Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.47
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica Istruzione;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 con il quale, in applicazione dell'art.21
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento, recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare
l'art. 8;
Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto ministeriale 22-6-1998 con il quale è stato autorizzato
il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile
2002;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato
il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della
legge sopra citata;
Visto il D.M. n.41 del 23-4-2003, con il quale è stato emanato
il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della
seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della
terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima;
Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami
di Stato;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione delle
materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28-4-2003 dell'Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata
di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;
Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce
modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni ed
i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato determinato
il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo svolgimento
nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali;
DECRETA
Art.1
Validità e corrispondenza del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico e scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.
Art.2
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni,
che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1,
è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca
e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle
operazioni di esami.
Art.3
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.
Art.4
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
Art.5
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
Art.6
Rinvio
Per quanto non
previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per
gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 2003, n. 11.
Roma, 8 Maggio 2003
IL MINISTRO MORATTI