Circolare ministeriale 24 marzo 2004, n. 37
Dipartimento per l'Istruzione - Uffici di supporto e collaborazione con il Capo
Dipartimento
Ufficio II
prot. n. 613/DIP/U02
Allo scopo di garantire
il corretto e puntuale svolgimento delle operazioni finalizzate al regolare
inizio dell'anno scolastico 2004/2005, è necessario che codesti Uffici
e i dipendenti Csa provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione
e all'assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente relativo
al citato anno scolastico. Ciò in coerenza con le innovazioni introdotte
dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, nonché con quanto previsto dalla legge
n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e dalla legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).
Le suddette operazioni, come è noto, costituiscono adempimento preliminare
rispetto alla gestione delle fasi e allo svolgimento delle procedure relative
alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico.
Nell'ottica suindicata si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale
da assumere di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. E' appena il caso di far presente
che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni
che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da
parte dei citati organi.
Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l'attenzione
delle SS.LL. sui contenuti della circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad
oggetto "decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni".
In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni
organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL.
procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva
competenza, sulla base delle conformazioni delle scuole e degli attuali assetti,
della consistenza delle platee scolastiche, nonché dei criteri indicati
dalle disposizioni vigenti, come richiamate nella suddetta bozza di decreto
interministeriale.
Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in casi di necessità,
compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità.
Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle
allegate al testo della richiamata bozza di decreto e facenti parte integrante
dello stesso. Tali consistenze sono state rideterminate rispetto a quelle relative
agli organici di diritto dell'anno scolastico 2003/2004, tenendo conto del numero
degli alunni risultanti dall'organico di fatto, dell'entità previsionale
della popolazione scolastica riferita all'anno 2004/2005, dall'andamento delle
serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle
situazioni di cui è menzione nell'art. 1, comma 1, della suddetta bozza
di decreto.
Con specifico riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune realtà
particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori
e correttivi che hanno parzialmente temperato l'incidenza del decremento delle
platee scolastiche.
In funzione del ridimensionamento previsto dalla legge n. 448/2001, sono stati
applicati i seguenti criteri:
per la scuola primaria: sono state apportate contenute e proporzionali
riduzioni della dotazione di organico funzionale in quelle province che presentavano
quote più consistenti di detto organico;
per l'istruzione secondaria: ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute nell'art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002,
rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre attualmente costituite
con un orario di insegnamento inferiore; ulteriori precisazioni e indicazioni
in merito sono fornite nel paragrafo relativo all'istruzione secondaria di I
e II grado;
per il sostegno: l'organico di diritto rimane confermato nei limiti
della dotazione organica fissata nel decorso anno scolastico; la quota di organico
aggiuntiva è stata invece rideterminata sulla base del rapporto 1/138
(come previsto dalla legge n. 449/1997) con opportuni temperamenti.
La bozza del citato decreto interministeriale reca in allegato anche la tabella
B1, contenente il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte
alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della
scuola primaria e all'introduzione in forma generalizzata dell'insegnamento
della lingua inglese. L'assegnazione dei posti è stata effettuata tenendo
a riferimento i dati comunicati dalle SS.LL., sulla cui base è stato
possibile prevedere l'aumento del numero delle classi.
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici
Le SS.LL. cureranno direttamente e con la collaborazione dei responsabili dei
Csa territorialmente competenti, l'organizzazione e il buon funzionamento degli
Uffici preposti alle rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando
che, in relazione all'importanza e alla complessità degli adempimenti,
il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze tecniche
e della necessaria esperienza.
Premesso che le citate istituzioni scolastiche hanno già provveduto a
trasmettere al Sistema informativo i dati propedeutici alla determinazione degli
organici in termini di alunni e classi, si rappresenta l'esigenza che tali dati
siano opportunamente verificati, esaminati e validati dalle SS.LL.
Le SS.LL. medesime, pertanto, una volta effettuati i necessari controlli, anche
con la collaborazione dei dirigenti scolastici, col riscontro delle serie storiche
relative all'andamento della scolarità degli ultimi anni, provvederanno,
apportate le eventuali variazioni, a rendere definitivi i dati, dandone formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
Circa i criteri di definizione degli organici, si richiama quanto stabilito
dal decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002, dal decreto interministeriale
concernente le dotazioni organiche dell'anno scolastico 2003/2004, che ha previsto
alcune modifiche per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge
n. 289/2002, nonché dalla più volte citata bozza di decreto interministeriale
recante talune modifiche in funzione degli obiettivi di contenimento della spesa
fissati dalla legge n. 448/2001.
Come già evidenziato con la circolare n. 29 del 5 marzo 2004, e come
sarà precisato in maniera più puntuale nei paragrafi successivi
relativi ai singoli ambiti di scolarità, le articolazioni orarie del
nuovo ordinamento introdotte con il decreto legislativo n. 59/2004 sono sostanzialmente
corrispondenti, per l'anno scolastico 2004/2005, a quelle dell'ordinamento previgente.
Ne consegue, pertanto, che, per la determinazione degli organici, sono confermati,
per il prossimo anno scolastico, i criteri che attualmente presiedono alla formazione
delle classi ed alla determinazione delle cattedre e dei posti.
Scuola dell'infanzia
Nessuna modifica viene apportata, per la scuola dell'infanzia, ai criteri fissati
dal decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per
l'anno scolastico 2003/2004, stante la sostanziale corrispondenza tra le quantità
orarie previste dalla previgente normativa e quelle fissate dal decreto legislativo
n. 59/2004.
Al fine, poi, di corrispondere alle avvertite esigenze delle famiglie e di ridurre
gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, in vista di una programmata
generalizzazione del servizio, vengono recepiti nell'organico di diritto di
ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per
il corrente anno scolastico. Eventuali ulteriori incrementi delle dotazioni
organiche derivanti dall'applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge
n. 53/2003 e dal decreto legislativo n. 59/2004 in materia di anticipi, saranno
realizzati in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di
fatto, a conclusione della fase negoziale attivata in funzione della sperimentazione
di nuove professionalità e modalità organizzative. Pertanto, solo
dopo l'acquisizione degli esiti della citata fase negoziale, si darà
corso, ove possibile, alla pratica degli anticipi. Sempre in sede di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, si valuterà, anche
attraverso confronti e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti,
se ricorrano le condizioni per l'istituzione di ulteriori sezioni e posti, in
relazione a specifiche, particolari esigenze debitamente motivate dalle SS.LL.
Scuola primaria
Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all'articolo 7, commi
1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive
dell'orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99
ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e
al dopo-mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.
Per le ragioni già rappresentate con la circolare n. 29/2004, per il
prossimo anno scolastico le consistenze orarie per lo svolgimento delle attività
didattiche rimangono fissate per ciascuna classe in 30 ore settimanali, comprendenti
27 ore obbligatorie e tre ore facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie
per la scuola. Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto
il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua
espansione massima, è pari a 10 ore settimanali, anch'esse rientranti
a pieno titolo nelle complessive consistenze di organico.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per l'anno scolastico
2004/2005, in base a quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto legislativo
n. 59/2004, rimane confermato il numero dei posti complessivamente funzionanti
a livello nazionale e regionale nell'anno in corso per le attività di
tempo pieno; numero che non può subire deroghe e che le SS.LL. provvederanno
a ripartire in ambito provinciale e tra le singole istituzioni scolastiche.
Con l'occasione si chiarisce che è consentita l'organizzazione del tempo
scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non
venga superato il contingente di posti assegnato.
In dipendenza di quanto sopra, attesa la corrispondenza, per l'anno scolastico
2004/2005, tra gli assetti e le quantità orarie previsti dal più
volte menzionato decreto legislativo n. 59/2004 e quelli vigenti nel corrente
anno scolastico, rimane applicata, per il citato anno 2004/2005, la normativa
che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative
quantità nella scuola primaria.
Per quel che concerne lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime
e nelle seconde classi, si precisa che il fabbisogno di posti e di ore va quantificato
in organico di diritto, e non più, come è avvenuto nell'anno scolastico
2003/2004, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di
fatto.
