Nota ministeriale 26 novembre 2003


DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie - Ufficio III

Prot. n. 4733/A3

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di - BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di - TRENTO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO
Al l'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la regione autonoma Valle d'Aosta - AOSTA

e, p.c. Ai Direttori Generali Dell'Amministrazione Centrale

Oggetto: Assemblee studentesche

Com'è noto gli artt. 12 e 13 del D.L.vo n. 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità.
Le assemblee possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite di una al mese; se assemblea d'istituto, nelle ore di lezione di una giornata, se assemblea di classe, nel limite di due ore.
L'art. 13, primo comma riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".
L'art. 74 dello stesso D.L.vo 297/94 al comma 3 prevede che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
Gli articoli citati conferiscono diritti ed impongono doveri agli studenti ed alle istituzioni scolastiche, nell'ottica di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche funzionali all'apprendimento, alla formazione e all'educazione degli studenti, in particolare:

a) il diritto di assemblea, cui corrisponde per l'Istituzione scolastica il dovere di tutelarne l'esercizio sempre che ricorrono talune condizioni;
b) il diritto all'istruzione, cui corrisponde l'obbligo per l'Istituzione scolastica di assicurare un minimo di ore di lezione ad esso funzionale.
    Le considerazioni che precedono consentono di trarre le seguenti conclusioni:

  1. le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;
  2. le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d'istituto, (comma 7, art. 13 T.U.), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni;
  3. le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.

        In relazione a quanto precisato con riferimento alla fattispecie di cui ai punti precedenti, l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.
Con la presente nota si intende superata la comunicazione ministeriale n.1911/A3 del 24 aprile 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo