Decreto ministeriale 30 ottobre 2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTA la
legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4;
VISTO l'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTI i DD. MM. 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, con i quali
sono state indicate le somme disponibili per le prime annualità dei relativi
trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri
e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare
il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione
scolastica nazionale,
VISTI, altresì, i DD. MM. 8 giugno 1998 e 6 aprile 2000, inerenti
alle rispettive annualità successive alla prima, nonché il D.M.
23 aprile 2001 afferente all'ultima annualità del secondo triennio;
VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto, nella tabella
2, la somma di 30.987.000 euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno
finanziario 2004, per l'attivazione, in tale annualità, di opere di edilizia
scolastica ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge 23/96;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla, nella tabella
1, una somma di 10 milioni di euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno
finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente all'esercizio
di riferimento;
CONSIDERATA, quindi, la concreta possibilità di procedere alla
ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento, dei fondi
come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi,
di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale del
terzo triennio di programmazione regionale;
RITENUTA l'opportunità, anche per motivazioni di correntezza amministrativa
ed economicità dei mezzi giuridici, di sussumere nel presente, unico,
decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni, afferenti ad entrambe le
annualità 2003 e 2004, al fine, altresì, di offrire alle Amministrazioni
direttamente interessate un quadro conoscitivo ed operativo più ampio,
a beneficio di una migliore attività programmatoria;
RILEVATO che - giusta nota 12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della Cassa
DD. PP., all'uopo adita, e comunicato al competente Dicastero dell'Economia
e delle Finanze con ministeriale 1 luglio 2003, n. 1868 - la somma complessiva
concretamente ripartibile per ciascuna delle annualità citate, a fronte
del tasso vigente all'atto della predisposizione del presente provvedimento,
determinato con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto
9 gennaio 2003 del Dicastero medesimo, ammonta ad euro 112.600.641,48 per l'anno
2003 e ad euro 348.915.607,75 per quello successivo;
RITENUTO, quindi, di dover contestualmente ripartire entrambe le somme
disponibili per la prima e seconda annualità del terzo triennio di programmazione
2003/2005, nonché indicare - per il medesimo periodo - gli indirizzi
volti ad assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al
fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale;
CONSIDERATO che i finanziamenti su indicati consentono la concreta attivazione
delle prime due annualità del terzo triennio citato e che, pertanto,
per l'ultima annualità si provvederà con apposito provvedimento
adottabile a fronte della relativa copertura finanziaria, ove effettivamente
intervenuta;
TENUTO CONTO della necessità che la programmazione degli interventi
di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle relative opere, garantisca
il raggiungimento delle finalità contemplate dall'articolo 1 della legge
11 gennaio 1996 n.23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio
esistente alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza
nonché alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno
immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di
carenza tra le diverse Regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione
territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici
ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità
di palestre ed impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture
scolastiche da parte della collettività nonché l'eliminazione
del fenomeno delle locazioni onerose;
RICORDATO il parere già reso dall'Osservatorio Permanente per
l'Edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale
- preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per
l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n.
90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio
precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi
assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al
reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla consistenza delle strutture
scolastiche presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed
all'entità numerica della relativa utenza;
RITENUTO, pertanto, di confermare sostanzialmente anche per il presente
triennio 2003/2005 i criteri di riparto come sopra rappresentati, continuando
nel graduale adeguamento del relativo utilizzo nel citato triennio, in modo
che, nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca per il
70% nel 2003, per l'80% nel 2004 e per il 90 % nel 2005;
PRESO ATTO di quanto concordato, al riguardo, in sede di Coordinamento
Interregionale nel corso dell'apposita riunione del 29 maggio 2003 - come indicato
nella nota del Coordinamento medesimo del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine,
in particolare, alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad
ogni altra modalità operativa da adottare per la concreta ripartizione
dei finanziamenti nel corso del triennio 2003/2005, a fronte dei più
recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero;
RITENUTO, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati importi complessivamente
ripartibili in due quote complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente
alla prima annualità del terzo triennio, rispettivamente al 70% ed al
30% e, nella seconda, all'80% ed al 20% del relativo totale - nonché,
fermo restando l'utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare la
prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture
scolastiche delle singole realtà territoriali interessate, limitandosi,
per le restanti, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione
alla consistenza medesima;
RITENUTO, altresì, che, nell'ultima annualità, dette percentuali
siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%, così da assicurare che
nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga superata,
come sopra determinata, l'incidenza media complessiva dell'80% del prefato criterio
relativo alla parametrazione predetta;
RIBADITA, inoltre, l'opportunità, di confermare - anche al fine
di un adeguato bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento per la capacità
di spesa dimostrata delle singole Amministrazioni regionali, già adottato
nel precedente triennio, mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una
percentuale del 10% dell'importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo
dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità ai sensi dell'articolo
4 della legge 23/96;
ACQUISITO, come formulato nella seduta del 2 ottobre 2003 (Rep. Atti
1834 di pari data), il parere favorevole della Conferenza Permanente tra Stato,
Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali
relative a queste ultime;
DECRETA
Art. 1 Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda (2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le somme complessive di euro 112.600.641,48 e di euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 2 Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate annualità come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato in epigrafe per la terza - è predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n.1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
Art. 3 Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
PIEMONTE |
EUR 6.747.058,00 |
VALLE D'AOSTA |
EUR 287.079,00 |
LOMBARDIA |
EUR 12.114.804,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
EUR 746.318,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
EUR 840.137,00 |
VENETO |
EUR 7.529.657,00 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
EUR 2.602.365,00 |
LIGURIA |
EUR 3.014.714,00 |
EMILIA-ROMAGNA |
EUR 7.106.972,00 |
TOSCANA |
EUR 8.040.946,00 |
UMBRIA |
EUR 1.840.968,00 |
MARCHE |
EUR 3.352.318,00 |
LAZIO |
EUR 8.163.966,00 |
ABRUZZO |
EUR 3.613.208,00 |
MOLISE |
EUR 1.307.231,00 |
CAMPANIA |
EUR 11.459.394,00 |
PUGLIA |
EUR 8.036.621,00 |
BASILICATA |
EUR 1.741.899,00 |
CALABRIA |
EUR 7.551.365,00 |
SICILIA |
EUR 12.020.200,00 |
SARDEGNA |
EUR 4.483.421,00 |
Art. 4 Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
PIEMONTE |
EUR 20.822.306,00 |
VALLE D'AOSTA |
EUR 826.291,00 |
LOMBARDIA |
EUR 37.953.236,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
EUR 2.399.813,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
EUR 2.706.226,00 |
VENETO |
EUR 23.402.837,00 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
EUR 7.521.147,00 |
LIGURIA |
EUR 8.781.518,00 |
EMILIA-ROMAGNA |
EUR 20.842.228,00 |
TOSCANA |
EUR 23.670.702,00 |
UMBRIA |
EUR 5.635.141,00 |
MARCHE |
EUR 10.101.463,00 |
LAZIO |
EUR 26.398.526,00 |
ABRUZZO |
EUR 10.864.907,00 |
MOLISE |
EUR 3.748.906,00 |
CAMPANIA |
EUR 37.685.968,00 |
PUGLIA |
EUR 25.300.455,00 |
BASILICATA |
EUR 5.256.324,00 |
CALABRIA |
EUR 23.854.702,00 |
SICILIA |
EUR 37.301.226,00 |
SARDEGNA |
EUR 13.841.685,00 |
Art. 5 Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:
a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 indicata in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;
c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche regionali e dei Centri di servizio amministrativo.
Art. 6 Nel
procedimento programmatorio le Regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno
di aule in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province,
sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto
conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'articolo
8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell'intervenuta razionalizzazione
della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze
di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata
con la precitata legge 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati
alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione
dei relativi interventi.
Art. 7 Nella
scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti
articoli 5 e 6, le Regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione
degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva
e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli di carattere
normativo.
Art. 8 Restano
confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra
disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio
contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999,
nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse,
che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.
Roma, lì 30 ottobre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti