Nota ministeriale 25 giugno 2003
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - uff.I
Prot. n. 10561
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Sovrintendenti Scolastici delle province di Bolzano e Trento
Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Al Ministero degli Affari Esteri - Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile per le Scuole italiane all'estero
Al Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti - Piazzale J.F.Kennedy
20 - 00144 Roma
Oggetto: premio "Antonio Munoz" riservato agli alunni con handicap visivo
Nell'ambito del
complesso delle iniziative atte a favorire l'integrazione degli alunni in situazione
di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse le scuole materne
e le università, questa Direzione Generale richiama l'attenzione sul
premio in oggetto, bandito dal MAC - Movimento Apostolico Ciechi, il
quale mette a disposizione sei borse di studio per l'anno scolastico 2002/2003.
Si pregano le SS.LL di dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche
e universitarie del bando che si trasmette in allegato.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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Movimento
Apostolico Ciechi
Via Porta Angelica 63 - 00193 Roma
Tel. 066861977 - Fax 0668307206
BANDO DI CONCORSO
MUNOZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003
Articolo
1 - FINALITA'
Il
MAC, al fine di facilitare in Italia la frequenza di alunni minorati della vista
all'asilo nido ed alla scuola materna (basilare per l'acquisizione dei prerequisiti),
alla scuola elementare, alla scuola secondaria di primo e secondo grado - escluse
le scuole speciali - ed all'università, bandisce borse di studio come
di seguito specificato:
sezione a: per l'asilo nido n.1 borsa di studio da EUR 100;
sezione b: per la scuola materna n. 1 borsa di studio da EUR 100;
sezione c: per la scuola elementare n. 1 borsa di studio da EUR 250;
sezione d: per la scuola secondaria di primo grado n. 1 borsa di studio
da EUR 250;
sezione e: per la scuola secondaria di secondo grado n. 1 borsa di studio
da EUR 250;
sezione f: per l'università n. 1 borsa di studio da EUR 400.
I vincitori di precedenti edizioni non potranno più concorrere, nel tempo,
all'assegnazione di codesto assegno.
Art. 2 - RAGIONE DEGLI ASSEGNI
Gli assegni
di studio sono messi a concorso anche in esecuzione del legato "Antonio Munoz"
alla cui memoria sono dedicati, avendo voluto il donatore destinare il legato
stesso all'istruzione dei non vedenti.
Art. 3 - REQUISITI DEI CONCORRENTI
Sono ammessi
al concorso cittadini, italiani e non, ciechi assoluti o con residuo visivo
in entrambi gli occhi non superiore a 3 decimi con eventuale correzione, o il
cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento;
- per le sezioni a e b che abbiano frequentato per la prima volta nell'anno
scolastico 2002/2003 l'asilo nido e la scuola materna comune, pubblica o privata;
- per le sezioni c, d ed e che abbiano frequentato per la prima volta nell'anno
scolastico 2002/2003 la scuola elementare, la scuola secondaria di primo e di
secondo grado, conseguendo la promozione;
- per la sezione f che nell'anno accademico 2001/2002 siano stati iscritti al
primo anno dell'Università, superando almeno quattro esami al 30/4/2003.
Art. 4 - CERTIFICAZIONI
I concorrenti
devono far pervenire al Movimento Apostolico Ciechi, Via di Porta Angelica,
63 - 00193 - Roma, entro e non oltre il 16 luglio 2003, i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice, a firma di uno dei genitori dell'allievo o dello
studente se è maggiorenne, indicando le proprie generalità (cognome,
nome, indirizzo e recapito telefonico) e dichiarando di accettare il presente
regolamento;
- certificato medico rilasciato da un oculista di strutture sanitarie pubbliche,
in data non anteriore a sei mesi e che dovrà riportare: la diagnosi e
per ciascun occhio il residuo visivo con correzione, secondo i requisiti indicati
all'art. 3;
- certificato di nascita e certificato di residenza in comune del territorio
italiano, in carta semplice;
- certificato scolastico di frequenza che dovrà chiaramente riportare
che l'alunno ha frequentato per la prima volta la classe;
- certificato di promozione (solo per le sezioni c, d ed e) attestante anche
la votazione conseguita in tutte le materie;
- per gli iscritti all'Università, il certificato di iscrizione attestante
gli esami sostenuti, la data e la votazione riportata.
Art. 5 - GRADUATORIA
La graduatoria
sarà compilata a cura della Commissione di cui al successivo articolo
6, osservando i seguenti criteri:
- la Commissione giudicatrice, su proposta del medico oculista che ne fa parte
e sulla base delle certificazioni mediche prodotte dai concorrenti, attribuisce
un punteggio compreso fra 1 e 3, che sarà crescente in relazione alla
gravità dell'handicap visivo riscontrato;
- per le sezioni c - d - e - f, la Commissione giudicatrice potrà ancora
attribuire fino ad un massimo di 3 punti sulla base del rendimento scolastico/universitario
risultante dai certificati prodotti dai concorrenti.
I concorrenti che produrranno certificati non comprendenti tutti i dati indicati
al precedente articolo 4 saranno esclusi dalla graduatoria.
In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più
giovane di età.
Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione
giudicatrice è composta dal Presidente nazionale del Movimento Apostolico
Ciechi, che la presiede, o un suo delegato, da un Consigliere nazionale del
Movimento designato dal Consiglio Nazionale e da un medico oculista indicato
dall'Unione Italiana Ciechi; un impiegato del M.A.C. funge da segretario senza
diritto di voto. La commissione delibera con la maggioranza dei suoi componenti.
I membri della commissione svolgono la loro opera gratuitamente.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Movimento
Apostolico Ciechi, in riferimento alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive
integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai partecipanti esclusivamente
per l'espletamento delle procedure relative al bando di concorso.
Art. 8 - ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI
La commissione,
esaminate le domande e formata la graduatoria, attribuisce gli assegni, dopo
aver redatto verbale della seduta. Ne viene data comunicazione scritta al vincitore
ed alla scuola frequentata per le sezioni a - b - c - d - e; per la sezione
f al solo interessato. Ove non fosse possibile attribuire assegni nell'ambito
di uno dei sei ordini scolastici, gli stessi saranno messi a concorso fra i
concorrenti degli altri ordini di studio, in base ad un'unica graduatoria nazionale.
Nel caso in cui non fosse in alcun modo possibile procedere all'attribuzione
degli assegni, i relativi importi resteranno a disposizione del MAC per le sue
finalità educative. Contro le decisioni della commissione è ammesso
reclamo in carta semplice entro 10 giorni dalla comunicazione del risultato,
che deve essere reso noto a tutti i concorrenti dal Centro Nazionale del Movimento
Apostolico Ciechi.
Art. 9 - CONSEGNA DELL'ASSEGNO
La consegna
dell'assegno sarà effettuata per iniziativa dei dirigenti diocesani e
regionali del MAC.
Il Presidente
Saverio Nazzari