Circolare ministeriale 22 aprile 2004, n. 46
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio XII
Prot.7882/ORD/U012-C/Ac5
All'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema dell'istruzione
All'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
Agli Istituti regionali di ricerca educativa
e, p.c.: Al Dipartimento
per l'istruzione
Al Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
Agli Uffici scolastici regionali
Ai Collegi dei revisori dei conti dell'INVALSI, dell'INDIRE e degli IRRE - LORO
SEDI
Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165-art.24, comma 3.
Com'è noto a codesti
Enti, a norma dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la retribuzione spettante ai dirigenti dello Stato" remunera anche qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione
e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza". Sono esclusi gli incarichi semplicemente autorizzati non rientranti,
quindi, nelle ipotesi di cui sopra (direttiva del Ministro del Dipartimento
della Funzione pubblica 1° marzo 2000).
La decorrenza e i termini di applicazione di detta normativa, nonché
le relative modalità di versamento dei compensi dovuti, sono stati individuati
in maniera differenziata a seconda della diversa qualifica dirigenziale rivestita
dai soggetti interessati.
In particolare, per i dirigenti di I fascia incaricati della direzione di Uffici
dirigenziali di livello generale, in quanto già muniti di regolare contratto,
il criterio della onnicomprensività del trattamento economico è
stato reso operativo a decorrere dal 1° luglio 2000.
Per gli altri dirigenti, qualora non sia stata definita la relativa contrattazione
integrativa entro il 30 giugno 2002, la disciplina del trattamento economico
onnicomprensivo ha trovato applicazione dal 1° luglio 2002, per effetto
della legge n.448 del 28 dicembre 2001( legge finanziaria 2002).
I compensi da corrispondere al predetto personale dirigenziale dalle decorrenze
sopra descritte, rientranti nel regime di onnicomprensività, devono essere
versati in appositi capitoli del bilancio al lordo degli oneri a carico dello
Stato, con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni
territorialmente competenti.
Di quanto sopra codesti Enti sono stati, peraltro, già dettagliatamente
informati di volta in volta con le comunicazioni di questa Amministrazione n.
167 del 20 giugno 2000, n.18869 del 7 dicembre 2001 e n.415 dell'11 gennaio
2002.
Con la presente, si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che i riferimenti
normativi concernenti la remunerazione degli incarichi aggiuntivi assunti dai
dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art.24 del decreto legislativo
n.165 del 2001, trovano applicazione anche per i dirigenti scolastici.
Tuttavia, la disciplina specifica dell'onnicomprensività del trattamento
economico della dirigenza scolastica si rinviene nell'art. 26 del contratto
nazionale collettivo di lavoro -Area V - stipulato in data 1° marzo 2002,
che è divenuto operativo dal 23 settembre 2002, data di sottoscrizione
del relativo contratto integrativo nazionale.
Per quanto concerne l'individuazione delle tipologie dei diversi incarichi aggiuntivi
specificati nell'art. 26 del predetto CCNL, si fa espresso rinvio al contenuto
della stessa norma ed alle circolari esplicative eventualmente emanate in materia
dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio.
Tali Uffici, pertanto, qualora non avessero già provveduto, sono pregati
di inviare la predetta circolare anche ai rispettivi Enti vigilati per renderli
edotti delle indicazioni operative e delle modalità di versamento nell'apposito
capitolo di bilancio delle somme dovute per l'incarico svolto dai dirigenti
scolastici.
Gli Uffici scolastici regionali per il Lazio e per la Toscana sono, inoltre,
pregati di inviare copia di detta circolare, rispettivamente, all'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione e all'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa.
Con l'occasione, si ritiene opportuno precisare che i gettoni di presenza spettanti
ai componenti degli organi di codesti Enti, per la loro natura non indennitaria
ma di sostanziale reintegrazione delle spesse connesse all'epletamento dell'incarico,
non rientrano nel regime dell'onnicomprensività e, pertanto, possono
essere corrisposti direttamente ai dirigenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli