Direttiva
ministeriale 1 dicembre 2003, n. 90
Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2000, n.165 e, in particolare, l'articolo 4
che fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva,
le linee di indirizzo generali che individuano obiettivi, priorità, piani
e programmi;
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni,
relativo al riordino delle Amministrazioni dello Stato, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il decreto del presidente della repubblica 11 agosto 2003, n.319, concernente
il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca ;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio
normativo 2002-2005, sottoscritto in data 24 luglio 2003;
VISTO
l'articolo 66 del citato CCNL che conferma il principio dell'accreditamento
degli Enti e delle Agenzie per la formazione del personale della scuola e delle
istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle
iniziative di formazione;
VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'area V della
dirigenza scolastica attualmente vigente;
VISTO
il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'area V della dirigenza
scolastica attualmente vigente;
VISTA
la direttiva n. 305 del 1 luglio 1996, successivamente modificata con direttiva
n. 156 del 26 marzo 1998, relativa alla procedura di autorizzazione dei corsi
di aggiornamento gestiti da Associazioni ed Enti;
VISTO
il decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 , concernente le modalità
di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della
scuola e di riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche quali Soggetti qualificati
per attività di formazione;
VISTO
la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno
2003 - prot.n./ 231 MR del 14 gennaio 2003, che indica come obiettivo la realizzazione
di un disegno di modernizzazione che dovrà essere garantito attraverso
l'apprestamento di investimenti nella professionalizzazione dei docenti, nell'innovazione
didattica e nella definizione di processi formativi di alta qualità;
CONSIDERATA
l'opportunità di rendere le procedure per l'accreditamento dei Soggetti
che offrono formazione per il personale della scuola, per il riconoscimento
di qualificazione delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari
e per il riconoscimento delle singole iniziative di formazione, più snelle
e funzionali rispetto ai tempi e alle modalità di definizione del Piano
dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche;
SENTITE
le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 66 comma 3 del CCNL del
comparto scuola per gli anni 2002-2005;
E
M A N A
la seguente direttiva
Articolo
1
(Finalità)
La
presente direttiva individua le modalità di accreditamento dei Soggetti
che offrono formazione per il personale della scuola, di riconoscimento delle
Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a comunità
scientifiche, quali soggetti qualificati per attività di formazione e
di riconoscimento di singoli corsi di formazione.
- Sono considerati
Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della
scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari,
gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti
i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli
scolastici italiani.
- Le istituzioni
scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono, in base all'articolo
66 comma quinto del CCNL del comparto scuola, citato in premessa, proporsi
come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e
di adeguate infrastrutture.
- I Ministeri
che destinano iniziative e risorse alla formazione del personale della scuola
nella realizzazione dei propri fini istituzionali sono esclusi dalla procedura
di cui alla presente direttiva. Le finalità delle iniziative di formazione
del personale della scuola promosse da altri Ministeri dovranno essere coerenti
con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e comunicate
al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Articolo 2
(Accreditamento dei Soggetti che offrono formazione)
- Sono legittimati
a richiedere l'accreditamento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca i Soggetti le cui finalità statutarie contemplino la
formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente per il
quale si chiede l'accreditamento.
- L'accreditamento
può essere richiesto da Soggetti le cui iniziative di formazione, svolte
anche secondo modalità di formazione a distanza, siano rivolte al personale
della scuola di almeno tre Regioni.
- L'accreditamento
dei Soggetti richiedenti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
- inclusione
- tra i fini istituzionali dell'Ente - della formazione e della ricerca
nel settore o ambito disciplinare prevalente di interesse del Soggetto richiedente.
Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni
di secondo grado, la prevalenza degli Associati sia costituita da Soggetti
che garantiscono la formazione tra i propri fini istituzionali;
- documentata
realizzazione di attività formative per lo sviluppo professionale
del personale della scuola;
- documentata
attività di ricerca e di innovazione metodologica nel campo della
formazione;
- documentata
integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
nelle iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione
a distanza;
- capacità
logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
- autonoma struttura
organizzativa e stabilità economica e finanziaria;
- realizzazione
di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione;
- professionalizzazione
nell'ambito della formazione anche con riferimento a specifiche certificazioni
e accreditamenti ottenuti (protocolli di intesa con l'Amministrazione centrale
e regionale, accreditamenti per la formazione del personale del comparto
scuola ricevuti a livello regionale, collaborazioni documentate e continue
con le istituzioni scolastiche);
- documentato
ricorso al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto delle azioni formative;
- documentata
conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo
professionale del personale della scuola;
- disponibilità
a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni
di formazione.
- L'accreditamento
dei Soggetti richiedenti che intendono effettuare attività formative
nel settore del disagio giovanile presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
- prevalenza
dell'attività socio-assistenziale e/o socio-sanitaria (handicap,
minori in difficoltà, dipendenti da sostanze d'abuso, disturbi dell'alimentazione,
ecc.) tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente. Tale
requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni
di secondo grado, la maggioranza degli Associati sia costituita da Soggetti
che garantiscono la prevalenza dell'attività socio-assistenziale
e/o socio-sanitaria tra le proprie finalità istituzionali;
- inclusione
della formazione tra i fini istituzionali del soggetto richiedente. Tale
requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni
di secondo grado, la prevalenza degli associati sia costituita da soggetti
che garantiscono la formazione tra i propri fini istituzionali;
- possesso delle
autorizzazioni al funzionamento previste dalle normative vigenti e/o iscrizioni
agli albi regionali attinenti per le attività socio-assistenziali
e iscrizioni agli albi regionali attinenti per le attività socio-
assistenziali e socio-sanitarie di cui alla precedente lettera a);
- documentata
attività di ricerca e valutazione dei risultati che comprovi l'efficacia
delle metodologie impiegate per le attività socio-assistenziali e/o
socio-sanitarie di cui alla precedente lettera a);
- accreditamento,
almeno in una Regione o Provincia autonoma, per lo svolgimento di attività
di formazione professionale che attesti l'adeguatezza, anche strutturale,
delle aule e il possesso delle necessarie attrezzature informatiche e multimediali;
- documentata
disponibilità di figure professionali qualificate nelle materie oggetto
della formazione;
- documentato
ricorso al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni formative;
- i requisiti
previsti alla lettera c), d), e), f) e g) si intendono rispettati qualora,
nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli
associati sia costituita da soggetti che ne garantiscono il possesso;
- condizioni
di autonomia organizzativa e stabilità economica e finanziaria;
- disponibilità
incondizionata a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione
delle azioni di formazione.
Articolo 3
(Qualificazione di Associazioni professionali e disciplinari)
- Le Associazioni
professionali del personale della scuola e le Associazioni disciplinari collegate
a comunità scientifiche possono richiedere al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di essere riconosciute come Soggetti
qualificati per la formazione del personale della scuola.
- I requisiti
per tale riconoscimento sono:
- documentate
attività formative rivolte al personale della scuola;
- adeguato livello
di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di
livello almeno interregionale;
- capacità
logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
- documentata
integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
nelle iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione
a distanza;
- attività
di ricerca condotta in relazione allo sviluppo dei profili professionali
del personale della scuola;
- documentata
attività di comunicazione professionale svolta (convegni, mostre,
pubblicazioni, news letter, ecc);
- disponibilità
a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni
di formazione.
- I Soggetti qualificati
sono chiamati a collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate
in rete, al fine di promuovere l'innovazione di modelli di formazione in servizio,
con una ricaduta positiva sul ruolo del personale della scuola e sui modelli
organizzativi e gestionali presenti nelle diverse realtà scolastiche.
Articolo 4
(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)
- Le richieste
di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della
scuola o di riconoscimento delle Associazioni professionali e/o disciplinari
come Soggetti qualificati devono essere presentate al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il personale
della scuola - entro il 30 settembre di ogni anno.
- All'atto della
domanda il Soggetto richiedente dichiara il possesso dei requisiti, di cui
all'articolo 2 o all'articolo 3 della presente direttiva, allega lo statuto
e l'atto costitutivo, documenta lo svolgimento delle iniziative di formazione
di interesse generale rivolte al personale della scuola e presenta un piano
di formazione di interesse generale da realizzare nei successivi dodici mesi.
Le iniziative svolte dovranno essere documentate con riferimento ai seguenti
aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei
corsi, nomi dei relatori, elenco e provenienza scolastica dei corsisti, metodologia
di lavoro, materiali e tecnologie usati, tipologie ed esiti della verifica,
attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Le iniziative
da realizzare dovranno essere documentate secondo le seguenti voci: obiettivi,
programma di massima, nomi dei relatori, destinatari, materiali e tecnologie
che si intendono utilizzare. Nell'istanza il Soggetto dovrà, altresì,
indicare quali competenze possiede in relazione all'ambito nel quale opera
prevalentemente.
- Qualora nel
corso della fase istruttoria vengano riscontrate carenze nella documentazione
presentata, la Direzione Generale per il personale della scuola contatterà
l'ente per chiederne l'integrazione.
- Entro il 31
gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo
articolo 7, esprime il parere di ammissibilità (o meno) del Soggetto
in base alla verifica della completezza della documentazione, alla valutazione
del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 o all'articolo 3 della
presente direttiva e alla qualità delle iniziative documentate.
- Sulla base del
parere favorevole del Comitato tecnico nazionale la Direzione Generale per
il personale della scuola predispone - con riferimento alle iniziative previste
dai piani di attività e avvalendosi prevalentemente di dirigenti tecnici
- specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare l'effettivo
possesso dei requisiti dichiarati e la qualità delle azioni di formazione
svolte dal Soggetto richiedente. Il Direttore Generale del Personale della
Scuola, tenuto conto del parere obbligatorio non vincolante del citato Comitato
tecnico nazionale e degli esiti degli interventi di analisi e di verifica
, includerà o non includerà il Soggetto nell'elenco di quelli
accreditati o di quelli qualificati.
- Le iniziative
formative promosse dai Soggetti accreditati o qualificati sono riconosciute
dall'Amministrazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello
di presentazione della domanda; le predette iniziative danno diritto all'esonero
dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti
dalla normativa vigente.
- Qualora gli
interventi di analisi e di verifica diano esito negativo l'Amministrazione
comunica i risultati di detti accertamenti al Soggetto richiedente. L'ente
può presentare le proprie documentate controdeduzioni entro sessanta
giorni e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.
- Nel caso in
cui la procedura di accreditamento o qualificazione non si concluda positivamente
entro il 31 agosto di ogni anno, il Soggetto richiedente potrà ripresentare
la domanda entro i termini stabiliti dalla presente direttiva.
Articolo 5
(Presentazione di richieste di riconoscimento corsi)
- I Soggetti che
offrono formazione per il personale della scuola possono presentare richiesta
di riconoscimento di singoli corsi di formazione destinati al personale della
scuola.
- Le domande di
riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 31 marzo di ogni
anno. Il termine è perentorio, in quanto funzionale allo svolgimento
dell'attività istruttoria e alla pubblicazione dei corsi riconosciuti
alla data del 1°settembre di ogni anno scolastico successivo alla domanda.
- Le richieste
devono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o
regionale. Nel primo caso vanno inoltrate al MIUR - Direzione Generale per
il personale della scuola, nel secondo all'Ufficio Scolastico Regionale competente
per territorio.
- Le richieste
devono essere corredate da un progetto di formazione destinato al personale
della scuola nel quale siano indicati:
- il tema;
- le finalità,
gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
- il programma
dei lavori;
- il nominativo
e la qualifica del direttore responsabile;
- i nominativi
dei relatori;
- i destinatari,
distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici
di provenienza;
- la data e
la sede di svolgimento del corso.
- I Soggetti proponenti
singoli corsi di formazione devono allegare lo Statuto e l'Atto costitutivo
dai quali risultino tra le finalità del Soggetto la formazione e la
ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente. Le eventuali modifiche
statutarie devono risultare da atto pubblico. Per questa documentazione il
Soggetto richiedente può fare riferimento ad altra copia già
acquisita agli atti dell'Amministrazione centrale o regionale, purché
si precisino gli estremi della presentazione e sempre che questa risalga a
non oltre i due anni precedenti alla domanda.
- I Soggetti che
intendano presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative
già autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenute a ripresentare
tutta la documentazione. Alla nuova richiesta è sufficiente allegare
una dichiarazione contestuale che riporti gli estremi della precedente autorizzazione
o del riconoscimento ottenuto in base alla direttiva vigente pro tempore e
che attesti la permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento
del corso.
Articolo 6
(Informazione e monitoraggio sui Soggetti accreditati o qualificati o proponenti
singoli corsi di formazione)
- Gli elenchi
dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate sono pubblici
e inseriti nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, oltre che essere disponibili presso gli Uffici scolastici
regionali. L'elenco dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate
indicano, altresì, l'ambito di formazione prevalente, al fine di orientare
il personale della scuola nella scelta delle iniziative di formazione. Il
Ministero si impegna a dare diffusione alle iniziative di formazione promosse
dai Soggetti accreditati o qualificati. A tal fine si pubblicherà l'elenco
delle iniziative di formazione proposte dai Soggetti accreditati o qualificati
in tempi utili all'adozione del Piano annuale delle attività di formazione
e aggiornamento previsto dall'art.65 del CCNL, citato in premessa.
- Analogamente
verrà reso pubblico l'elenco dei corsi riconosciuti.
- I Soggetti accreditati
o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio,
al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità
delle iniziative di formazione. I Consorzi o Associazioni di secondo grado
sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del Personale della Scuola
i Soggetti che si associano successivamente alla presentazione della domanda.
- La perdita di
requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi
comportano notifica all'Ente dei risultati del monitoraggio e della verifica
e, salvo documentata presentazione di controdeduzioni, l'adozione di un provvedimento
di cancellazione dall'elenco dei Soggetti accreditati o da quello delle Associazioni
qualificate.
- I Soggetti proponenti
singoli corsi di formazione comunicano ai Direttori degli Uffici scolastici
regionali competenti per territorio, sede di corso e programma dei lavori,
in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente
ai profili indicati all'articolo 5 della presente direttiva.
Articolo 7
(Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione,
per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per
il riconoscimento di singoli corsi)
- Per l'espletamento
delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei
singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale
della scuola il Comitato tecnico nazionale, composto da esperti nominati con
decreto del Ministro , con il compito di esprimere motivati pareri in merito
alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che,dichiarate o documentate,
costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento,
per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.
- Il Comitato
tecnico nazionale sarà composto da esperti esterni ed interni al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non comporterà
oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.
- I componenti
del Comitato tecnico nazionale non dovranno avere alcun rapporto con i Soggetti
che parteciperanno alle procedure di accreditamento o di qualificazione o
di riconoscimento di singoli corsi.
- Il Comitato
tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio
e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Articolo 8
(Impugnative)
Avverso il provvedimento
di diniego dell'accreditamento o della qualificazione è ammesso il ricorso
al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie)
- Fino alla data
di registrazione della presente direttiva le richieste di accreditamento o
di qualificazione pervenute al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca saranno esaminate secondo le procedure definite dal D.M. 10
luglio 2000, n. 177, citato in premessa.
- Analogamente,
le richieste di autorizzazione di singoli corsi di formazione saranno istruite
secondo le procedure previste dalla Direttiva n. 305/96 e successiva modifica.
- Per l'anno scolastico
2004-2005 il termine di presentazione delle richieste di riconoscimento corsi
è prorogato al 31 maggio 2004.
A norma della legge
14.1.1994, n.20, la presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei
Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di
Bilancio.
IL MINISTRO
Letizia Moratti