Circolare ministeriale 25 novembre 2003, n. 87
Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Prot.n. 598/N
Alle Direzioni
Scolastiche Regionali - Loro Sedi
Ai Centri Servizi Amministrativi - Loro Sedi
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di Trento
All'Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca - Bolzano
All'Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine - Bolzano
Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato Istruzione e Cultura
- Direzione Personale Scolastico - Aosta
e, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Al Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Sede
All'Ufficio Legislativo - Sede
All'Ufficio del Controllo Interno - Sede
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede
Oggetto: Corte dei Conti - Sezioni Riunite - in sede giurisdizionale - Sentenza n. 14/2003/Q.M. dell'8/6 - 11/7 c.a. - Divieto di cumulo di indennità integrativa speciale.
Il
Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha rimesso, per dovuta conoscenza,
la sentenza riportata in oggetto nella quale le Sezioni Riunite del predetto
Organo hanno ribadito che, tuttora, in caso di doppio trattamento di pensione
non è consentito il cumulo dell'indennità integrativa speciale
nel senso che, ove si verifichi la suddetta fattispecie l'interessato ha diritto
a percepire l'indennità in argomento sulla seconda pensione esclusivamente
nei limiti massimi per ottenere l'integrazione della pensione fino all'importo
corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (minimo Inps).
Ciò posto, pur se a conoscenza
che le sentenze relative a quanto sopra affluiscono normalmente all'Inpdap quale
Ente responsabile del pagamento delle pensioni ove codesti uffici fossero destinatari
di pronunce giurisdizionali di segno contrario all'indirizzo sopra esposto,
dovranno procedere ad impugnarle tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.
La sentenza in questione è
reperibile in "INTERNET" collegandosi su www.google.it e digitando sul motore
di ricerca: corte dei conti sezioni riunite - sentenza n. 14 di luglio 2003;
dopo la cliccata apparirà la schermata relativa alle sentenze del 2003
e cliccando successivamente su quella che interessa (e, cioè, la sentenza
n. 14 in questione) si apre il relativo testo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. G. Cosentino)