Nota ministeriale 13 maggio 2003
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Uff. VI
Prot. n. 1162/uff. VI
Ai Direttori Scolastici Regionali - LORO SEDI
Oggetto: D.D.G. 17 aprile 2003 - integrazioni graduatorie permanenti a.s. 2003/2004 - Chiarimenti.
Nel D.D.G. 17 aprile
2003 è stato previsto, quale titolo abilitante di accesso alla graduatoria
di scuola elementare e materna, la laurea in scienze della formazione primaria,
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2003.
Nella nota di trasmissione del predetto decreto si faceva riserva di comunicazioni
in merito al punteggio da attribuire al voto di laurea.
Sciogliendo tale riserva, in conformità al parere espresso dal C.N.P.I.
in data 8 maggio 2003, si comunica che sarà attribuito al relativo voto
di laurea, rapportato a 100, il punteggio previsto dalla lettera A, punto 1
della tabella A/1 di valutazione dei titoli, con l'aggiunta di ulteriori 18
punti previsti per tutte le tipologie di abilitazione diverse dalla S.S.I.S.
specifica.
Ovviamente, qualora detta laurea in scienze della formazione primaria costituisca
titolo d'accesso alla graduatoria permanente, non saranno attribuiti gli ulteriori
6 punti previsti come "altro titolo" alle lettere C5, C6 e C7 della tabella
di valutazione A/1.
Ai docenti in possesso di tale titolo per il settore della scuola elementare
sarà inoltre riconosciuto, in relazione allo specifico percorso accademico
seguito, il possesso della idoneità linguistica relativamente alla lingua
straniera studiata.
Infine, per tutti coloro che dichiarino nel modulo domanda di aver integrato
il piano di studi con ulteriori sei semestralità nell'area dell'integrazione
scolastica, sarà consentito l'inserimento negli elenchi del sostegno
della scuola materna o della scuola elementare.
A questi fini gli aspiranti in possesso dei predetti titoli, dovranno completare,
ciascuno per la parte che interessa, la domanda con la presentazione delle dichiarazioni
contenute negli ultimi due riquadri della pagina 2 del modulo domanda per l'aggiornamento
(mod. 1) e della pagina 3 del modulo di domanda per l'iscrizione (mod. 2), debitamente
datate e sottoscritte.
A coloro che nel termine del 17 maggio non abbiano presentato una domanda completa
con le indicazioni relative alla richiesta della lingua straniera e/o del sostegno,
vengono assegnati ulteriori 5 giorni. Di conseguenza il nuovo termine, utilizzabile
esclusivamente per la presentazione di tali dichiarazioni, è fissato
al 22 maggio p.v..
In tal caso l'interessato dovrà integrare la domanda già inoltrata,
inviando copia delle pagine 1 e 2 (mod. 1) o delle pagine 1 e 3 (mod.2), debitamente
datate e sottoscritte, con l'indicazione che trattasi di "INTEGRAZIONE".
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota che
sarà pubblicata sul sito INTERNET e nella rete INTRANET di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO