Circolare ministeriale 4 dicembre 2003, n. 92
Servizio per gli affari economico finanziari - Ufficio V
Prot. n. 2964
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
e, p.c.: Al Capo di Gabinetto - SEDE
Al Capo del Dipartimento per i Servizi nel Territorio - SEDE
Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali e dei Servizi - SEDE
Oggetto: Collegio dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche. Liquidazione compensi.
Con nota del 19
novembre 2003, prot. n. 2696, lo scrivente Servizio ha trasmesso il decreto,
datato 18 novembre 2003, del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale è stato determinato il compenso spettante al Presidente
e a ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti delle istituzioni
scolastiche.
Ciò premesso, si ritiene utile fornire alle SS.LL. istruzioni ai fini
di una uniforme applicazione delle disposizioni contenute nei singoli articoli.
Articolo 1: la misura annua lorda del compenso in parola è stata
fissata, a decorrere dal 1° settembre 2002, in euro 1810,00 per il presidente
ed euro 1550,00 per i componenti.
Circa il trattamento fiscale e previdenziale cui assoggettare i predetti compensi,
si riportano alcune tipologie di rapporti che si potrebbero porre in essere:
a) revisore designato in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza
(Ministero o ente locale);
b) revisore libero professionista;
c) revisore designato da un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza
(incarico autorizzato).
Nel caso sub a) il compenso è classificabile quale reddito assimilato
a quello di lavoro dipendente, di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Ad
esso vanno applicate le disposizioni previste dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre
1973, n° 600. Conseguentemente il revisore dovrà comunicare alla
scuola, tramite la scheda
allegata, la propria posizione fiscale ai fini dell'applicazione delle
ritenute. Resta inteso che sul compenso medesimo la scuola dovrà applicare,
altresì, le addizionali regionale e comunale, avuto riguardo alla residenza
del revisore. Tale reddito va escluso dal trattamento previdenziale, mentre
rimane a carico della scuola l'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Nel caso sub b) occorre distinguere se l'attività di revisione
viene svolta da ragionieri o dottori commercialisti o da altri liberi professionisti.
Nel primo caso il compenso per l'attività di revisore verrà attratto
al reddito prevalente di lavoro autonomo, pertanto il percettore dovrà
emettere regolare fattura gravata del contributo previdenziale della Cassa di
previdenza di appartenenza del professionista (nella misura del 2%), e di IVA
al 20% (calcolata sia sul compenso che sul contributo previdenziale); il reddito
in questione subirà, poi, la ritenuta d'acconto del 20%, calcolata sul
solo compenso. Si aggiunge, inoltre, che, trattandosi di reddito da lavoro autonomo,
la scuola non dovrà versare l'IRAP, che rimane a totale carico del percipiente.
Negli altri casi, ad esempio se l'incarico di revisione viene svolto da un avvocato,
architetto, ecc., i redditi rientrano nel campo di applicazione dell'art. 47,
comma 1, lettera c-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 34 della Legge 21 novembre
2000, n. 342, (Misure in materia fiscale), che ha disposto una sostanziale modifica
alla disciplina riguardante la qualificazione dei redditi derivanti da collaborazione
coordinata e continuativa. In base a tale nuova normativa per i redditi in questione
si applica la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
anzichè quella per i redditi da lavoro autonomo. Ne consegue l'assoggettamento
alle ritenute di cui all'art 23 del citato D.P.R. n. 600/1973, nonché
alle addizionali comunale e regionale. Permane a carico della scuola l'IRAP.
Gli stessi redditi risulteranno, altresì, soggetti al contributo previdenziale
INPS del 10-14%, previsto dall'articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n.
335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
Si aggiunge, per completezza, che il comma 1, art.3 della legge 7 aprile 2003,
n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) prevede
una revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi
nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito
che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti
di qualsiasi tipo, tali redditi, pertanto, potrebbero tornare nell'alveo
del lavoro autonomo. Nel caso sub c) il compenso del dipendente incaricato,
che dovrà necessariamente chiedere - ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs.
31 marzo 2001, n. 165 - l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico alla
propria amministrazione, ricadrà tra quelli assimilati al lavoro dipendente
(art. 47, comma 1, lettera c-bis del TUIR). Allo stesso vanno applicate le ritenute
previste dal già richiamato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, nonché
le addizionali comunale e regionale. Lo stesso reddito risulterà soggetto,
inoltre, al contributo previdenziale INPS del 10%. L'IRAP rimane anche in questo
caso a carico della scuola.
Attualmente tale contributo è fissato nella misura del 10% dei redditi
per i percipienti già iscritti ad una forma di assicurazione obbligatoria,
mentre al 14% per i non iscritti ad altra forma di assicurazione (progressivamente
rivalutabile sino al 19%). Il contributo è posto per un terzo a carico
dell'iscritto e per due terzi a carico della scuola. Il versamento è
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione
del compenso medesimo.
Articolo 2: nel dettare disposizioni in tema di trattamento di missione,
stabilisce per tutti i componenti il collegio - compresi, quindi, i liberi professionisti
- pari trattamento, in misura uguale a quella goduta dai dirigenti di prima
fascia dell'area 1 del CCNL. Premesso che il trattamento di missione comprende
l'indennità giornaliera, il rimborso delle spese di vitto, alloggio e
di trasporto, nulla è innovato al riguardo per i componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti. In buona sostanza restano confermate le disposizioni
dettate dal Ministero dell'Istruzione di concerto con quello del Tesoro, con
circolare n. 352 del 21 novembre 1984, ove è disposto che, in ossequio
alla parità di funzioni nell'ambito dello stesso organo, la missione
per i revisori dei conti deve essere determinata in misura unica, indipendentemente
dalla qualifica rivestita e dalla appartenenza o meno all'Amministrazione statale
e precisamente nella misura prevista per l'ex Dirigente Generale ora Dirigente
di prima fascia.
Si ritiene, tuttavia, opportuno richiamare, in questa sede, alcune disposizioni
di carattere generale vigenti in materia.
L'eventuale richiesta di autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto
da parte del revisore interessato deve essere indirizzata al Dirigente scolastico
della scuola capofila compresa nell'ambito territoriale e l'autorizzazione stessa
è formalizzata con provvedimento dello stesso dirigente scolastico per
l'intera durata dell'incarico del revisore. Ovviamente l'autorizzazione a servirsi
del proprio mezzo di trasporto va concessa soltanto nel caso in cui tale mezzo
risulti economicamente e funzionalmente più conveniente dei normali mezzi
pubblici. La convenienza economica dovrà essere dimostrata raffrontando
la spesa globale (diaria, spese di viaggio, spese di alloggio, spese di vitto)
relativa alle due ipotesi (uso mezzo proprio e uso mezzi pubblici). Considerata
la particolarità delle funzioni svolte dai revisori, qualora l'uso del
mezzo proprio non risulti autorizzato, e gli stessi dichiarino che il viaggio
è stato effettuato con il proprio mezzo o con mezzi offerti, agli stessi
spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio, entro i limiti del costo
del biglietto ferroviario di prima classe secondo la tariffa d'uso, escluso
qualsiasi supplemento, ma compresa l'indennità supplementare del 10%
di cui all'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Analogo rimborso è
consentito anche in assenza dei documenti giustificativi di spesa ogni volta
che i revisori non siano in grado di presentare - per smarrimento o altro -
i biglietti in questione, attesa la funzione dai medesimi svolta e la inconfutabilità
della loro presenza presso l'istituzione scolastica risultante dai verbali.
Si precisa, inoltre, che, così come riportato nella circolare-vademecum
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 47 del 21 dicembre
2001, nei casi in cui i revisori siano autorizzati a servirsi del proprio mezzo
di trasporto, la scuola dovrà stipulare apposita polizza assicurativa
per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria (danneggiamento
al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente
al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede della scuola e per
il rientro nella sede di servizio. L'eventuale richiesta di uso del mezzo aereo
(art.13, legge 18/12/1973, n. 836) deve essere indirizzata solo alla scuola
capofila, la quale concederà l'autorizzazione soltanto se ne derivi una
effettiva abbreviazione della durata della missione.
Al fine di agevolare gli spostamenti tra le sedi delle varie istituzioni scolastiche,
facenti parte dello stesso ambito territoriale, nonché di ridurre la
durata della missione, in caso di comprovata necessità - dovuta alla
mancanza di idonei collegamenti tra le diverse località con gli ordinari
mezzi pubblici di trasporto e previa autorizzazione dell'istituto scolastico
capofila - può essere, inoltre, consentito l'uso del taxi. Il rimborso
della relativa spesa potrà avvenire dietro presentazione di apposita
ricevuta, datata e firmata dal conducente di tale mezzo di trasporto.
Per quanto attiene le misure dei rimborsi per il vitto, queste sono riportate
nel D.P.C.M. 15/2/1995 e corrispondono alle seguenti:
- EUR 30,55 per la consumazione di un solo pasto;
- EUR 61,10 per la consumazione di due pasti giornalieri.
L'indennità di missione giornaliera ammonta ad euro 24,12 (lire 46.700).
Resta confermato quanto previsto dal D.P.C.M. 16/3/1990 per il rimborso delle
spese di pernottamento e di viaggio:
- costo per il pernottamento relativo ad una camera singola in albergo a 4 stelle
(1° categoria);
- costo di un biglietto ferroviario di 1° classe o di uno scompartimento
singolo in carrozza letto.
In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambe, l'indennità
di trasferta viene ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà
o di due terzi.
Circa il trattamento tributario da applicare alle predette indennità
si ricorda che le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti statali
o, comunque, ai prestatori di lavoro subordinato concorrono a formare il reddito
per la parte eccedente euro 46,48, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Pertanto, vanno sottoposte, per la parte eccedente, oltre alle ritenute contributive,
alla ritenuta d'imposta. La misura attuale, quindi, risulta esente da ritenuta.
Per quanto concerne i liberi professionisti, giova ricordare che i rimborsi,
nonché l'indennità di trasferta, nella indicata misura di euro
24,12 come per i dipendenti, potranno avvenire solo dietro presentazione di
regolare fattura, cui dovranno essere allegati in copia i documenti giustificativi
di spesa.
Articolo 3: è stato stabilito che l'onere derivante dal pagamento
del compenso nonché del trattamento economico di missione sarà
posto a carico delle istituzioni scolastiche individuate quali capofila nell'ambito
territoriale di appartenenza.
Articolo 4: è stato disposto che per i primi otto mesi dell'anno
2002 ai revisori dei conti nominati dal Ministro dell'Istruzione e del Tesoro
spetta il compenso allora definito (pari ad euro 671,39 annui lordi) e la relativa
spesa è posta a carico delle istituzioni ove i revisori stessi svolgevano
le loro funzioni.
Si ribadisce, a tal fine, che per i Dirigenti, a decorrere dal 1° luglio
2002 - come peraltro già comunicato con circolare del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 marzo 2001 - vige l'obbligo del
versamento dei compensi, (al lordo delle ritenute), derivanti dallo svolgimento
di incarichi aggiuntivi conferiti dall'Amministrazione, al fondo per il trattamento
accessorio dirigenziale istituito presso ogni Ministero. Tali versamenti potranno
essere effettuati anche tramite conto corrente postale intestato alle Sezioni
di Tesoreria Provinciale dello Stato della provincia ove è ubicata la
scuola (indicati nell'unito elenco). Nel bollettino andranno indicati oltre
al nominativo del revisore, il periodo di riferimento, il Capo, nonché
il capitolo e l'articolo che di seguito si riportano:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capo X -
Capitolo 3402: Somme relative ai compensi dovuti da terzi per qualsiasi incarico
conferito ai dirigenti dell'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla propria
Amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito
fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
Art. 1 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia";
Art. 2 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia".
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Capo XIII
- Capitolo 3408: Somme relative ai compensi dovuti da terzi per qualsiasi incarico
conferito ai dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca in ragione del loro ufficio ovvero conferito agli stessi dalla
propria Amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in
apposito fondo del predetto Ministero per essere destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
Art. 1 -Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia";
Art. 2 - Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia".
Resta inteso che
tali compensi, ancorché versati al suddetto fondo, rientrano nella base
imponibile ai fini della determinazione dell'IRAP, che rimane a carico della
scuola.
Per quanto attiene, inoltre, al tipo di tassazione da assoggettare i compensi
relativi all'attività di revisione dell'anno 2002, appare utile richiamare
la Risoluzione del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 90
del 22.06.2000. Il citato Dicastero ha fornito risposta a numerosi quesiti in
merito alle modalità di tassazione dei compensi corrisposti ai componenti
delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. In particolare, e' stato
chiesto di dare conferma dell'applicabilità del regime della tassazione
separata di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR).
A tale proposito si afferma che, ai fini dell'applicazione di tale regime di
tassazione e, quindi, per l'inquadramento dei compensi spettanti ai componenti
delle commissioni tributarie tra gli emolumenti arretrati di redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente è necessario, innanzitutto, che i compensi
siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
Nel caso prospettato
è stato precisato che gli emolumenti sono corrisposti in un anno successivo
a quello cui si riferiscono in quanto non erano stati disposti gli stanziamenti
delle somme occorrenti. Il Ministero delle Finanze, ha ritenuto, pertanto, che
la fattispecie sia riconducibile alla previsione delle altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti, contenuta nel citato articolo 16, comma 1,
lettera b), del TUIR, e pertanto ad essa si renda applicabile il regime della
tassazione separata in quanto, peraltro, il ritardo non è fisiologico
e non e' imputabile alla volontà delle parti.
Viene precisato, inoltre, con la citata Risoluzione che sui redditi assoggettati
a tassazione separata non è dovuta l'addizionale regionale all'Irpef
di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né
l'addizionale comunale di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni.
Anche nel caso in esame, naturalmente per i soli percettori di reddito assimilato
a quello di lavoro dipendente, ricorrendo i presupposti individuati in detta
Risoluzione (pagamento del compenso l'anno successivo a quello di riferimento,
assenza del decreto di quantificazione dello stesso e cause non dipendenti dalla
volontà delle parti) occorrerà inquadrare tra i redditi a tassazione
separata i compensi in questione relativi all'anno 2002. A questi fini gli interessati
avranno cura di comunicare alle scuole la propria aliquota media.
Appare utile, infine, ribadire che per quanto attiene alla Anagrafe delle Prestazioni
dei dipendenti pubblici, le Istituzioni scolastiche, ai sensi del già
citato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, hanno l'obbligo di comunicare, entro
il 30 aprile di ogni anno, all'Amministrazione di appartenenza dei revisori
il compenso erogato agli stessi nell'anno precedente.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale di Finanza.
Le SS.LL. sono pregate di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche
di competenza, copia della presente circolare, che viene diramata anche in via
INTRANET e INTERNET.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa