. Con l'informativa di cui sopra, l'I.N.P.D.AP. ha inteso disciplinare esclusivamente il procedimento relativo alla concessione della pensione privilegiata, di cui ha la competenza a decorrere dal 2 settembre 2000 e, conseguentemente, devono ritenersi di competenza di detto istituto le domande esplicitamente finalizzate al conseguimento della pensione di privilegio, mentre restano di pertinenza degli uffici dell'Amministrazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tutte le altre istanze e, più precisamente, quelle finalizzate genericamente al riconoscimento di infermità per causa di servizio nonché quelle contenenti la richiesta di concessione di equo indennizzo o altri benefici di natura economica collegati al suddetto riconoscimento.
    In applicazione di quanto sopra, pertanto, la competenza procedurale deve essere attribuita all'I.N.P.D.A.P. ed ad esso devono essere inoltrate le relative domande, secondo la informativa 19/2003, ove gli interessati chiaramente dichiarino la volontà di conseguire la pensione privilegiata, mentre la competenza deve ricondursi all'Amministrazione ove il "petitum" sia finalizzato ad altro.
    Può, tuttavia, avvenire che gli interessati chiedano, contestualmente al riconoscimento di infermità per causa di servizio, anche la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    In tal caso gli uffici destinatari delle suddette istanze dovranno far presente agli interessati la intervenuta diversità degli organi competenti alla trattazione e la conseguente necessità di presentare due distinte domande, la prima delle quali , stanti i termini di decadenza, dovrebbe essere quella finalizzata al conseguimento dell'equo indennizzo mentre, solo dopo la cessazione dal servizio, l'interessato potrà presentare alla competente sede periferica I.N.P.D.A.P. la relativa istanza di concessione alla pensione privilegiata.
  2. Per la menzionata circostanza che l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la competenza alla concessione delle pensioni privilegiate per le cessazione dal servizio intervenute a decorrere dal 2.9.2000, può essere facilmente accaduto che codesti Uffici, avendo ricevute, da quella data, richieste di pensioni privilegiate, ne abbiano iniziato l'istruttoria, ancorché di competenza del predetto Istituto.
    Ove ciò sia avvenuto, si è concordato con gli organi centrali dell'I.N.P.D.A.P. che, in presenza di pratiche per le quali sia già iniziata l'istruttoria, nel senso che risulti essere stato richiesto un qualsivoglia parere tra quelli previsti dalla procedura di cui al D.P.R. 461/2003, l'ufficio che ha inoltrato la richiesta in argomento, pur se il "petitum" è da individuarsi nella richiesta di attribuzione di una pensione di privilegio, continuerà a curarsi della pratica fino alla sua conclusione, salvo l'atto finale e, cioè, la concessione o la negazione della pensione privilegiata per la quale la documentazione dovrà essere inviata all'I.N.P.D.A.P. che, per sua parte, ne curerà la definizione.
    Devono, viceversa, essere trasmesse alla competente sede periferica I.N.P.D.A.P., che ne curerà la relativa istruttoria, le domande di pensione privilegiata presentate da soggetti, cessati dal servizio a decorrere dal 2 settembre 2000, direttamente all'Ufficio Scolastico, per le quali lo stesso Ufficio non ha avviato alcuna richiesta di parere.
  3. Nella ipotesi di istanze nelle quali non venga esplicitamente richiesta la concessione di pensione di privilegio:
    1. la presentazione delle domande di riconoscimento di infermità per causa di servizio, scritte e debitamente documentate, da parte del personale docente, educativo ed ATA, ovvero degli aventi diritto in caso di morte, deve avvenire presso le Scuole o Ufficio di servizio, mentre il personale dirigente provvederà ad inoltrarle direttamente al Centro Servizi Amministrativi della provincia di incarico.
    2. L'istruttoria delle pratiche di riconoscimento di infermità per causa di servizio e/o di attribuzione di equo indennizzo deve essere effettuata, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, non già dalle scuole, bensì da un apposito Ufficio, istituito allo scopo se già non esistente, presso il Centro Servizi Amministrativi di ogni Provincia, mentre, per quanto riguarda le domande finalizzate al solo trattamento pensionistico privilegiato, esse, in conformità a quanto previsto dalla già citata informativa 19/2003, dovranno essere inviate, il più celermente possibile, alle sedi I.N.P.D.A.P. di residenza dei richiedenti.
    3. L'adozione degli atti finali, (con esclusione di quelli concessivi di pensione privilegiata di competenza dell'I.N.P.D.A.P.), istituzionalmente di competenza dei Direttori Generali Regionali, è attribuita per loro delega ai responsabili dei Centri Servizi Amministrativi, purchè rivestano qualifica dirigenziale.
      Tuttavia, fino a quanto analoghe deleghe non verranno rilasciate dagli Organi cui è demandato il controllo sugli atti in argomento, è necessario che i provvedimenti emanati in forza di delega siano inoltrati, per il controllo, agli uffici competenti al controllo sugli atti delle Direzioni Scolastiche Regionali e, cioè, nello specifico, alla Ragioneria Provinciale dello Stato del capoluogo di Regione.
  4. Per quanto, infine, concerne il contenzioso, si ritiene di rammentare che:
    1. Avverso i provvedimenti di concessione o negazione di pensioni privilegiate
      è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza dell'I.N.P.D.A.P.sito in via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - Roma - entro il 30° giorno dalla notifica del provvedimento da parte dell'I.N.P.D.A.P. e alla Sezione Giurisdizionale della Delegazione Regionale della Corte dei Conti competente per territorio, senza limiti di tempo (vedasi sentenza 8/76 della Corte Costituzionale).
      In proposito, si richiama la circolare prot. 5/94, prot. 27713/94 - 514, del 3.3.1994, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ha indicato i criteri di massima per l'applicazione dell'art. 6, comma 4, della legge 14.11.1994, n. 19 recante disposizioni urgenti in materia giurisdizionale e controllo della Corte dei Conti.
    2. Avverso i restanti provvedimenti è esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.

Le SS.LL. vorranno, pertanto, provvedere all'organizzazione, a livello provinciale, degli uffici preposti all'istruttoria delle pratiche in questione, nonché a conferire le deleghe ai dirigenti competenti all'adozione degli atti finali.
Nel contempo, vorranno provvedere ad assicurarsi che i Dirigenti scolastici nonché il personale docente, educativo ed ATA, di ruolo e non di ruolo, ancora in attività di servizio o già collocato a riposo, sia messo a conoscenza delle innovazioni apportate all'iter procedurale inerente alle domande di riconoscimento di causa di servizio prodotte a qualunque titolo.
Quanto fin qui precisato, questa Amministrazione, nel ravvisare che sono venuti a mancare i presupposti per continuare la gestione amministrativa a livello centrale delle pratiche di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, sia per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, nei termini sopra esposti, che per l'equo indennizzo nei confronti del personale scolastico, provvederà a trasmettere ai Centri Servizi Amministrativi (ed alle competenti sedi I.N.P.D.AP., per le cessazioni intervenute dal 2.9.2000) le istanze pervenute al Ministero e per le quali, in attesa delle determinazioni di cui sopra, l'iter procedurale non ha ancora avuto inizio.
Ritiene, inoltre, opportuno trasmettere, ai predetti Centri Servizi Amministrativi, anche le istanze per le quali si è tuttora in attesa del parere dell'ex Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie o del nuovo Comitato di verifica per le cause di servizio, nonché quelle per le quali, pur complete sia di parere che di documentazione, non si è al momento ancora provveduto ad adottare il conseguente provvedimento finale.
Nei casi, peraltro, in cui detto provvedimento abbia ad oggetto la concessione della pensione privilegiata, i pareri, corredati dalla prescritta documentazione, verranno inoltrati alle competenti sedi I.N.P.D.A.P. qualora la cessazione dell'interessato sia avvenuta in epoca successiva al 1° settembre 2000.
Si assicura, comunque, la massima sollecitudine nel rimettere agli Uffici competenti i predetti pareri, non appena perverranno a questa Amministrazione.
Si assicura, inoltre, che i carteggi sopra indicati, corredati da appositi elenchi, ove possibile ripartiti per ordine di scuola e tipologia di personale interessato, saranno trasmessi al più presto. Sarà cura del Ministero notificare, nel contempo, agli interessati l'Ufficio periferico destinatario della pratica.
Di conseguenza, si pregano codesti Uffici di non far pervenire nuove istanze eventualmente presentate dagli interessati.
L'Ufficio preposto alla continuità della gestione amministrativa che ha, fino ad ora, curato la materia, garantirà ogni possibile forma di assistenza, nonché di coordinamento, in fase di avvio del decentramento in questione e continuerà a curare tutti gli aspetti relativi allo studio delle problematiche inerenti la materia, nonché ad assicurare la massima e sollecita divulgazione di eventuali ulteriori nuovi aspetti normativi.
Si confida nel puntuale adempimento e nella massima collaborazione da parte delle SS.LL. e si informa che, al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente viene diramata anche attraverso la rete INTRANET del Ministero.
La presente circolare, per la parte concernente le pensioni privilegiate, viene diramata di intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro