Nota ministeriale 26 novembre 2003
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie - Ufficio III
Prot. n. 4733/A3
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di - BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di - TRENTO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO
Al l'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la regione autonoma Valle d'Aosta - AOSTA
e, p.c. Ai Direttori Generali Dell'Amministrazione Centrale
Oggetto: Assemblee studentesche
Com'è noto
gli artt. 12 e 13 del D.L.vo n. 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola
secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della
scuola, secondo precise modalità.
Le assemblee possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite
di una al mese; se assemblea d'istituto, nelle ore di lezione di una giornata,
se assemblea di classe, nel limite di due ore.
L'art. 13, primo comma riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione
di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola
e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti".
L'art. 74 dello stesso D.L.vo 297/94 al comma 3 prevede che allo svolgimento
delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
Gli articoli citati conferiscono diritti ed impongono doveri agli studenti ed
alle istituzioni scolastiche, nell'ottica di un ordinato svolgimento delle attività
scolastiche funzionali all'apprendimento, alla formazione e all'educazione degli
studenti, in particolare:
a) il diritto di assemblea, cui corrisponde per l'Istituzione scolastica il
dovere di tutelarne l'esercizio sempre che ricorrono talune condizioni;
b) il diritto all'istruzione, cui corrisponde l'obbligo per l'Istituzione scolastica
di assicurare un minimo di ore di lezione ad esso funzionale.
Le considerazioni che precedono consentono di trarre
le seguenti conclusioni:
In relazione a quanto precisato con riferimento alla fattispecie di cui ai punti
precedenti, l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative
necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente
a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo
svolgimento delle lezioni.
Con la presente nota si intende superata la comunicazione ministeriale n.1911/A3
del 24 aprile 2003.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo