Circolare ministeriale 5 febbraio 2004, n. 12
Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale del personale della scuola
Prot. n. 189
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Oggetto: Legge n. 186 del 18 luglio 2003 - Costituzione elenchi per la formazione delle Commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado.
Nell'imminenza dello svolgimento del concorso riservato, di cui all'art. 5 della
legge n. 186 del 18 luglio 2003, si rende necessario predisporre nuovi elenchi
di aspiranti alla nomina a presidente e componente le commissioni giudicatrici,
in sostituzione degli elenchi pregressi venuti a scadenza.
La legge n. 186/03 istituisce due
distinti ruoli regionali del personale docente della religione cattolica, corrispondenti
uno alla scuola secondaria e l'altro alla scuola dell'infanzia ed elementare;
pertanto, ai sensi dell'art. 3, per l'accesso a ciascun ruolo si dovrà
costituire una specifica Commissione giudicatrice, presieduta da un docente
universitario, un ispettore tecnico o da un dirigente scolastico, che abbia
superato il periodo di prova e presti servizio nell'ambito della Regione in
cui si svolge il concorso. La Commissione è composta da due docenti,
con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, titolari, rispettivamente,
nella scuola secondaria o nella scuola dell'infanzia ed elementare, in servizio
nella Regione di svolgimento del concorso. Costituisce titolo preferenziale
aver maturato certificata esperienza in qualità di Presidente o componente
di commissione in precedenti concorsi ordinari o riservati.
Ai sensi dell'art. 5 le commissioni
debbono accertare la conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli ordinamenti
didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si
riferisce il concorso, nonché degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.
Almeno un componente la commissione
deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
Alla commissione è assegnato
un segretario individuato tra il personale amministrativo dell'area C o B.
Qualora il numero dei candidati superi
le 500 unità si costituiscono, con le stesse modalità, sottocommissioni
che saranno coordinate da un docente universitario, da un ispettore tecnico
o da un dirigente scolastico.
Possono far parte delle commissioni
anche coloro che sono stati collocati a riposo da non più di tre anni,
alla data di indizione della procedura concorsuale, e non abbiano superato il
70° anno di età, al momento dell'inizio del concorso.
I Direttori degli Uffici scolastici
regionali dispongono le nomine, sorteggiando i nominativi da distinti elenchi,
formulati sulla base delle domande pervenute, dando precedenza assoluta nel
sorteggio all'elenco di chi rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio.
In mancanza di aspiranti alla nomina
il Direttore competente nomina, fuori elenco, personale di sua fiducia.
Costituiscono motivi di incompatibilità:
a) aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) avere subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art.
492 del T.U., di cui al D.Leg.vo n. 297/94, per il personale della scuola, e
dall'art. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari.
Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia
avvenuta la riabilitazione di cui all'art. 501 del citato T.U. n. 297/94, non
costituiscono impedimento all'eventuale nomina;
d) ricoprire cariche politiche o sindacali;
e) essere parenti o affini entro il quarto grado di uno o più
concorrenti (art. 433, T.U. n. 297/94).
Le domande di partecipazione alle
commissioni esaminatrici vanno indirizzate al Direttore dell'Ufficio scolastico
regionale della sede di servizio. Per il personale in quiescenza la sede di
servizio è l'ultima ottenuta.
Nella domanda gli interessati debbono
indicare i propri dati anagrafici, la sede di servizio, la titolarità
dell'insegnamento, il titolo preferenziale, l'assenza di incompatibilità
e l'eventuale decorrenza del collocamento a riposo. Essi dovranno, altresì,
dichiarare se intendano rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio, ai
fini della corresponsione del compenso previsto dall'art. 404 del T.U., di cui
al D.lg.vo n. 297/1994.
I Dirigenti scolastici e gli Ispettori
tecnici invieranno le istanze direttamente al competente Direttore dell'Ufficio
scolastico regionale, che verificherà l'assenza di eventuali impedimenti;
i docenti universitari e i docenti di ogni ordine e grado le invieranno tramite,
rispettivamente, il Rettore e il Dirigente scolastico, i quali, in calce, esprimeranno
il proprio motivato parere.
Le SS.LL. fisseranno, con proprio
decreto, il termine di scadenza della presentazione delle domande e, in base
al numero e alla provenienza delle medesime, la sede in cui si svolgeranno le
prove concorsuali, dandone tempestiva diffusione mediante affissione all'albo
degli Uffici scolastici periferici, via INTRANET e INTERNET, secondo le indicazioni
che saranno fornite al riguardo dal Sistema informativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COSENTINO