Lettera circolare 4 febbraio 2003
Prot. n. 241
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Uff VI
Oggetto: Esecuzione sentenza n. 7460/2002 - Conferma in sede di appello al Consiglio di Stato della sentenza T.A.R. Lazio n. 7121/2002 che annulla C.M. n. 69/02.
Dall'esito della
rilevazione, di cui alla nota n. 57 del 10 gennaio 2003, attivata con lo specifico
scopo di poter disporre di dati ed elementi utili all'esecuzione della sentenza
di cui all'oggetto, emerge che in alcune (peraltro limitate) realtà provinciali
l'applicazione integrale del dispositivo comporterebbe, a seguito del rifacimento
delle graduatorie da rettificare, la revoca di alcuni contratti a tempo determinato
stipulati con docenti specializzati nelle S.S.I.S. e la stipula di altri contratti
con docenti aventi titolo inseriti nelle stesse graduatorie.
Premesso che, allo stato, risulta prevalente l'interesse pubblico alla continuità
didattica e quindi al mantenimento in servizio del personale sui posti attualmente
occupati rispetto all'interesse a subentrare su tali posti dei docenti destinatari
della sentenza favorevole, non vi è dubbio che l'esecuzione della sentenza
medesima, pur nel rispetto della suddetta priorità, deve comunque soddisfare
i diritti di questa seconda categoria di docenti.
Ciò premesso e nell'ottica sopra accennata, le SS.LL. vorranno innanzitutto
impartire, ai fini dell'esecuzione, tempestive disposizioni per l'adeguamento
dei punteggi e delle posizioni in graduatoria permanente e, conseguentemente,
d'istituto, spettanti a tutti gli interessati; ciò attraverso l'ulteriore
riduzione (se non già effettuata) dei punteggi attribuiti agli specializzati
S.S.I.S. con riferimento alle graduatorie nelle quali usufruiscono del "bonus"
di 30 punti per il servizio eventualmente prestato nei due anni scolastici corrispondenti
all'intera durata convenzionale del corso biennale di specializzazione.
Il rifacimento delle graduatorie potrà comportare una sostanziale conferma
del diritto di alcuni docenti specializzati S.S.I.S. a mantenere la supplenza,
sia pure usufruendo di un minore punteggio rispetto a quello riportato nelle
graduatorie precedenti.
In tale circostanza, oltre alla puntuale rettifica della o delle graduatorie,
nessun altro provvedimento dovrà essere adottato.
Nel caso in cui, invece, la variazione del punteggio (nella o nelle graduatorie
permanenti) fosse tale da comportare la perdita della supplenza e l'attribuzione
della stessa ad altro aspirante, le SS.LL., per le motivazioni di interesse
pubblico già richiamate, confermeranno il docente già in servizio
sullo stesso posto, limitando, tuttavia, la durata del contratto sino al termine
delle attività didattiche. Quanto al docente avente titolo all'assunzione
in base alla graduatoria rettificata, nei riguardi del medesimo andrà
riconosciuta la decorrenza giuridica della nomina con riferimento alla tipologia
e durata della supplenza che l'interessato avrebbe avuto diritto a conseguire
a suo tempo per scorrimento delle graduatorie permanenti ovvero, nel caso di
esaurimento di queste ultime, per scorrimento delle graduatorie d'istituto ai
sensi dell'art.1, comma 3 del Regolamento per le supplenze. Tale riconoscimento
comporterà, per l'anno successivo, l'attribuzione del punteggio per il
servizio d'insegnamento nella o nelle graduatorie permanenti e, ovviamente,
la non valutazione di altro servizio eventualmente prestato.
Per quanto riguarda poi il riconoscimento del diritto alla retribuzione, qualora
il docente non sia già occupato ad altro titolo (situazione peraltro
non frequente a quanto risulta dai dati in possesso) dovrà essergli garantita
a decorrere dalla data di pubblicazione della o delle graduatorie rettificate
in base ai titoli posseduti e con priorità assoluta rispetto ad eventuali
altri aspiranti, la stipula del contratto; contratto avrà effetti economici
dalla data di effettiva presa di servizio e termine alla data di conclusione
della supplenza che sarebbe a suo tempo spettata (annuale o fino al termine
delle attività didattiche), con assegnazione di un numero di ore corrispondenti
a quelle da attribuire in base alla graduatoria riformulata. L'utilizzazione
dovrà avvenire in via prioritaria per la copertura dei posti disponibili
per il conferimento di supplenze brevi e, solo qualora ciò non si renda
possibile, in altra proficua attività didattica all'interno delle istituzioni
scolastiche.
A tal fine, ciascun docente sarà assegnato ad una o più scuole
da individuare preferibilmente tra quelle prescelte dal docente stesso per l'assegnazione
delle supplenze brevi.
Per le supplenze da conferire sulla base delle graduatorie d'istituto, ferma
restando la validità dei contratti già stipulati (che perciò
non andranno risolti), le ulteriori nomine sulle disponibilità sopravvenute
alla pubblicazione delle graduatorie rettificate saranno disposte secondo l'ordine
derivante dalle intervenute variazioni dei punteggi e dalle nuove posizioni.
Le SS.LL. vorranno disporre per la tempestiva esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato nei termini indicati, avendo cura di comunicare a questo
Ministero, non appena concluse le relative operazioni, il numero dei docenti
assunti e le relative modalità di impiego.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Pasquale Capo