Circolare ministeriale 20 giugno 2003, n. 53
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VI
Prot. n. 1699 /Uff. VI
Agli Uffici Scolastici
Regionali - LORO SEDI
e, p.c.
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di BOLZANO
All' Intendente Scolastico delle Scuole in Lingua Tedesca BOLZANO
All' Intendente Scolastico delle Scuole delle Località Ladine BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta - AOSTA
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/2004 - Presentazione domande.
TITOLO
I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO)
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/2004 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.
GRADUATORIE
DI PRIMA FASCIA
(VALIDITÀ ANNUALE)
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernenti l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, e delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.D.G. del 17 aprile 2003, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, integralmente riformulate, comprendono gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2003/2004, graduati secondo l'ordine riferito a ciascuno scaglione ed il punteggio con cui figurano nelle graduatorie permanenti medesime. Ciascun aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole richieste per l'a.s. 2003/2004 per effetto dell'avvenuta presentazione, nei termini previsti dal D.D.G. 17 aprile 2003, del relativo Mod. 3 ovvero, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava nell'a.s. 2002/2003.
GRADUATORIE
DI SECONDA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 3° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di 2^ fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi composti da eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2003/2004, secondo il seguente ordine:
4° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono; |
5° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a. s. 2002/03 che si trasferiscono; |
6°blocco: |
nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04 in base alla tabella di valutazione di titoli annessa al D.M. n.201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod. d) e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4. |
All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.
GRADUATORIE
DI TERZA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 3° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di 3^ fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi composti da aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2003/2004, secondo il seguente ordine:
4° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono; |
5° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a.s. 2002/03 che si trasferiscono; |
6° blocco: |
nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04 in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al D.M. n.201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod.d), posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4. |
All'interno
di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio
o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.
ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO)
In ciascuna scuola
sono costituiti elenchi per le attività didattiche di sostegno agli allievi
in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.M.
n. 103 del 4 giugno 2001. Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado presenti in più graduatorie,
l'inserimento nei relativi elenchi di sostegno avverrà con procedura
automatizzata, in base alla graduatoria di classe di concorso che per collocazione
di fascia ed ordine di inclusione risulti più favorevole agli interessati
e col punteggio relativo a tale graduatoria. Per l'a.s. 2003/2004 gli elenchi
di sostegno sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni in situazione di
handicap, conseguito entro le rispettive date sottoindicate, ordinati secondo
la seguente sequenza:
1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA
1°
raggruppamento: aspiranti inclusi negli elenchi di sostegno tratti dalle
graduatorie permanenti ai sensi dell'art.5 del D.D.G. del 17 aprile 2003 ( possesso
del titolo di specializzazione entro il 17 maggio 2003);
2° raggruppamento: aspiranti in possesso di titolo di specializzazione
conseguito successivamente al 17 maggio 2003 ed entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4.
All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il punteggio degli aspiranti
derivano direttamente dall'analoga posizione e dal punteggio con cui gli aspiranti
medesimi figurano nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto
di prima fascia relativamente al posto di insegnamento o classe di concorso
che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi medesimi.
2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA FASCIA
Sono composti
dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro la
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo
art.4, ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il
posto di insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento
negli elenchi di sostegno medesimi.
3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA
Sono composti
dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di specializzazione entro la
data di scadenza di presentazione della domanda di cui al successivo art.4,
ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto
di insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento
negli elenchi di sostegno medesimi.
4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente individuati
ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine, si colloca, con riserva,
un ulteriore raggruppamento di aspiranti che abbiano dichiarato - con apposita
attestazione sul modulo di domanda - di avere in corso di conseguimento il titolo
di specializzazione per il sostegno in data successiva a quella di scadenza
di presentazione della domanda ed entro il 31 ottobre 2003.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che hanno conseguito
il titolo di specializzazione entro la data di scadenza di presentazione della
domanda, possono essere attribuite, su posti di sostegno disponibili per l'intero
anno scolastico, supplenze a titolo provvisorio condizionate all'effettivo conseguimento
del titolo entro il 31 ottobre 2003. Entro lo scadere di quest'ultimo termine
i predetti aspiranti dovranno far pervenire la dichiarazione di aver conseguito
il titolo di specializzazione alle scuole che gestiscono la loro domanda, al
fine di far acquisire tale situazione a tutte le scuole interessate.
TITOLO
II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)
L'assetto delle
graduatorie per l'a.s. 2003/2004, così come specificato nel precedente
titolo I, viene definito in due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 17 aprile
2003, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno già
avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo
ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere "ex novo" le loro
opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per l'inclusione
in graduatorie di circolo e di istituto ovvero, non esprimendosi, di confermare
per l'a.s. 2003/04 la situazione dell'anno scolastico precedente.
Tali aspiranti sono, pertanto, esclusi dalla possibilità di compilare
modelli, previsti dalla presente circolare, che riguardino l'espressione della
provincia e/o delle sedi scolastiche dove essere inclusi in graduatorie di circolo
e di istituto ma possono soltanto presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti,
per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano
nell'a.s. 2002/2003.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria
permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi
previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2002/2003:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo
previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione
delle scuole prescelte.
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER
L'A.S. 2002/2003:
d) possibilità di presentazione di domanda di inclusione.
Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi aspiranti" anche il personale già
incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda presentare domanda
per nuovi insegnamenti, ivi incluso quello di sostegno.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può
riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta domanda
di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti
categorie di aspiranti:
- personale incluso in graduatoria permanente per l'a.s. 2003/2004: ferme restando
le sedi scolastiche già espresse col mod. 3 allegato al D.D.G. del 17
aprile 2003 o, in sua assenza, le sedi in cui figurava nell'anno scolastico
precedente, può presentare domanda per l'inclusione in seconda e/o terza
fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti per
i quali non era presente nelle predette graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di seconda
e/o terza fascia per l'a.s. 2002/2003: ferme restando le sedi scolastiche in
cui già figura - per le quali può usufruire esclusivamente di
una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c) - può
presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti
per i quali non era presente nelle graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;
ART. 4 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
Per ciascuna delle
ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti
e allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è adottato,
per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria,
è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione all'evidenziazione
dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra loro alternative
sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto uno. In tutti
i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti complessivamente superiore
ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10 circoli didattici)
le richieste eccedenti saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il
personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli
relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b, e c).
Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione scade il
21 luglio 2003. Improrogabilmente entro tale termine il modulo di domanda deve
essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione
scolastica cui è affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto
specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto
per l'a.s. 2002/2003 rimangono per l'a.s. 2003/2004 nella stessa provincia,
è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda.
Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per
effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b. Per coloro che
già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s.
2002/2003 e per l'a.s. 2003/2004 cambiano provincia, ovvero per coloro che non
figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto dell'a.s. 2002/2003, la
sede scolastica di gestione della domanda deve essere prescelta dall'interessato
e, nel caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi scolastici, deve
appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.
ART. 5 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE INTERNET)
Limitatamente agli
aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda
e terza fascia per l'a.s. 2002/2003 che intendono presentare domanda per una
delle ipotesi di cui alle lettere - e relativi moduli di domanda - a), b) e
c) del precedente art.3, è data la possibilità di comunicare direttamente
al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca i dati richiesti nel rispettivo modulo di domanda, tramite un'apposita
funzione che è resa disponibile sul sito internet di questo Ministero
(www.istruzione.it) alla sezione "graduatorie di istituto-domande on line",
secondo le modalità descritte nell'apposita guida.
Al termine dell'operazione effettuata attraverso la predetta funzione e in caso
di esito positivo, l'aspirante, seguendo le relative istruzioni operative, produrrà
una stampa che, a seconda del modello usato, riporterà come intestazione
"modello A" ovvero "modello B" ovvero "modello C"- inserito tramite www.istruzione.it.
L'aspirante che si avvarrà di tale modalità di trasmissione potrà
operare esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 4 e il 19 luglio 2003.
L'aspirante medesimo, comunque, dovrà, come indispensabile convalida
dell'operazione, con le modalità e i termini di cui al precedente art.4,
spedire o consegnare a mano alla scuola che gestisce la sua domanda il modulo
stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità
trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal
sistema informativo e quelle ottenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono
queste ultime.
ART. 6 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)
Per gli aspetti
generali relativi all'espletamento della presente procedura rimangono valide
le corrispondenti disposizioni impartite per l'a.s. 2001/2002, in occasione
della prima costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale
docente ed educativo, col D.M. 4 giugno 2001, n. 103.
Per quanto riguarda i titoli di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto
si segnala:
- L'equiparazione, disposta dalla legge 18.6.2002, n.136, tra il diploma di
istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) e la laurea in scienze delle
attività motorie e sportive; tale laurea è, pertanto, titolo di
accesso alla terza fascia delle graduatorie 29/A e 30/A.
- Il valore abilitante del diploma di didattica della musica congiunto a diploma
di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio (art.6 D.L.
25.9.2002, n.212 convertito dalla legge 22.11.2002, n.268); tale titolo, così
congiunto, consente, pertanto, l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie
31/A e 32/A.
- Il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (art.5
della legge 28.3.2003, n.53) che, pertanto, a seconda del rispettivo indirizzo,
consente l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di scuola materna o
di scuola elementare.
La presente circolare, unitamente a:
- Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con
D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
- D.M. 4 giugno 2001, n.103;
- tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso agli insegnamenti
di scuola secondaria (contenente anche indicazioni della tipologia di istituti
ove l'insegnamento è impartito);
- l'elenco delle scuole statali, con il relativo codice meccanografico, esprimibili
ai fini della presente procedura ;
- l'elenco delle scuole di montagna
è accessibile tramite il sito Internet di questo Ministero "www.istruzione.it"
e, tramite la rete Intranet, disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali,
i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni
scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascuno degli
Uffici in indirizzo.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO