Decreto
ministeriale 8 luglio 2003, n. 57
DIREZIONE
GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Esami di
stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione
straordinaria. Anno scolastico 2002-2003
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
VISTA la
legge 1 0 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23
luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni,
che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della
sessione ordinaria;
VISTA la legge 28-12-2001,n.448, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'articolo 22, comma 7,
introduce modifiche all'articolo 4 della citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.35 del 4-4-2003, ai sensi del quale il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sulla base dei dati
forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali,
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione
degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che
non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o
comunque prima dei termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili
con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo
degli studi da parte dei candidati;
DECRETA
Art. 1
- La sessione
straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione
secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002-2003, si svolge secondo il
seguente diario:
- prima prova
scritta: martedì 9 settembre 2003;
- seconda prova
scritta: mercoledì 10 settembre 2003 e, per gli istituti d' istruzione
artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati
per la sessione ordinaria;
- terza prova
scritta: venerdì 12 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione
ordinaria.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al
termine della seconda prova;
- inizio dei
colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove
scritte.
Art.
2
- Per i candidati
che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni
di mercoledì 10 e venerdì 12 settembre 2003.
- Per i candidati
che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è
fissata per martedì 9 settembre 2003.
- Per i candidati
che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì
9 settembre 2003.
Art.
3
- Le commissioni,
nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si
insediano lunedì 8 settembre 2003, presso gli istituti ove sono presenti
candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
- Ai componenti
delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla
funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta,
in conformità di quanto previsto in materia di compensi, dalla C.M.
n.52 dell'11-6-2003. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo
continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale
alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.
- I Direttori
Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle
commissioni di cui al precedente comma 1.
Art.
4
- Per quanto non
espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni
contenute nell'O.M. n.35 del 4-4-2003.
- I Capi degli
istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati
circa le date di svolgimento delle prove.
IL MINISTRO
MORATTI