Anche per l'insegnamento della lingua straniera, con riguardo all'individuazione
delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di
posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per
l'anno scolastico in corso.
Premesso che in tutte le prime classi dovrà essere impartito l'insegnamento
della lingua inglese, nelle classi nelle quali nell'anno scolastico 2003/2004
è stato praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese,
si proseguirà nello studio di tale lingua.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente
dall'insegnante di classe in possesso dei requisiti richiesti; in subordine
attendono a tale compito gli altri insegnanti facenti parte dell'organico di
istituto nel quadro dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Solo in
via residuale possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti,
in ragione, di regola, di uno ogni 6 o 7 classi, purché per ciascuno
di essi si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
Istruzione secondaria di I grado
Il decreto legislativo prevede (articolo 10, comma 1) un orario obbligatorio
annuale di lezioni nella scuola secondaria di I grado di 891 ore, al quale si
aggiunge quello destinato ad insegnamenti ed attività facoltative opzionali,
quantificato in 198 ore annue (articolo 10, comma 2).
Agli orari sopracitati, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo
dei posti funzionanti nell'anno scolastico in corso, di cui all'articolo 15
del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa
e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue
(sino mediamente a 7 ore settimanali).
Tale previsione si applica, limitatamente all'anno scolastico 2004/2005, alle
sole prime classi. Per l'anno 2004/2005, tenuto conto di quanto previsto dagli
articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati, anche per le
prime classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal D.P.R. 14
maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, e il numero dei posti
istituiti, per l'anno 2003/2004, per le attività di tempo prolungato.
In coerenza con quanto sopra, gli insegnamenti, le attività facoltative
opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati
entro il limite delle risorse di organico assegnate, e il numero dei posti di
tempo prolungato non potrà superare, a livello nazionale e regionale,
in totale quello attivato nell'anno scolastico 2003/2004. Analogamente a quanto
previsto per la scuola primaria è consentita l'organizzazione del tempo
scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non
venga superato il contingente di posti assegnato.
Con riferimento poi all'incidenza delle Indicazioni nazionali di cui al più
volte citato decreto legislativo sugli attuali quadri-orario di talune discipline,
si osserva quanto segue:
a) Lingue comunitarie
E' opportuno premettere che l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà
solo le prime classi e non anche le seconde e le terze alle quali si applicherà
l'ordinamento previgente. Ciò posto, in sede di determinazione dell'organico
di diritto, si terrà conto della sola lingua straniera già autorizzata
in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate nel corrente
anno scolastico con riferimento a ciascuna classe. Restano, poi, confermate
le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua
straniera. Una volta quantificato il reale fabbisogno legato allo studio dell'altra
lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con riferimento sia alle
suddette sperimentazioni, sia all'eventuale utilizzo di docenti aventi titolo,
si procederà alla rilevazione e alla copertura delle residue necessità
nell'ambito dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto
e nelle operazioni di utilizzazione e di nuove nomine per il prossimo anno scolastico.
b) Educazione tecnica
In via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso secondo
quanto stabilito dall'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2004, i
docenti di educazione tecnica saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia
nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "Matematica, scienze
e tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste
per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati
negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese
quelle relative all'informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze
professionali possedute. Tanto anche in previsione della costituzione di un'area
della tecnologia.
Ad ogni buon fine, con riferimento ai predetti docenti, si fa riserva di ulteriori
indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti da effettuare nelle
sedi competenti.
c) Strumento musicale
Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato
sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con
il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il Piano dell'offerta
formativa, nell'ambito delle consistenze dell'organico di diritto e del monte
ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali.
In tale logica sono stati già forniti chiarimenti alle scuole e sono
state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo
di studio. Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si confermano
per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti,
secondo la normativa previgente.
Si precisa, infine, che la bozza di decreto interministeriale, più volte
citata, prevede che per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle
di lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento
avvenga dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo
la normale procedura. La riconduzione a 18 ore avverrà attraverso l'utilizzo
degli spezzoni residui, presenti nella scuola complessivamente intesa (sia sede
centrale che sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario
esterne.
Istruzione secondaria di II grado
Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado vengono
confermate le innovazioni introdotte al decreto interministeriale relativo alla
determinazione degli organici dell'anno scolastico 2003/2004 con un'unica modifica
riferita all'articolazione delle prime classi.
Le conferme pertanto riguardano:
la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario
inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà
dell'insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle sole classi
di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004.
Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (Finanziaria
2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni
di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite
tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità
rimane subordinata all'avvenuto completamento sino a 18 ore dell'orario delle
cattedre interne.
I posti acquisiti al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare le titolarità,
non sono disponibili per le operazioni di mobilità;
la costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata,
sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso,
per la quale si richiede, analogamente a quanto disposto nell'a.s. 2003/2004
e in deroga al comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. n. 331/1998, un numero minimo
di 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell'11 aprile 2003, per gli istituti
di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate
possono essere consentiti, nell'ambito del contingente dei posti assegnato alle
SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora
ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
E' consentita, al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa, la
costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di
studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente
non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza sia costituito
da almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per
la costituzione di una prima classe, il competente consiglio di istituto stabilisce
i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della
stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di
chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo
o la "sperimentazione" richiesti.
Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse
e l'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi,
il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.
Si ritiene, infine, di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi
indirizzi di studio, non potrà comunque comportare incremento del numero
dei posti complessivamente assegnati.
Educazione degli adulti
Per quanto concerne i Centri territoriali permanenti, le relative consistenze
di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni
dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004. Ciò anche in
previsione di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della
materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche
da parte delle SS.LL., volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione
all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.
Adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto
Per quanto riguarda l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di
fatto, la legge 22/11/2002, n. 268 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art.
3, 1° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici,
nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto:
possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili
nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto
nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi;
sono tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il
numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più
rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998.
Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto e
la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta
e razionale gestione delle risorse, nonché per il regolare avvio dell'anno
scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui
sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli
organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza,
avendo cura di tenere in debito conto la serie storica dei flussi di scolarità,
delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti
e le aree di riferimento e le variabili che influiscono sulla consistenza delle
platee scolastiche.
E' appena il caso di far presente che la possibilità da parte dei dirigenti
scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001,
non costituisce un'operazione ordinaria ma riveste carattere eccezionale e deve
rivelarsi assolutamente indispensabile per far fronte ad eventuali incrementi
di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Tale
adempimento deve essere formalizzato con provvedimento motivato da comunicare
tempestivamente ai Csa di riferimento e alle SS.LL. medesime per i seguiti di
competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
Si ricorda, altresì, che l'accorpamento delle classi, allorché
il numero degli alunni accertato nella fase di adeguamento dell'organico di
diritto alle situazioni di fatto risulti inferiore alle previsioni, si configura
come un'operazione obbligatoria per i dirigenti scolastici e per gliUffici competenti.
Si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di un'attenta gestione
del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione
scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte il mantenimento di
classi ingiustificatamente sottodimensionate, dall'altra la formazione di un
numero di classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto. Sulle
situazioni sopraccennate le SS.LL. vorranno esercitare ogni doverosa azione
di vigilanza e di controllo nell'ottica del rigoroso rispetto della normativa
vigente e di una oculata razionalizzazione delle risorse.
Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di
sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche
in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni. La stessa legge Finanziaria
n. 289/2002 dispone, inoltre, che la necessità di istituire posti di
sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore regionale
che provvede alle necessarie autorizzazioni.
Verifiche e monitoraggio
Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre di un quadro sempre chiaro e
aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto
impiego delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno
un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione
degli organici. In relazione a tale esigenza i medesimi Uffici cureranno, in
particolare, il monitoraggio delle attività di avvio dell'anno scolastico,
vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che
gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti
delle effettive necessità.
Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione dell'apposita
struttura costituita nell'anno decorso, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento
(n. fax 0658492848 - e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione
Generale del Personale della Scuola (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it)
il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del
dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell'intento di raccordare
l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito
e funzionante presso questo Dipartimento.
Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo