Circolare ministeriale 6 luglio 2004, n. 54
Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca - Dipartimento per lIstruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento . Ufficio 4
Prot. N. 1432/DIP/U04
Ai Direttori Generali Regionali - LORO SEDI
OGGETTO: Anno scolastico 2004/2005 - adeguamento dellorganico di diritto alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni ed indicazioni finalizzate alladeguamento, per lanno scolastico 2004/2005, degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Si segnala lesigenza di provvedere con ogni possibile sollecitudine allattivazione degli adempimenti previsti dalla circolare in questione, in considerazione del fatto che gli stessi sono propedeutici allo svolgimento delle operazioni di avvio dellanno scolastico (sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato).
Anche ai fini delladeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, va ribadita lesigenza di attualizzare e rendere coerenti gli interventi da porre in essere col nuovo impianto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, che ha definito le norme generali relative alla scuola dellinfanzia e al primo ciclo di istruzione. Del pari sono fatte salve le eventuali modifiche e variazioni conseguenti agli esiti della contrattazione ex art. 43 del CCNL del 24 luglio 2003.
Perché le SS.LL. possano disporre di un quadro sistematico ed organico delle disposizioni emanate in funzione dellavvio dellanno scolastico 2004/2005 -disposizioni rispetto alle quali gli adempimenti qui indicati si pongono in una linea di continuità - e per ogni utile riferimento, si richiamano i seguenti atti:
Circolare n. 2 del 13.1.2004, avente ad oggetto .iscrizioni nella scuola dellinfanzia e alle classi di ogni ordine e grado nella.s. 2004/2005 . Domande di ammissione agli esami per la.s. 2003/2004;
Circolare n. 29 del 5.3.2004, recante indicazioni e istruzioni in ordine allapplicazione di taluni punti e profili rilevanti del Decreto legislativo n.59/2004;
Circolare n. 37 del 24.3.2004, concernente le .dotazioni organiche del personale docente per lanno scolastico 2004/2005 . trasmissione schema di decreto interministeriale;
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 25 giugno 2004, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per la.s. 2004/2005;
Circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004, concernente lo studio delle due lingue comunitarie nella prima classe della scuola secondaria di I grado.
1. Formazione delle classi
Come si è avuto modo di far presente in altre occasioni, la puntuale e corretta determinazione e formazione delle classi e dei posti assume un.importanza fondamentale nella gestione dellampio e articolato quadro delle attività finalizzate allavvio del nuovo anno scolastico.
Da quanto sopra consegue lesigenza di costituire le classi e i posti con lapporto e la collaborazione di tutti i soggetti, gli organi e i livelli istituzionali a vario titolo competenti e coinvolti, e nel rispetto di criteri che rispondano a requisiti di stabilità dei corsi di studio sia nellimmediato che in prospettiva.
Giova premettere che la normativa vigente stabilisce che si deve procedere allesatta definizione del numero delle classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di predisposizione degli organici di diritto.
Da ciò discende che eventuali interventi di modifica degli organici di diritto configurano operazioni intese a di realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un effettivo adeguamento alle esigenze reali della scuola, assicurandone la funzionalità. In tale ottica, in sede di elaborazione degli organici di diritto questo Ministero si è adoperato perché le relative consistenze fossero conformate alle effettive necessità ed avessero carattere di definitività; a tal fine sono stati contenuti al massimo gli interventi di dimensionamento previsti dalla relazione tecnica allegata alla legge n. 448/2001.
Fermo restando quanto sopra, nellipotesi in cui in sede di determinazione dellorganico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. sulla formazione degli organici dei docenti per lanno scolastico 2004/2005), le SS.LL., su segnalazione ampiamente motivata da parte dei dirigenti scolastici, nonché effettuati gli opportuni riscontri, potranno autorizzare i predetti dirigenti a rideterminare le classi in base ai requisiti previsti dalle citate disposizioni. Analogamente, le SS.LL. medesime, sempre a seguito di puntuali riscontri, autorizzeranno i citati dirigenti scolastici a conformare le classi secondo quanto previsto dal D.I. n. 141/99 (concernente le classi con alunni diversamente abili).
In ossequio a tale logica, anche la possibilità concessa ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dellart. 3 della legge n. 333/2001, non configura un.operazione di ordinaria gestione, ma un adempimento necessario per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti allatto della determinazione dellorganico di diritto e non iscritti presso altra istituzione scolastica statale. Si richiama la particolare attenzione sullesigenza che tale operazione sia formalizzata con provvedimento motivato, da comunicare alle SS.LL. col mezzo più celere per lesame e le verifiche di competenza.
Lautorizzazione da parte delle SS.LL. al funzionamento di nuove classi, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui al DM 331/98, e lattivazione da parte dei dirigenti scolastici di nuove classi, ai sensi della legge 333/2001, non possono comunque prescindere da una attenta analisi, per ciascuna istituzione scolastica, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee o imprecise e di evitare che, con linizio delle lezioni, la consistenza effettiva degli alunni non corrisponda alla previsione e determini aggravi per lerario; aggravi dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto, a norma delle vigenti disposizioni.
A tale ultimo riguardo, si richiama il disposto dellarticolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede lobbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dellorganico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione degli organici di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Nonostante i ripetuti inviti di questo Ufficio ad una vigilanza attenta e puntuale, si è avuto modo di rilevare che nellanno scolastico 2003/04 tale fenomeno si è verificato in maniera diffusa, con evidente pregiudizio oltre che per lerario anche per la stabilità delle posizioni di servizio del personale docente.
In conformità di quanto previsto dallart. 6, comma 1 del decreto interministeriale concernente gli organici del personale docente per lanno scolastico 2004/2005, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, qualora ricorrano situazioni debitamente motivate, possono essere mantenute, in via eccezionale, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
Anche leventuale istituzione di nuove classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98.
Si ribadisce quanto già rappresentato con la C.M. n.37/2004, in ordine alla necessità che i nulla osta alleventuale trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi dellart. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
Perché gli interventi di adeguamento dellorganico di diritto alle situazioni di fatto rispondano ad effettive, inderogabili necessità e non determinino ingiustificati aggravi allerario, le SS.LL. disporranno lattivazione di ogni utile iniziativa (riunioni di servizio, verifiche mirate, dirette interlocuzioni con i responsabili delle istituzioni scolastiche interessate, ecc.) finalizzata ad un puntuale e meticoloso esame dei singoli casi e verificheranno che laggiornamento dei dati da trasmettere al Sistema Informativo avvenga in maniera puntuale e costante.
In ottemperanza a quanto disposto dall. art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici, una volta effettuato il riscontro da parte delle SS.LL., comunicheranno, entro il 10 luglio p.v., ai competenti CSA le variazioni del numero delle classi, nonché il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione allinterno della stessa istituzione scolastica. Leventuale formazione di nuove classi, successivamente alla predetta data del 10 luglio, configura ipotesi del tutto eccezionale.
Per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto.
E. appena il caso di far presente che il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti in conformità di quanto previsto dalla legge 268/2002 devono essere tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v., comunicati oltre che al Sistema Informativo, anche a questo Ufficio, utilizzando lallegato modello A, da restituire, debitamente compilato, via e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it o al fax 06 58492848.
Le SS.LL. vorranno, altresì, invitare le istituzioni scolastiche ad effettuare, con linizio delle lezioni, una puntuale e attenta verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione del numero degli alunni effettivamente frequentanti rispetto alle previsioni dellorganico di diritto e/o agli eventuali adeguamenti, e a comunicare i relativi esiti al Sistema Informativo.
Si ritiene di dover richiamare ancora una volta lattenzione sullimportanza di tale adempimento, ai fini delleffettuazione delle necessarie verifiche, richieste, tra laltro, dal Ministero delleconomia.
Si raccomanda di vigilare direttamente e assiduamente a che non si ripetano casi, purtroppo ricorrenti nella.s. 2003/2004, di mancata revisione o di erroneo aggiornamento delle consistenze effettive degli alunni da parte di numerose istituzioni scolastiche.
Ai sensi dellart. 3, comma 2 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche negli assetti e nella composizione delle cattedre costituite in organico di diritto. Fermo restando quanto sopra, il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare lorario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui il titolare stesso presta servizio. Ovviamente la modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione, nellorganico di diritto, dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che scaturiscono da eventuale costituzione di nuove classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati in sede di determinazione dellorganico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dallart. 3 del citato contratto collettivo nazionale integrativo.
Nei casi di variazioni in diminuzione del numero delle classi, il personale docente eventualmente soprannumerario, a norma dellart. 5, comma 8 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per lanno scolastico 2004/2005, viene impiegato allinterno della scuola o, solo a domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra laltro, ad una esigenza di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di inizio dellanno scolastico.
2. Scuola dellinfanzia . risorse disponibili ed eventuale applicazione dellistituto degli anticipi
Si premette che la scuola dellinfanzia non ha carattere obbligatorio e che, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui allart. 3, comma 1, della legge n.333/01.
Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero non comportano lautomatico accoglimento delle stesse e, pertanto, non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero sezioni e dei posti. In relazione a quanto sopra, eventuali richieste di attivazione di nuove sezioni e di ulteriori posti, debitamente motivate, debbono essere sottoposte dalle SS.LL.
allesame di questo Ministero, che, dal canto suo, valuterà gli interventi possibili, compatibilmente con le risorse disponibili.
Come già fatto presente con la circolare n.37/2004, concernente lelaborazione degli organici di diritto, si ribadisce lintendimento di questo Ministero di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, nellambito di una programmata generalizzazione del servizio. Ovviamente lapplicazione di tale criterio risulta strettamente connessa alla eventuale applicazione dellistituto degli anticipi, previsto dal decreto legislativo n.59/2004 (artt. 2 e 12).
Al riguardo è opportuno precisare che è in corso di attivazione la fase negoziale in funzione della sperimentazione di nuove figure professionali e modalità organizzative riferite allattuazione, per la.s. 2004/2005, degli anticipi nella scuola dellinfanzia. Sarà cura di questo Ufficio, pertanto, qualora la succitata fase negoziale dovesse concludersi positivamente e in tempo utile rispetto allinizio dellanno scolastico, adottare le conseguenti determinazioni e procedere all. assegnazione delle risorse disponibili, per dare corso, sia pure con la necessaria gradualità e alle condizioni previste dalla C.M. n.29/2004 paragrafo -1.1 anticipi iscrizioni - allistituto delle frequenze anticipate.
3. Scuola primaria . studio generalizzato della lingua straniera
Com.è noto, con il D.I. concernente la determinazione delle dotazioni organiche per la.s. 2004/2005, è stato assegnato in organico di diritto il contingente di posti necessario per assicurare lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime e seconde classi della scuola primaria.
Da quanto sopra consegue che, nel prossimo anno scolastico, in tutte le prime classi dovrà essere impartito linsegnamento della lingua inglese, mentre, nelle classi successive alle prime, nelle quali nella.s. 2003/2004 è stato impartito linsegnamento di una lingua straniera diversa dallinglese, sarà possibile proseguire con lo studio della stessa lingua.
Per far fronte alle esigenze connesse allinsegnamento della lingua straniera, saranno impiegati prioritariamente gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti specializzati), anche in relazione a quanto disposto dallart. 22, comma 5, della legge n. 448/2001.
Le Istituzioni scolastiche valuteranno la possibilità, nella loro autonomia, di adottare ogni utile iniziativa e soluzione di carattere organizzativo intesa ad ottimizzare limpiego delle risorse, in modo da impegnare in tale insegnamento gli altri docenti facenti parte dellorganico di istituto, in possesso dei requisiti richiesti. Solo in via residuale potranno essere istituiti posti da destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando lesigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti interi, concorreranno a formare linsieme delle disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomine, propedeutiche allavvio dellanno scolastico.
Con riferimento al .tempo pieno. si ribadisce che, in base a quanto previsto dallart. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004, rimane confermato, per lanno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e regionale nellanno scolastico 2003/2004, senza alcuna possibilità di deroga.
4. Scuola secondaria di I grado
In conformità di quanto previsto dalle norme transitorie di cui allart. 14 del decreto legislativo n.59/04, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nell. intero corso di studi, dalla.s. 2006/07, mentre per la.s. 2004/2005 troverà applicazione limitatamente alle classi prime.
Come più volte si è avuto modo di precisare, per la scuola secondaria di I grado, le dotazioni organiche sono state determinate sulla base della normativa di cui al DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
Circa le attività di tempo prolungato, si precisa che, ai sensi dellart. 15 del decreto legislativo n. 59/04, il numero dei posti non potrà superare, per la.s. 2004/2005, a livello nazionale e a livello regionale, il totale dei posti funzionanti nella.s. 2003/2004, senza possibilità di deroga.
In coerenza con quanto sopra, le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad assicurare
gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attribuite.
Nellambito del quadro normativo e dellassetto ordinamentale e strutturale sopraccennato, ai sensi dellart. 14, comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in via transitoria e fino allemanazione dellapposito regolamento governativo, devono adottare limpianto pedagogico, didattico ed organizzativo di cui alla Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati (allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nellallegato D.
Si ritiene di dover precisare che dalladeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai nuovi piani di studio, di cui allart. 14, comma 4, del D.L.vo n.59/04, non potranno derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni
nazionali, le istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 14, comma 5 del citato D.L.vo n.59/04, assicureranno il completamento dell. orario, nel limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola, e utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno impiegati nella scuola stessa per iniziative di arricchimento dellofferta formativa, fatto salvo lobbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie ( art.6 del CCNI sulle utilizzazioni).
Si fa presente che le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative allavvio dellanno scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti si precisa quanto segue:
a) lingue comunitarie
Com.è noto, nella.s. 2004/2005, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è stata determinata tenendo conto della sola lingua insegnata in ciascun corso, secondo le consistenze orarie stabilite dal citato DPR n.782/82. Tali consistenze comprendono le articolazioni orarie del .tempo normale. e quelle relative al tempo prolungato; a tali articolazioni si aggiungono, ove praticate, quelle relative alla sperimentazione della seconda lingua straniera, corrispondenti a tre ore per classe.
Da quanto sopra deriva che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto e costituisce un contingente a parte, da tenere distinto dalle dotazioni organiche fissate con il D.I. relativo agli organici di diritto.
Per la quantificazione del numero delle ore da assegnare allinsegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua) e per limpiego del personale docente incaricato a tempo indeterminato, si rinvia a quanto previsto sullo specifico argomento dal CCNI e dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004; in particolare si fa riferimento allart. 6 del CCNI ed al paragrafo 16 della citata circolare prot. n 1383.
Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi dell. eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi dati ed elementi conoscitivi, in conformità di quanto anticipato nella circolare relativa allinsegnamento delle lingue straniere.
A completamento della predetta rilevazione, la SS.LL. vorranno poi curare lelaborazione e la trasmissione dei dati di cui all.unito modello B, da restituire, debitamente compilato, entro il 10 settembre p.v., mediante posta elettronica allindirizzo dpst.staff.uff2@istruzione.it ovvero al numero di fax 06 58492848.
b) Educazione tecnica
In attesa della revisione delle classi di concorso (in conformità di quanto stabilito dallart. 14, comma 6 del decreto legislativo n.59/2004) e nella prospettiva della costituzione di un.area tecnologica, i docenti saranno assegnati allinsegnamento di tecnologia nel quadro dellarea disciplinare matematica, scienze e tecnologia. Com.è noto, in base alle Indicazioni nazionali, lorario di insegnamento di tecnologia non risulta corrispondente al monte ore relativo allinsegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e successive modifiche. Pertanto, i docenti di educazione tecnica interessati da eventuali riduzioni completeranno lorario di cattedra sia con ore di insegnamento della stessa materia comunque disponibili nellambito della scuola, sia, ai sensi dellart. 14 comma 5, del D.L.vo 59/2004, con ore di attività facoltative opzionali (comprensive anche delle attività laboratoriali ed informatiche).
Qualora i citati completamenti non risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa scuola per iniziative di arricchimento dellofferta formativa, salvo lobbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Si fa presente che i posti costituiti con le ore di insegnamento di educazione tecnica
comunque disponibili nellambito della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le operazioni relative allavvio dellanno scolastico.
c) Strumento Musicale
Anche per tale insegnamento sono stati confermati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche secondo la previgente normativa. Pertanto nulla è innovato rispetto al decorso anno scolastico.
Si ricorda che in sede di adeguamento dellorganico di diritto alle situazioni di fatto non è consentita lattivazione di nuovi posti relativi allo studio dello strumento musicale.
5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II grado
Come è noto, in applicazione dellart.35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore allorario obbligatorio di insegnamento, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, .anche mediante lindividuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, lunitarietà dellinsegnamento di ciascuna disciplina.
Tale operazione è stata posta in essere solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con lestensione anche alle cattedre orario esterne.
In relazione a quanto sopra, si precisa che i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dellart. 4 del decreto interministeriale sugli organici per lanno 2004/2005, eventualmente resesi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione.
Nel caso, invece, che detti posti, al termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari stessi.
Qualora si riveli necessario per il miglior funzionamento dei servizi scolastici, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno lopportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione e, ove possibile, aggiungendo quelle ore che consentano, entro il limite delle 18 ore, di assicurare una migliore funzionalità della cattedra.
6. Posti di sostegno
Si intendono tuttora applicabili le disposizioni vigenti nell. anno scolastico 2003/2004 per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti in situazione di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di esame presso gli organi competenti. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui allart. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Così come disposto dallart. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, compete poi alle SS.LL. ladozione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni. A tale fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali, sopravvenute esigenze di posti in deroga siano motivatamente e tempestivamente rappresentate a codesti Uffici.
Tenuto conto del continuo e consistente aumento del numero dei posti di sostegno registrato negli ultimi anni, le SS.LL. vorranno seguire direttamente, con la massima attenzione, gli adempimenti di cui al comma 7 del citato articolo 35, verificando che siano state opportunamente valutate, in relazione al numero degli alunni e alla gravità dell.handicap, le soluzioni organizzative e lentità delle risorse professionali disponibili nelle scuole interessate.
Anche con riguardo alla materia del sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni disabili e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di rendere edotto il Ministero delleconomia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali variazioni del numero di posti e di ore che si rendessero necessarie.
7. Esoneri e semiesoneri dallinsegnamento
Ai sensi dellart. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) che ha modificato i parametri di cui allart. 459 del decreto legislativo n. 297/94, può essere disposto lesonero o il semiesonero dallinsegnamento nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dallart. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si precisa che lespressione .plessi di qualunque ordine di scuola., contenuta nel comma 4 dell. art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità per le operazioni di inizio dellanno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto alleffettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA.
8. Centri Territoriali Permanenti
In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nellorganico di diritto non potrà subire incrementi di posti complessivamente istituiti a livello provinciale se non nel caso di assegnazione di docenti in esubero non diversamente utilizzabili.
9. Progetti
Le SS.LL. potranno assegnare risorse orarie indispensabili per la prosecuzione dei progetti, nel limite dei posti utilizzati nella.s. 2003/2004, a condizione che i progetti stessi siano di riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità, debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
10. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.
Si ribadisce che dovrà, comunque essere assicurato prioritariamente il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com.è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione.
11. Personale ATA
Si richiama lattenzione delle SS.LL. sulla circostanza che la possibilità di istituire nuovi posti nelle situazioni di fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste dei dirigenti scolastici si riferiscano a scostamenti dell. organico di diritto eccedenti rispetto alle quantità previste per la costituzione dei posti ai sensi del decreto interministeriale relativo agli organici per lanno scolastico 2004/2005 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare adeguatamente sulla base di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione.
Lart. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto, a decorrere dal 1 settembre 2003, la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza. Lassegnazione della titolarità al predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda degli interessati hanno comportato, in numerose scuola e con specifico riferimento ai collaboratori scolastici, la concentrazione di più unità di personale inidoneo.
In relazione alle difficoltà derivanti da tale concentrazione alla puntuale erogazione del servizio, questo Ministero, nel decorso anno, demandò alle SS.LL. il compito di valutare se ricorressero la condizioni atte a giustificare contenuti incrementi di posti, tenendo conto anche della presenza di personale destinatario di contratti di appalto per i lavori di pulizia. A tale fine fu predisposta apposita tabella recante gli incrementi di posti di cui le SS.LL. potevano disporre.
Ciò premesso, nella previsione che il fenomeno sopraccennato possa ripetersi anche nella.s. 2004/2005, è stato riservato, come da tabella C allegata, un contingente di posti da utilizzare per le stesse finalità. Detto contingente è stato incrementato di ulteriori posti (determinanti in base alla percentuale di riduzione attuata) per far fronte alle difficoltà operative derivanti dal contenimento dellorganico previsto dalla legge n. 289/2002. Rimane ovviamente ferma, come per la.s. 2004/2005, la possibilità per detto personale di chiedere lutilizzazione in altra istituzione scolastica.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque .figure uniche. e, per qualsiasi motivo, non si possa procedere all.utilizzazione degli interessati in altro profilo, eventuali difficoltà nellerogazione del servizio dovranno essere rappresentate allo scrivente per le valutazioni di consequenziali.
* * *
Al fine di consentire il monitoraggio, per lintero arco dellanno scolastico, delle consistenze degli alunni e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali lesatta quantificazione delle platee scolastiche e delle risorse occorrenti, comunicando a questo Ministero e al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro preciso riguardante le situazioni e le dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché gli effetti che ne derivano sul numero e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo il gestore del sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to - Pasquale Capo .
Ministero dellistruzione, dell.Università e della Ricerca
Dipartimento per listruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento . Ufficio 4
Mod. A
RILEVAZIONE CLASSI AUTORIZZATE/ACCORPATE NELLA SITUAZIONE DI FATTO
2. ANNO SCOLASTICO 2004/2005
Regione ______________________________
Classi autorizzate
D.M.331/98
Classi autorizzate
ex lege 333/01
Classi accorpate
ex lege 268/02
Provincia infanzia Primaria I grado II grado Primaria I grado II grado infanzia Primaria I grado II
grado
TOTALI
IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE
Mod. B
LINGUE COMUNITARIE NELLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Rilevazione utilizzo docenti e ore impiegate
Regione ______________________________
Su lingua di titolarità a completamento
cattedra
Su entrambe le lingue comunitarie Ore aggiuntive allorario
obbligatorio fino ad un massimo di
6
Provincia Totale docenti
utilizzati
Totale ore
impiegate
Totale docenti
utilizzati
Totale ore II lingua
impiegate
Totale docenti
utilizzati
Totale ore
impiegate
TOTALI
IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE
cm54_04.doc
PERSONALE ATA TABELLA C
Concentrazione collaboratori scolastici inidonei e ulteriori posti
Anno Scolastico 2004/2005
Regione Provincia Collaboratori Scolastici
inidonei per istituto
Totale scuole
interessate
Totale posti Ulteriori
posti
Totale
generale
ABRUZZO CHIETI 2 1
ABRUZZO TERAMO 2 1
ABRUZZO TOTALE 2 1 2 3
BASILICATA MATERA 2 2
BASILICATA POTENZA 3 1
BASILICATA TOTALE 3 2 4 6
CALABRIA REGGIO CALABRIA 2 1
CALABRIA TOTALE 1 1 4 5
CAMPANIA SALERNO 2 1
CAMPANIA TOTALE 1 1 4 5
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 2 7
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 3 1
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 4 3
EMILIA ROMAGNA FORLI' 3 1
EMILIA ROMAGNA MODENA 2 1
EMILIA ROMAGNA PIACENZA 2 3
EMILIA ROMAGNA PIACENZA 4 1
EMILIA ROMAGNA RAVENNA 2 4
EMILIA ROMAGNA RAVENNA 4 1
EMILIA ROMAGNA REGGIO EMILIA 2 5
EMILIA ROMAGNA RIMINI 2 2
EMILIA ROMAGNA RIMINI 3 2
EMILIA ROMAGNA TOTALE 31 20 2 22
FRIULI-VENEZIA G. PORDENONE 2 3
FRIULI-VENEZIA G. PORDENONE 5 1
CRITERI PER LASSEGNAZIONE DEI
POSTI:
FRIULI-VENEZIA G. TRIESTE 2 9
Scuole con
FRIULI-VENEZIA G. TRIESTE 3 4
! 2 idonei - 0.5 posti
FRIULI-VENEZIA G. TRIESTE 4 4
! 3/4idonei - 1 posto
FRIULI-VENEZIA G. TRIESTE 5 3
! 5/7idonei - 2 posti
FRIULI-VENEZIA G. TRIESTE 7 1
! 8/9 idonei - 3 posti
FRIULI-VENEZIA G. TRIESTE 8 1
Con arrotondamento al valore superiore
FRIULI-VENEZIA G. UDINE 2 6
cm54_04.doc
FRIULI-VENEZIA G. UDINE 3 1
FRIULI-VENEZIA G. UDINE 4 2
FRIULI-VENEZIA G. UDINE 5 1
FRIULI-VENEZIA G. TOTALE 36 35 2 37
LAZIO LATINA 2 1
LAZIO ROMA 2 7
LAZIO ROMA 3 1
LAZIO ROMA 4 1
LAZIO TOTALE 10 6 4 10
LIGURIA IMPERIA 2 7
LIGURIA IMPERIA 3 2
LIGURIA TOTALE 9 6 3 9
LOMBARDIA BERGAMO 2 1
LOMBARDIA BRESCIA 2 14
LOMBARDIA BRESCIA 3 5
LOMBARDIA BRESCIA 4 1
LOMBARDIA BRESCIA 5 1
LOMBARDIA LECCO 2 2
LOMBARDIA MANTOVA 2 1
LOMBARDIA MILANO 2 26
LOMBARDIA MILANO 3 11
LOMBARDIA MILANO 4 9
LOMBARDIA MILANO 5 3
LOMBARDIA MILANO 6 1
LOMBARDIA MILANO 7 1
LOMBARDIA MILANO 9 1
LOMBARDIA TOTALE 77 63 3 66
MARCHE TOTALE
3 3
PIEMONTE VERBANO-CUSIO-OSSOLA 2 1
PIEMONTE VERCELLI 2 1
PIEMONTE TOTALE 2 1 1 2
PUGLIA BARI 2 15
PUGLIA BARI 3 4
PUGLIA BRINDISI 2 1
PUGLIA LECCE 2 2
PUGLIA TARANTO 2 1
PUGLIA TOTALE 23 14 3 19
SARDEGNA TOTALE
5 5
SICILIA ENNA 2 4
cm54_04.doc
SICILIA ENNA 3 1
SICILIA PALERMO 2 15
SICILIA PALERMO 3 6
SICILIA PALERMO 4 2
SICILIA PALERMO 5 2
SICILIA TRAPANI 2 3
SICILIA TOTALE 33 24 3 27
TOSCANA AREZZO 2 10
TOSCANA AREZZO 3 5
TOSCANA AREZZO 4 1
TOSCANA FIRENZE 2 13
TOSCANA FIRENZE 3 6
TOSCANA FIRENZE 5 2
TOSCANA GROSSETO 2 1
TOSCANA LIVORNO 3 1
TOSCANA LIVORNO 4 1
TOSCANA LIVORNO 5 1
TOSCANA LUCCA 2 1
TOSCANA PISTOIA 2 5
TOSCANA PISTOIA 4 1
TOSCANA PRATO 2 3
TOSCANA PRATO 3 1
TOSCANA SIENA 2 4
TOSCANA SIENA 3 2
TOSCANA SIENA 4 1
TOSCANA TOTALE 59 44 2 46
UMBRIA PERUGIA 2 6
UMBRIA TERNI 2 2
UMBRIA TERNI 3 1
UMBRIA TOTALE 9 5 2 7
VENETO PADOVA 2 1
VENETO TREVISO 2 1
VENETO VENEZIA 2 2
VENETO VERONA 2 2
VENETO VERONA 4 1
VENETO TOTALE 7 4 3 7
TOTALE 303 227 50 277