Circolare
ministeriale 6 maggio 2003, n.45
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Prot. n. 244/N/2003
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali - Loro Sedi
e, p.c. Ai Centri Servizi Amministrativi - Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All'Intendente Scolastico per la Scuola in Lingua Tedesca Bolzano
All'Intendente Scolastico per le Scuole delle Località Ladine Bolzano
Al Sovrintendente Studi per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta
Al Gabinetto del Ministro - Sede
All'Ufficio Legislativo - Sede
All'Ufficio di Controllo Interno - Sede
Al Capo dei Dipartimenti - Sede
Ai Direttori delle Direzioni Generali e dei Servizi - Sede
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale Roma
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale
dello Stato I.G.O.P. Roma
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause
di Servizio Via Lanciani, 11 Roma
Al Ministero per gli Affari Esteri Direzione Generale P.C.C. - Roma
Alla Corte dei Conti - Roma
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede
Oggetto: procedimenti amministrativi e procedure connesse di competenza delle Direzioni Scolastiche Regionali in materia di riconoscimento di infermità e concessione dell'equo indennizzo, nonché di concessione della pensione privilegiata al personale dirigente, docente, educativo ed ATA.
Con circolare n.
12, prot. D.G.P.S.A./12 Segr., del 12 febbraio 2002 sono state indicate le attività
di carattere gestionale nei confronti del personale dirigente, docente, educativo
ed ATA già di competenza dell'Amministrazione Centrale che, in forza
del Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, e del Decreto
Ministeriale del 30 gennaio 2001, sono state attribuite alle Direzioni Scolastiche
Regionali.
Nella medesima circolare si è fatta riserva di successive specifiche
disposizioni per quanto concerne le pensioni privilegiate ordinarie del personale
scolastico e gli equi indennizzi dei dirigenti scolastici.
Tale materia, già di competenza delle Direzioni Generali Scolastiche
dell'Amministrazione centrale, è confluita, come è noto, in un
unico Ufficio della Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
che, in attesa del completamento della riforma degli Uffici Centrali e Periferici
di questo Ministero, ha provveduto e tuttora provvede a garantire, per quanto
possibile, continuità della gestione amministrativa.
In sede di definizione delle disposizioni di cui sopra, devono, allo stato,
trovare applicazione anche i contenuti del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461, "Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento
e la composizione del comitato per le pensioni ordinarie", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale S.G. n. 5 del 7 gennaio 2002, regolamento che, in virtù
del principio di snellimento e di semplificazione dell'azione amministrativa,
ha profondamente mutato, soprattutto nei confronti dell'utenza, alcuni aspetti
della previgente normativa sui quali si ritiene opportuno richiamare l'attenzione
delle SS.LL., anche alla luce di quanto disposto dall'I.N.P.D.A.P. - Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici - Ufficio I° Normativa - con l'informativa
n. 19 del 2 aprile 2003, relativamente alla concessione delle pensioni privilegiate.
Detta normativa, infatti, prevedeva due distinte fasi procedurali: la prima
finalizzata al riconoscimento dell'infermità per causa di servizio e
la seconda all'attribuzione dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata.
Al termine della prima delle due predette fasi procedurali l'Amministrazione,
sulla base del solo parere favorevole espresso dalle Commissioni Medico-legali
degli Ospedali Militari, emetteva il provvedimento formale di riconoscimento
di infermità per causa di servizio la cui valenza era da ritenersi definitiva
e di carattere generale, salvo che per la corresponsione dell'equo indennizzo
e della pensione privilegiata, benefici per la cui attribuzione era richiesto
il parere favorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinare (art.
5 bis legge 20.11.1987 n. 472).
In tale sistema poteva, pertanto, avvenire che, in funzione del parere favorevole
delle Commissioni Medico Ospedaliere, agli interessati venisse riconosciuta
la dipendenza di infermità da causa di servizio ed attribuito, ad esempio,
il beneficio di cui all'art. 44 del R.D. 30/9/1922 n. 1290, per come esteso
agli invalidi civili dalla legge 15/7/1950n. 539 (vedasi, al riguardo, il parere
del Consiglio di Stato n. 742/92 emesso nell'Adunanza Generale del 17.5.1993),
ma venisse, poi, negata la corresponsione dell'equo indennizzo a causa del parere
contrario alla dipendenza da causa di servizio espresso dal menzionato Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie.
