Nota ministeriale 24 giugno 2003
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio V
Prot. n. 886
Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali
Ai Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI
Oggetto: corso-concorso a n. 1.500 posti di dirigente scolastico riservato ai presidi incaricati triennalisti - Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione - Chiarimenti.
Pervengono da parte
di alcuni Uffici scolastici regionali richieste di chiarimenti in ordine a varie
problematiche venutesi a determinare a seguito di ordinanze cautelari, emesse
dai competenti organi giurisdizionali, con le quali è stata disposta
l'ammissione con riserva alle prove concorsuali di candidati destinatari di
provvedimenti di esclusione dal concorso medesimo.
Le questioni prospettate riguardano sostanzialmente le seguenti fattispecie:
In relazione al
primo punto si fa presente quanto segue.
Com'è noto il numero dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale
da ammettere alle attività formative non può eccedere il limite
numerico dei posti messi a concorso maggiorato del 10%.
Tuttavia, in presenza di candidati ammessi con riserva che si collocano in posizione
utile nelle relative graduatorie, detto limite potrà essere superato
ammettendo in ogni caso alle attività formative, nel rispetto delle graduatorie,
un numero di candidati partecipanti a pieno titolo che corrisponda al numero
dei posti messi a concorso maggiorato del 10%.
Ai fini della partecipazione ai corsi di formazione, il contingente dei partecipanti
è, pertanto, maggiorato di tante unità, quanti sono gli ammessi
con riserva collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.
Nel caso si verifichi tale circostanza, sarà cura delle SS.LL. comunicare
formalmente ai candidati ammessi a pieno titolo, che risultino graduati in posizione
successiva a quella degli ammessi con riserva, che la loro posizione giuridica
potrebbe subire modifiche per effetto delle decisioni di merito del contenzioso
di cui trattasi.
Relativamente al secondo punto, si osserva che l'art. 22, comma 11 della legge
n. 448/2002, allorquando stabilisce che "le graduatorie dei candidati ammessi
al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite
graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del D.lgs. n. 297/1994", fa riferimento
ad entrambe le graduatorie dei concorsi regolate dal medesimo articolo, ovvero
alla graduatoria del concorso per gli incaricati c. d. triennalisti ed a quella
del concorso ordinario.
Difatti, la disposizione di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 11, prevede
che "il cinquanta per cento dei posti disponibili è riservato a coloro
che beneficiano della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del citato
d.lgs. n. 165/2001"; tuttavia, tale riserva non può operare, atteso che
le graduatorie del concorso ordinario di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs.
n. 165/2001 e all'art. 22, comma 8, della legge n. 448/2001 non sono disponibili,
in quanto la relativa procedura non è stata avviata. Conseguentemente,
l'utilizzo prioritario della graduatoria degli ammessi al corso di formazione
avviene sull'intera disponibilità dei posti.
Si coglie l'occasione, inoltre, per precisare che i candidati inclusi nelle
graduatorie degli ammessi al corso di formazione di una regione diversa da quella
della provincia di appartenenza hanno diritto a beneficiare della priorità
di cui all'art. 22, comma 11, dell'appena menzionata legge n. 448/2001, soltanto
per i posti della regione ove sono inclusi in graduatoria.
Infine, si reputa opportuno sottolineare che, come afferma la giurisprudenza,
l'ammissione con riserva al concorso non comporta la nomina sui posti messi
a concorso in caso di utile collocazione del candidato nelle graduatorie, in
quanto in tale ipotesi la nomina potrà essere conseguita, solo per effetto
della sentenza dichiarativa dell'illegittimità dell'esclusione.
Conseguentemente, ad avviso di questa Direzione, i candidati ammessi con riserva
non hanno titolo a beneficiare della priorità di cui all'art. 22, comma
11 dell'appena menzionata legge 448, per il conferimento degli incarichi di
presidenza prima della sentenza di merito.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro