Nota ministeriale 16 maggio 2003
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione Uff. VI
Prot. n. 1178
Ai Direttori Generali Regionali - LORO SEDI
Oggetto: D.D.G. 17 aprile 2003 - integrazioni graduatorie permanenti a.s. 2003/2004 - Ulteriori chiarimenti.
Si fa seguito alle
note n. 831 del 17.04.2003 e n. 1162 del 13.05.2003, riguardanti l'oggetto,
per fornire ulteriori chiarimenti.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La nuova
tabella A/1 di valutazione dei titoli, applicabile solo alla terza fascia delle
graduatorie permanenti, prevede l'attribuzione di un bonus di 18 punti per tutte
le idoneità, abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque
posseduti diversi dall'abilitazione S.S.I.S. specifica.
Gli abilitati S.S.I.S., solo nel caso in cui siano in possesso anche di altra
abilitazione per la medesima classe di concorso, possono optare per il "punteggio
complessivo più favorevole" tra le due abilitazioni (o valutazione dell'abilitazione
S.S.I.S. più i 30 punti - che escludono la valutazione dei servizi prestati
contemporaneamente alla durata convenzionale del corso di specializzazione -
o il bonus di 18 punti congiunto alla valutazione degli eventuali servizi).
Tanto in conformità del parere espresso dal Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione nella seduta dell'8 maggio 2003 che di seguito si trascrive:
"
OMISSIS
il C.N.P.I., considerando che il vincolo espresso dal
Consiglio di Stato, circa la non cumulabilità con il "bonus" di 30 punti
riconosciuto per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza
ai corsi SSIS del punteggio per I servizi prestati durante il periodo di durata
convenzionale dei corsi SSIS medesimi è da ritenersi assolutamente non
superabile, esclude che l'aspirante in possesso della sola abilitazione SSIS
possa in alcun modo avvalersi dell'opzione per il "punteggio complessivo più
favorevole" utilizzando a tal fine il punteggio spettante per il servizio coincidente
con la durata convenzionale dei corsi SSIS, sia pur rinunciando al bonus di
30 punti "a favore" dei punti 18 previsti per tutte le altre abilitazioni "a
qualsiasi titolo possedute". Di conseguenza la possibilità di opzione
prevista dal C.N.P.I. nel parere reso nella seduta dell'8 aprile u.s., non può
che riferirsi ai casi di aspiranti in possesso di due distinte abilitazioni
(di cui una SSIS) per la medesima classe di concorso".
Si precisa che alle abilitazioni dichiarate corrispondenti a quelle effettivamente
conseguite, ai sensi del D.M. n. 39/98 e del D.M. n. 354/98, viene attribuito
un punteggio aggiuntivo di 18 punti anche per gli abilitati S.S.I.S..
Il Sistema informativo del M.I.U.R. aggiungerà automaticamente 18 punti
a tutte le abilitazioni già note, diverse da S.S.I.S. specifica. A tale
riguardo, seguirà opportuna nota tecnica.
I 3 punti previsti al punto 2 della lettera C della tabella di valutazione per
il possesso di altra abilitazione o idoneità comunque possedute, come
specificato nella nota 5, sono attribuiti solo per altra procedura abilitante.
Pertanto, a chi è in possesso, ad esempio, del superamento di una prova
finale unica per le classi di concorso A043 - A050 e di una distinta prova per
la classe A051, spetta l'inserimento nelle 3 classi di concorso, ma in ciascuna
di esse l'attribuzione dei 3 punti avviene una sola volta; nel caso, invece,
delle classi di concorso relative a lingua straniera e lingua e civiltà
straniere, la cui abilitazione si consegue con un'unica prova, spetta l'inserimento
in entrambe le classi di concorso, ma non l'attribuzione di tre punti. Le SS.LL.
sono invitate, a disporre adeguati controlli sulla regolarità delle dichiarazioni
degli interessati.
E' stato introdotto, solo per la terza fascia delle graduatorie permanenti,
quale nuovo titolo accademico valutabile, il dottorato di ricerca.
I servizi d'insegnamento all'estero sono valutati, se prestati in scuole italiane
statali o legalmente riconosciute, nella stessa misura delle corrispondenti
scuole metropolitane. Solo per le scuole straniere in lingua italiana della
Croazia e della Slovenia il servizio d'insegnamento viene valutato, purché
svolto in discipline riconducibili a classi di concorso, analogamente a quello
prestato nelle scuole italiane.
I servizi di insegnamento prestati con contratti d'opera riferibili a posti
di insegnamento o a classe di concorso devono essere valutati computando i giorni
di effettivo servizio e non l'intero periodo indicato nel contratto.
Si conferma che, limitatamente alle soppresse classi di concorso 41/A (igiene
mentale e psichiatria infantile) e LII/C (esercitazioni di pratica professionale)
ai soli fini dell'aggiornamento delle rispettive graduatorie permanenti, che,
com'è noto, sono tuttora utilizzate solo per le assunzioni su posto di
sostegno, sarà valutato il servizio di sostegno comunque prestato. Quanto
sopra in deroga al principio che il punteggio del servizio su posto di sostegno
può essere attribuito ad una sola classe di concorso, a scelta del candidato,
compresa nella specifica area disciplinare per la quale è stato stipulato
il contratto a tempo determinato.
GESTIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie
speciali per non vedenti e per sordomuti, previste per il prossimo anno anche
per il personale educativo, debbono essere gestite manualmente da codesti Uffici,
a cui spetta anche la compilazione delle graduatorie d'istituto di prima fascia
degli aspiranti che hanno barrato la specifica casella del modello 3 allegato
al D.D.G. 17 aprile 2003.
Il Sistema informativo del M.I.U.R. ha evidenziato la presenza di candidati
inclusi con riserva per aver prodotto ricorso gerarchico, nonostante che nel
frattempo sia intervenuto il silenzio-rigetto. Di conseguenza, si invitano le
SS.LL. ad operare i necessari depennamenti dalle graduatorie, in cui dovranno
essere presenti con riserva solo coloro che sono in attesa dell'esito del ricorso
giurisdizionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
I docenti di strumento musicale che, in prima applicazione, hanno dovuto produrre
domanda di inserimento in graduatoria nella Provincia ove prestavano servizio,
non possono essere preceduti da docenti di prima fascia trasferiti da altra
Provincia; questi, pertanto, saranno collocati, debitamente graduati, in un
unico scaglione in coda alla fascia medesima, a norma dell'art. 4, comma 2 del
Decreto 17 aprile 2003, indipendentemente dall'anno di trasferimento.
CONTENZIOSO
In relazione
al mutato assetto organizzativo assunto dall'Amministrazione a livello periferico,
non è più prevista la possibilità del ricorso gerarchico
alle Direzioni scolastiche regionali. Pertanto, definite le graduatorie dopo
l'esame dei reclami o anche in autotutela, i candidati potranno produrre, avverso
le graduatorie medesime, solo ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato. Resta ferma, nelle controversie individuali di lavoro,
la possibilità di utilizzare gli strumenti del tentativo di conciliazione
o dell'arbitrato, previsti dall'Accordo sottoscritto in materia, per il comparto
scuola, in data 18 ottobre 2001. Al riguardo si richiamano le indicazioni contenute
nella nota n. 358 del 1° aprile 2003, diramata dalla Direzione Generale
per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio.
ERRATA CORRIGE ALLA NOTA 2 DELLA TABELLA A/1
Per mero
errore materiale, al secondo periodo, terza riga, della nota 2, sono state omesse
dopo le parole "complessivamente più favorevole", le parole "per il punteggio".
Si precisa infine che la legge n. 268 del 22 novembre 2002, di conversione del
decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002, all'art. 6 ha riconosciuto valore
abilitante al diploma di didattica della musica, ai fini dell'insegnamento di
educazione musicale nella scuola secondaria, purché congiunto con il
diploma di istruzione secondaria superiore e con il diploma di conservatorio.
A detto titolo di accesso alle graduatorie permanenti, sono attribuiti, oltre
alla valutazione del voto finale, ulteriori 18 punti previsti dal punto 4 lettera
A della tabella A/1.
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota che
sarà pubblicata sul sito INTERNET e nella rete INTRANET di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO