Circolare ministeriale 29 ottobre 2004, n. 79


DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VII

Prot. 15580

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO-TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI - LORO SEDI

e p.c.
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA - BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALIT LADINE - BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI - BOLZANO TRENTO

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005 - Presentazione della domanda.

A chiarimento della C.M. n.77, prot.15269 del 22-10-2004, si precisa che la necessit di presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato, prevista dall'art.3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323 per i candidati esterni entro il 30 novembre, deve intendersi riferita anche ai candidati interni con l'osservanza del medesimo termine.
In tal modo, tra l'altro, viene agevolato il compito delle scuole e dei Direttori Generali regionali nel prefigurare le commissioni di esame, subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, limitatamente a casi gravi e documentati motivi, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare la domanda al dirigente scolastico.
Si precisa,altres, che il suddetto termine di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami, sempre che, come dispone l'art.2, comma 1, del D.P.R. n.323/1998, siano stati valutati in sede di scrutinio finale.
La disposizione, di cui alla C.M. n.2 del 13-1-2004, concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2004/2005, secondo la quale gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, , di conseguenza, caducata.
Con l'occasione, si fa presente che nella predetta C.M. n.77/2004, titolo "Costituzione delle commissioni di esame", terzultimo capoverso, l'indicazione "O.M. n. 9 del 21-2-2004" dovuta a mero errore materiale; la citazione corretta : "O.M. n. 21 del 9-2-2004".

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli