Decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2002/2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300 "Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323,
con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10
dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M n. 2 del 13-01-2003 con il quale sono state indicate le
materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata
legge n. 425/1997, prevedendo:
- la composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti delle classi
interessate e con il solo Presidente esterno, relativamente alle scuole statali
e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con commissari interni designati
dal consiglio di classe in numero pari a quello dei commissari esterni, individuati
tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali e paritarie alle quali
le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente
abbinate;
- la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Università
e Ricerca;
- la nomina, da parte del Dirigente Regionale competente, del Presidente delle
commissioni, tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori
per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001,n.104, recante le modalità
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili
con le modifiche previste dal comma 7 dell'art.22 della citata legge n.448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle commissioni
di esame deve rispondere all'esigenza, in conformità di quanto previsto
dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, di assicurare un'ampia verifica
della preparazione dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative designazioni
1. Il numero
di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali,
è quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del
presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta la costituzione
di commissioni con il numero di commissari previsto, rimane giustificata, per
causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente
inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe
del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare
la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova
scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente
l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza
delle lingue straniere.
Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate
1. Le classi
terminali delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a
cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o paritari, di norma, di
corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di
indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto
statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi
funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato nella tabella di cui
all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle classi medesime,
designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento,
da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale
la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il consiglio
della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei
commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame già individuate
nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione
deve comunque essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto
della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. n.2 del
13-01-2003.
4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non
sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3, il consiglio
della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei
commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo
di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta,
di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal
dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle
materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con
l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima
prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI