Circolare
ministeriale 23 febbraio 2004, n. 26
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Prot. n. 372
Ai Capi Dipartimenti
- LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici centrali - LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali - LORO SEDI
e p.c.
Al Gabinetto - SEDE
Ai Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di TRENTO
All' Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente scolastico per la Scuola delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2004/2005.
1) PREMESSA
L'articolo
26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'amministrazione
scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi
con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici
e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento
unità, determinato con decreto interministeriale n.30 del 9 febbraio
1999, del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il personale che presenta
domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare
la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata
prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non può
essere inferiore a due anni. Per l'individuazione delle funzioni attraverso
cui si esprime l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione alle
esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
- area di sostegno e supporto alla didattica , in relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo ecc.);
- area di supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio ecc.);
- area di sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti, attività complementari e integrative);
- area di raccordo interistituzionale (rapporti scuola lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio);
- area gestionale
e organizzativa, compreso il supporto informatico (organizzazione degli organi
collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).
2) CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE
E PERIFERICA
Il contingente
di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la realizzazione dei compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, è fissato in complessive
500 unità.
Il suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale e agli
Uffici scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità e
di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare
n.71 del 13 aprile 2001, che ad ogni buon fine, si allega alla presente (allegato
1).
Con separato provvedimento il contingente assegnato ai Dipartimenti viene ripartito
tra gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti stessi,
così come definiti con D.P.R. 11 agosto 2003, n.319, concernente il "Regolamento
di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca".
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro
volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni territoriali
definite con proprio atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.P.R. 347/2000,
assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro
la cui assegnazione non scade il 31/8/2004.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Dipartimenti,
le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici scolastici regionali, in
base al numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione
alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza
scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle aree di utilizzazione
del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale
e della durata dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli uffici entro
il giorno 8 aprile 2004. Al fine di favorire la capillare pubblicazione
delle suddette procedure, ogni ufficio invia con e-mail all'indirizzo della
Direzione Generale per la comunicazione (comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it)
una copia di essi, per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet
di questo Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza
dall'anno scolastico 2004/2005, devono essere inviate all'ufficio centrale o
regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito
dallo stesso ufficio e comunque non oltre il giorno 8 maggio 2004.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome,
luogo e data di nascita;
b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
d) data di immissione in ruolo.
In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.
Può essere
formulata domanda, da parte degli interessati, a un solo ufficio centrale o
regionale.
A tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto al propria responsabilità,
in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga
richiesta presso altro ufficio centrale o regionale, nonché di aver superato
il periodo di prova. Le domande prive di tali indicazioni, ovvero indirizzate
genericamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
non sono prese in considerazione.
4) VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
- spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia.
La tipologia dei
titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ripartita in tre
aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che
dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie,
dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse
di studio; titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli,
prodotti multimediali, altri lavori originali; titoli professionali:
incarichi svolti all'interno dell'amministrazione dell' istruzione, dell'università
e della ricerca e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione,
ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono
coinvolti Università, I.N.D.I.R.E, I.N.VAL.S.I., I.R.R.E., centri di
ricerca e formazione, ecc.
L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita
presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati e un
colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del
candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta
una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che,
in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso
della qualificazione richiesta.
5) COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il personale da
collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato
in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti
è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni
di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del
servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge
28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000,
n.306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento
fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari
all'atto del provvedimento. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni
dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore
a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita
della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma
8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26 della legge 23
dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o
della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili,
secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale
integrativa in materia di mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale
per i Dirigenti scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005 sono
adottati, anche per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale competente in relazione, rispettivamente,
alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento
fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato
fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi
personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà
la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte
dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
6) DISPOSIZIONI FINALI
Gli uffici al termine
di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, una relazione sull'attività
svolta dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura di comunicare
le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità del
docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di appartenenza.
Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione comunicando agli
uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul
sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo