Decreto ministeriale 22 luglio 2003, n.61
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
VISTO il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 21, recante
principi e criteri direttivi per la definizione dell'autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
contenente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e in particolare l'articolo 11, riguardante la realizzazione di
iniziative finalizzate all'innovazione;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, avente ad oggetto
i curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, contenente norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 4 della predetta legge n. 53/2003
che prevede, per l'anno scolastico 2003/2004, la possibilità di iscrizione
al primo anno della scuola primaria dei bambini e delle bambine che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004;
VISTA la circolare ministeriale 11 aprile 2003, n. 37, con la quale è
stata data attuazione alla predetta disposizione, consentendo l'iscrizione anticipata
alla prima classe della scuola primaria;
CONSIDERATO che agli allievi che si sono avvalsi di tale facoltà
occorre garantire un percorso formativo coerente con le loro specifiche esigenze
di sviluppo;
CONSIDERATO che la legge n. 53/2003 prevede che la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado costituiscono un unico ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che l'unicità del citato ciclo di istruzione non può
non comportare la ridefinizione degli obiettivi specifici di apprendimento per
l'elaborazione di piani di studio personalizzati, da sviluppare nell'arco dell'intero
ciclo medesimo;
CONSIDERATO che nell'anno scolastico 2002/2003 è stato realizzato
un progetto di sperimentazione nazionale che ha consentito, ad allievi iscritti
al primo anno della scuola primaria, la possibilità di avvalersi di piani
di studio coerenti con nuovi percorsi formativi;
TENUTO CONTO degli esiti della predetta sperimentazione desunti dalle
rilevazioni effettuate sia a livello centrale che a livello locale;
CONSIDERATO che occorre garantire ai predetti alunni la prosecuzione
dei percorsi educativi già attivati;
CONSIDERATO altresì che l'adozione dei nuovi contenuti culturali
ed educativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati,
quale avvio della riforma nei primi due anni della scuola primaria può
costituire, attraverso la pratica didattica e il diretto coinvolgimento della
comunità scolastica e delle famiglie, un valido strumento per una approfondita
riflessione atta a arricchire e valorizzare l'azione innovatrice della legge
di riforma;
RITENUTO di dover promuovere, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
di attuazione della legge n. 53/2003, un processo di graduale innovazione che
consenta il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento attraverso il contributo
specifico delle pratiche didattiche che le istituzioni scolastiche sono chiamate
a svolgere; e ciò anche al fine di assicurare la regolare progressione
del percorso formativo agli allievi che nell'anno scolastico 2002/2003 hanno
frequentato la prima classe della scuola primaria e a quelli che si sono iscritti
al primo anno a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004;
CONSIDERATA la opportunità di garantire, nei primi due anni della
scuola primaria, l'alfabetizzazione informatica e l'alfabetizzazione nella lingua
inglese, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della citata legge
n. 53/2003;
SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che ha espresso
il proprio parere nella seduta del 15 luglio 2003;
DECRETA
Articolo 1 - (Iniziative finalizzate all'innovazione)
Articolo 2 - (Alfabetizzazione informatica ed alfabetizzazione nella lingua inglese - Iniziative di formazione in servizio)
IL MINISTRO
F.to Moratti