Il D.P.R. 29.10.2001 n. 461 ha inteso superare tale dicotomia di giudizio ed
ha attribuito alle Commissioni Medico Legali degli Ospedali Militari (Art. 6
- 1°comma) la competenza alla formulazione della diagnosi dell'infermità
o lesione, alla individuazione del momento della conoscibilità della
patologia e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale,
nonché sulla idoneità o meno al servizio, ma non in merito al
nesso causale tra il servizio e l'evento dannoso, nesso sulla cui sussistenza
è, invece, chiamato a pronunciarsi in forma esclusiva (art. 11 - 1°
comma) il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie trasformato, dal Decreto
Presidenziale in esame, in "Comitato di verifica per le cause di servizio" (art.
10 - 1° comma).
L'esposto mutamento avvenuto nel quadro normativo ha portato, come conseguenza
diretta che, al presente, la procedura non si articola più in due fasi
distinte, bensì in una sola fase al cui termine (e solo in quel momento)
è possibile, per l'Amministrazione, emettere un provvedimento da ritenersi
definitivo a tutti gli effetti (art. 12), superando, così, il disposto
del sopra citato art. 5 bis legge 472/87, nel senso che l'avvenuto riconoscimento
della dipendenza di infermità da causa di servizio e, cioè, della
sussistenza del nesso causale tra il servizio e l'evento dannoso assume la caratteristica
della definitività.
Ciò posto, giova, tuttavia sottolineare alcuni aspetti connessi al suddetto
avvenuto riconoscimento e, primo fra tutti, la concessione dell'equo indennizzo
che, se richiesto unitamente al riconoscimento di infermità o, in ogni
caso, prima della formulazione del parere del "Comitato di verifica per le cause
di servizio", può essere attribuito, con un unico provvedimento formale,
contestualmente al riconoscimento della dipendenza mentre, ove richiesto successivamente,
l'attribuzione è subordinata alla verifica dei termini procedurali (art.
14- comma 3).
Diversa deve, viceversa, considerarsi la situazione per ciò che concerne
l'attribuzione di pensioni privilegiate.
Ferma, infatti, la unicità della pronuncia del più volte menzionato
"Comitato per la verifica delle cause di servizio" in ordine alla dipendenza
della infermità, l'avvenuto riconoscimento non comporta automaticamente
l'attribuzione della pensione privilegiata, come spesso ritenuto.
Perché ciò avvenga, invece, è necessario che le Commissioni
Medico-Ospedaliere, in sede di giudizio di loro competenza, dichiarino la o
le infermità richieste a riconoscimento invalidanti al punto da rendere
i richiedenti inabili al servizio (art. 64 - 1°comma DPR 29.12.1973 n.
1092 per come richiamato dall'art. 17 - 1° comma del D.P.R. 29.10.2001
n. 461).
Ne deriva, quindi, che ove tale pronuncia sia già contenuta nel parere
fornito dalla Commissione Medico-Ospedaliera, l'avviso positivo sulla dipendenza
espressa dal Comitato di verifica per la causa di servizio dovrà ritenersi
sufficiente per l'attribuzione della pensione privilegiata mentre, ove ciò
non sussista, sarà necessario interpellare, al riguardo, nuovamente le
Commissioni Ospedaliere perché, sul punto della inabilità al servizio,
facciano conoscere il loro giudizio.
Il D.P.R. 20.10.2001
n. 461, peraltro, oltre a quanto fin qui evidenziato, all'art. 14 - comma 5,
indica che organo dell'Amministrazione da ritenersi competente all'emanazione
dei provvedimenti finali, è il "Responsabile dell'ufficio di livello
dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente".
Nella presente fattispecie, per la quasi concomitante entrata in vigore del
D.P.R. 6.11.2000 n. 347, tale organo è il Direttore Generale posto a
capo della singola Direzione Scolastica Regionale, salvo che il medesimo deleghi
tale sua competenza ad altro dirigente dello stesso ufficio o della stessa Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione, con nota prot. 492/N del
17 luglio 2002, ha intrapreso un confronto con i Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali ai quali la materia è transitata, con particolare
riguardo alla questione inerente alla necessità di uniformità
e di efficacia di eventuali forme di delega sia a livello provinciale che scolastico.
La proposta di decentramento ai Centri Servizi Amministrativi, oltre a riscuotere
unanime consenso, ha evidenziato l'assoluta necessità che l'intera questione
sia regolamentata in modo inequivocabilmente omogeneo su tutto il territorio
nazionale, anche al fine di rendere uniforme la qualità del rapporto
con le altre Amministrazioni, sanitaria, militare ed amministrativa, coinvolte
e, conseguentemente, ed esclusivamente a tale scopo, si ritiene utile riportare
alcune linee, di indirizzo generale, in riferimento sia a quanto indicato nel
D.P.R. 461/2001, sia al contenuto della precitata informativa I.N.P.D.A.P. n.
19/2003, con la quale il suddetto Istituto Previdenziale, in attesa della emanazione
dell'apposito regolamento previsto dall'art. 3 - comma 5 del D.L.vo 479/94,
ha disciplinato il nuovo iter procedurale, a decorrere dal 22.1.2002, per la
concessione della pensione privilegiata.
Al fine, pertanto, di coordinare l'azione amministrativa di codesti uffici con
quelli dell'I.N.P.D.AP., si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.
Le SS.LL. vorranno,
pertanto, provvedere all'organizzazione, a livello provinciale, degli uffici
preposti all'istruttoria delle pratiche in questione, nonché a conferire
le deleghe ai dirigenti competenti all'adozione degli atti finali.
Nel contempo, vorranno provvedere ad assicurarsi che i Dirigenti scolastici
nonché il personale docente, educativo ed ATA, di ruolo e non di ruolo,
ancora in attività di servizio o già collocato a riposo, sia messo
a conoscenza delle innovazioni apportate all'iter procedurale inerente alle
domande di riconoscimento di causa di servizio prodotte a qualunque titolo.
Quanto fin qui precisato, questa Amministrazione, nel ravvisare che sono venuti
a mancare i presupposti per continuare la gestione amministrativa a livello
centrale delle pratiche di riconoscimento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio, sia per la concessione della pensione privilegiata ordinaria,
nei termini sopra esposti, che per l'equo indennizzo nei confronti del personale
scolastico, provvederà a trasmettere ai Centri Servizi Amministrativi
(ed alle competenti sedi I.N.P.D.AP., per le cessazioni intervenute dal 2.9.2000)
le istanze pervenute al Ministero e per le quali, in attesa delle determinazioni
di cui sopra, l'iter procedurale non ha ancora avuto inizio.
Ritiene, inoltre, opportuno trasmettere, ai predetti Centri Servizi Amministrativi,
anche le istanze per le quali si è tuttora in attesa del parere dell'ex
Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie o del nuovo Comitato di verifica
per le cause di servizio, nonché quelle per le quali, pur complete sia
di parere che di documentazione, non si è al momento ancora provveduto
ad adottare il conseguente provvedimento finale.
Nei casi, peraltro, in cui detto provvedimento abbia ad oggetto la concessione
della pensione privilegiata, i pareri, corredati dalla prescritta documentazione,
verranno inoltrati alle competenti sedi I.N.P.D.A.P. qualora la cessazione dell'interessato
sia avvenuta in epoca successiva al 1° settembre 2000.
Si assicura, comunque, la massima sollecitudine nel rimettere agli Uffici competenti
i predetti pareri, non appena perverranno a questa Amministrazione.
Si assicura, inoltre, che i carteggi sopra indicati, corredati da appositi elenchi,
ove possibile ripartiti per ordine di scuola e tipologia di personale interessato,
saranno trasmessi al più presto. Sarà cura del Ministero notificare,
nel contempo, agli interessati l'Ufficio periferico destinatario della pratica.
Di conseguenza, si pregano codesti Uffici di non far pervenire nuove istanze
eventualmente presentate dagli interessati.
L'Ufficio preposto alla continuità della gestione amministrativa che
ha, fino ad ora, curato la materia, garantirà ogni possibile forma di
assistenza, nonché di coordinamento, in fase di avvio del decentramento
in questione e continuerà a curare tutti gli aspetti relativi allo studio
delle problematiche inerenti la materia, nonché ad assicurare la massima
e sollecita divulgazione di eventuali ulteriori nuovi aspetti normativi.
Si confida nel puntuale adempimento e nella massima collaborazione da parte
delle SS.LL. e si informa che, al fine di assicurarne la massima diffusione,
la presente viene diramata anche attraverso la rete INTRANET del Ministero.
La presente circolare, per la parte concernente le pensioni privilegiate, viene
diramata di intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro