Circolare ministeriale 2 dicembre 2004, n. 84
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII
Prot. 16963/ORD/U08/C/Ac5
All'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
All'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
Agli Istituti regionali di ricerca educativa
e,p.c.: Al Capo di Gabinetto
Al Capo del Dipartimento per l'istruzione
Alla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali
Alla Direzione Generale per il personale della scuola
Alla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Agli Uffici scolastici regionali
Ai Collegi dei revisori dei conti dell'INVALSI, dell'INDIRE e degli IRRE - LORO SEDI
Oggetto: Problematiche connesse all'onnicomprensivit del trattamento economico spettante ai dirigenti.
La disciplina di cui all'art.24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente l'onnicomprensivit del trattamento economico spettante ai dirigenti, stata gi trattata dalla Scrivente con varie circolari rivolte a codesti Enti, l'ultima delle quali la n. 46 del 22 aprile 2004.
Al riguardo, tuttavia, si ritenuto opportuno porre un apposito quesito all'Ufficio Ruolo Unico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri su talune problematiche attinenti all'applicazione della predetta normativa nei confronti dei dirigenti e dei professori universitari nominati quali componenti degli organi dell'INVALSI dell'INDIRE e degli IRRE.
In particolare erano sorti dubbi circa le modalit di corresponsione dei compensi spettanti ai:
a. professori universitari nominati su designazione o in rappresentanza dell'Amministrazione (INVALSI; INDIRE; IRRE);
b. presidenti degli Istituti regionali di ricerca (IRRE) appartenenti alla dirigenza o alla categoria dei docenti universitari.
Il predetto Ufficio del Dipartimento della Funzione Pubblica, recentemente, ha fornito il proprio orientamento precisando che, per quanto concerne il punto di cui alla lettera a) sopraindicato, la categoria dei professori universitari deve ritenersi sottratta al regime previsto dall'art.24 del gi citato decreto legislativo n.165/2001.
Le motivazioni risiedono nell'espressa previsione dell'art.3 della stessa legge che, nell'individuare le categorie di personale escluse dalla privatizzazione, stabilisce che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformit ai principi dell'autonomia universitaria.
N, d'altro lato, il DPR 382/1980, che regola lo stato giuridico ed economico dei docenti universitari, prevede alcuna equiparazione del predetto personale universitario alla dirigenza, sia pure ai fini delle disposizioni di cui trattasi.
Gli eventuali problemi interpretativi relativi all'applicazione del regime dell'onnicomprensivit ai compensi derivanti dallo svolgimento di incarichi quali componenti di organi presso gli Enti vigilati devono, pertanto, intendersi riferiti esclusivamente alla dirigenza, ferme restando le disposizioni previste al riguardo dai regolamenti dei singoli Atenei.
In relazione al punto di cui alla lettera b), concernente l'ipotesi del dirigente designato dall'Amministrazione di appartenenza quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'IRRE ed eletto Presidente in seno a questo, deve ritenersi che anche l'indennit di carica per l'esercizio di tale funzione rientri nell'ambito di applicazione del principio di onnicomprensivit in quanto, comunque, derivante dall'atto di designazione e, quindi, collegata alla rappresentanza di interessi della stessa Amministrazione.
Si invitano, pertanto, codesti Enti a voler tener conto delle sopracitate indicazioni in occasione della corresponsione dell'indennit di carica ai dirigenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli