Decreto
ministeriale 23 aprile 2003, n. 41
DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Regolamento
recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova
scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e, in particolare, l'articolo 3;
VISTI gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n.323,con il quale è stato emanato il regolamento che
disciplina gli esami di Stato;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, in particolare, l'articolo
205, comma 1;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima
prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire le attività
di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, n.221/2003 espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 gennaio 2003;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot.n.1075.1U/L
dell'11 marzo 2003)
ADOTTA
il seguente regolamento
Art.
1
Prima prova scritta
- La prima prova
scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o
della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera
espressione della personale creatività.
- Il candidato
deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti
dal Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca:
- analisi e
commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non
letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino
nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua
contestualizzazione;
- sviluppo di
un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi
ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario,
tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta
dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo
di giornale;
- sviluppo di
un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo
anno di corso;
- trattazione
di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito
culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.
- Nella produzione
dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
- correttezza
e proprietà nell'uso della lingua;
- possesso di
adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento
generale in cui esso si inserisce;
- attitudini
allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un
discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.
- Nello svolgimento
della prova di cui al comma 2 lettera a), il candidato deve dimostrare di
essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della
natura del testo e delle sue strutture formali.
Art.
2
Seconda prova scritta
- La seconda prova
scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo
di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato
dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo
corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative
alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più
proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la prima decade
del mese di aprile.
Art.
3
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato
arrivo
dei testi ministeriali
- Qualora nel
giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede
d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente
Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione,dell'università e
della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti
necessari ad assicurarne la segretezza.
- Ove, a causa
di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire
i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove,
la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
- Il commissario
o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti
si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la
Commissione sceglie quella definitiva.
- I testi autonomamente
predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia
al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
- Con le stesse
modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso
di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 Aprile 2003
IL MINISTRO
MORATTI