Circolare ministeriale 3 dicembre 2004, n. 85
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Prot. n. 17005
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali - LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di BOLZANO
All'Intendente scolastico per le Scuole in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente scolastico per le Scuole delle localit ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
Ai Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto - SEDE
All'Ufficio legislativo - SEDE
Oggetto: Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.
Premessa
La valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo d'istruzione e nell'ambito dei principi, delle norme e degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (di cui agli allegati B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che, come noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del I ciclo di istruzione.
In effetti il citato decreto legislativo con le annesse Indicazioni nazionali, in coerenza con i motivi ispiratori della riforma, con le finalit del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione e in particolare con l'obiettivo della personalizzazione dei percorsi formativi dell'alunno, reca importanti innovazioni con riguardo sia alla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione delle competenze acquisite.
In tale ottica il menzionato provvedimento prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo in materia di valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre, potenziando le fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, artt. 4, 8, 10 e 17).
L'avvio della riforma del primo ciclo d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche con l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno, le cui premesse gi dato rinvenire nella normativa concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che, com' noto, prefigura il passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati.
Con la presente nota si vogliono offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di valutazione.
Si tratta, pertanto, di dare un'impostazione complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire con carattere di gradualit, processualit e flessibilit, che trover compiuta definizione con la messa a regime della riforma e con l'assestamento delle linee portanti dell'impianto del nuovo sistema di valutazione.
A. Evoluzione del quadro normativo
Prima di soffermarsi sugli aspetti e i profili pi rilevanti del nuovo processo di valutazione, si ritiene opportuno, per completezza espositiva e per comodit di consultazione, fornire una ricostruzione del relativo quadro normativo, indicandone le linee evolutive.
a. L'art. 144 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola elementare con previsione della scheda personale di valutazione e dell'attestato con giudizio finale, stato abrogato dall'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Il menzionato art. 144 prevedeva, altres, la competenza del Ministero dell'Istruzione nel definire "le modalit, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie", nonch nel predisporre i modelli di scheda e di attestato. Modalit e criteri che, in forza dell'autonomia, rientrano ora nelle attribuzioni delle istituzioni scolastiche.
b. L'art. 177 del Testo Unico summenzionato (decreto legislativo n. 297/1994) che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola media e prevedeva la scheda personale di valutazione e l'attestato con giudizio finale, stato abrogato dall'art. 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Tale abrogazione ha andamento processuale, nel senso che divenuta operativa a decorrere dal corrente anno scolastico per la prima classe della scuola secondaria di I grado e sar estesa contestualmente all'applicazione del nuovo ordinamento alle classi successive. Come noto, il suddetto art. 177 poneva a carico del Ministero la predisposizione dei modelli di scheda e di attestato.
c. L'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilit di individuare le modalit e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo, altres, che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale". Il disposto del citato art. 4 va ora considerato e integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.
d. L'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 275/1999 assegna, tra l'altro, al Ministro dell'istruzione il compito della definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. Anche tale disposto va riconsiderato e integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.
e. L'art. 10, comma 3 del citato D.P.R. n. 275/1999 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, di nuovi modelli per le certificazioni, indicanti le conoscenze, le competenze, le capacit acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attivit realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate. Tale disposizione va ora contestualizzata e raccordata con la nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.
f. Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'quipe pedagogica (docenti responsabili delle attivit educative e didattiche previste dai piani di studio):
g. Le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola primaria e le Indicazioni Nazionali per la scuola secondaria di I grado, rispettivamente allegati B e C al decreto legislativo n. 59/2004, di cui sono parte integrante, prevedono la elaborazione e realizzazione del portfolio delle competenze individuali recante un'apposita sezione dedicata alla valutazione dell'alunno.
In sintesi, dal quadro normativo su esposto emerge con chiarezza un rafforzamento del ruolo e della responsabilit delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.
Tenendo a riferimento il citato assetto normativo, l'Amministrazione ora impegnata a sostenere e adeguare la valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando con gradualit e flessibilit il passaggio dal vecchio al nuovo sistema valutativo, in un'ottica di valorizzazione e potenziamento dell'autonomia scolastica, e fornendo indicazioni, suggerimenti, esempi di modelli, ecc.
B. Obiettivi e contenuti della valutazione, certificazione delle competenze
In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione degli alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunit e occasioni per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli.
Le aree di rilevazione delle conoscenze e delle abilit acquisite sono quelle riferite alle discipline e alle educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, nonch quelle relative alle attivit opzionali.
Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale:
1. Gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilit individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unit di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica dell'quipe dei docenti, dagli Osa (obiettivi specifici di apprendimento) delle Indicazioni nazionali.
2. Il comportamento dell'alunno: viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalit di partecipazione alla comunit educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacit di relazione con gli altri, ecc.
Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche e i docenti nel delicato compito di pervenire, nella loro autonomia, ad un'efficace valutazione dei propri alunni, nel rispetto delle finalit generali del nuovo sistema di istruzione, vengono individuate, a titolo esemplificativo, alcune specie di abilit desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle Indicazioni Nazionali, che, poste in correlazione con le conoscenze, anch'esse desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento, possono costituire la base di riferimento per la rilevazione dei livelli di apprendimento.
Per la scuola primaria tali esempi sono riportati nell'allegato A e per la scuola secondaria di I grado nell'allegato B.
Le conoscenze e le abilit acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali che formano oggetto della certificazione delle competenze, come momento conclusivo della valutazione complessiva degli effetti e dei risultati ottenuti.
Per i docenti delle prime classi della scuola primaria pu costituire un utile riferimento, nella fase iniziale di valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza rilevati al termine del percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente la documentazione predisposta dalle scuole dell'infanzia con la collaborazione delle famiglie, soprattutto per la parte concernente il processo educativo, il grado di autonomia personale, il profilo educativo delle bambine e dei bambini.
Si fa riserva di fornire puntuali indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze pi significative realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma.
Si ritiene opportuno precisare che la valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze, anche ai fini dei passaggi alle classi e ai periodi successivi, spetta ai soli docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni (cfr. commi 1 e 2 degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 59/2004). Invece gli insegnanti o gli esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di attivit aggiuntive, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, contribuiscono alla valutazione secondo modalit e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni scolastiche.
C. Strumenti per la valutazione
1. Scheda personale dell'alunno - Come prima accennato, per la scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di I grado sono stati abrogati i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, gi in precedenza utilizzati.
Rimangono invece in vigore transitoriamente i citati modelli per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.
A tale riguardo, questo Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni.
Ad ogni buon conto, con l'intento di facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del precedente modello di scheda e di attestato, se ne riporta in allegato la copia conforme (mod. 1 per la scheda personale e mod. 2 per l'insegnamento della religione cattolica).
Per quanto attiene invece alle classi della scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, possono, con i necessari adattamenti e con i vincoli riferiti agli apprendimenti e al comportamento (cfr. precedente paragrafo B), predisporre una scheda personale dell'alunno, ispirandosi al precedente modello ministeriale, oppure elaborando modelli diversamente impostati.
Per facilitare il passaggio al nuovo sistema valutativo e alle relative procedure, questo Ministero, a sostegno della autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta aperta a modifiche e integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche medesime, oltre all'elencazione degli esempi di abilit/conoscenze per ogni area disciplinare di cui agli allegati A e B, taluni esempi di scheda personale dell'alunno (allegato C per la scuola primaria e allegato D per la scuola secondaria di I grado).
Resta ferma, ovviamente, la piena autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di abilit/conoscenze e dei modelli di scheda indicati.
La valutazione periodica dell'alunno viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal collegio dei docenti.
Le valutazioni periodica e annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati, avendo a riferimento altres il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione.
Al fine di garantire sistematicit e oggettivit in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa, indispensabile che le forme espressive della valutazione siano comuni a tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta l'esigenza che le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).
E' appena il caso di rilevare che la valutazione nella sue diverse fasi di gestione e di attuazione, quale momento significativo del perseguimento delle finalit formative di ogni alunno, deve scaturire dalla collegialit dei componenti dell'quipe pedagogica, ed pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle attivit educative e didattiche previste dai piani di studio collegialmente definiti.
Quanto alla scheda personale dell'alunno, la stessa pu essere allegata al portfolio delle competenze oppure farne parte strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla valutazione.
2. Portfolio delle competenze individuali - Le Indicazioni nazionali (allegati B e C al decreto n. 59/2004) prevedono che il percorso scolastico di ciascun alunno sia accompagnato da un apposito strumento di documentazione dei processi formativi - Portfolio delle competenze individuali - che si articola in due sezioni, una dedicata all'orientamento e l'altra alla valutazione dell'alunno.
In questa fase di avvio del processo di riforma l'attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti valutativi, anzich a quelli, non meno importanti, relativi all'orientamento che, come noto, sono volti ad assicurare un percorso didattico caratterizzato dalla continuit educativa.
Ferme restando le varie funzioni del Portfolio previste dalle Indicazioni nazionali, ai fini della valutazione degli apprendimenti e del comportamento, si ritiene utile fornire alcuni elementi chiarificatori.
In prima applicazione opportuno che la strutturazione e l'utilizzo del Portfolio siano improntati ad un'ampia gamma di soluzioni e alla massima flessibilit, in modo da proporsi come efficace supporto all'azione educativa e agli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun alunno.
D'altra parte, l'esperienza realizzata nel corrente anno scolastico potr consentire di affinare e qualificare l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto e partecipato delle scuole.
Nella strutturazione e nell'utilizzo del portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma determinazione delle singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di ispirarsi a criteri di funzionalit ed essenzialit, anche per non gravare i docenti di adempimenti formali aggiuntivi.
La cura della sezione relativa alla valutazione rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti titolari delle attivit educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati (articoli 8 e 11 dello stesso decreto).
In questa prospettiva opportuno ricordare che il portfolio documenta il processo di apprendimento di ciascun alunno, nonch gli elementi di rilievo del comportamento, anche mediante annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi delineati nei Piani di studio personalizzati.
Le annotazioni significative dei processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono alla organica e formale valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla scheda personale e da comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto delle regole sulla riservatezza.
3. Attestato finale - L'esigenza di documentare formalmente gli esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo itinerario formativo, resta confermata anche nel nuovo scenario valutativo determinato dalla riforma.
Le istituzioni scolastiche potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale, riportandolo nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale modello pu essere mutuato da quello ministeriale utilizzato nel precedente ordinamento e gi incluso nella stessa scheda personale dell'alunno.
4. Certificazione - Questo Ministero si riserva, anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma nel pregresso anno scolastico e nell'anno in corso, di offrire modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilit acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attivit realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate (art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999).
5. Altri documenti di valutazione - I registri di classe e il registro/giornale dell'insegnante, attualmente in uso, saranno opportunamente adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra richiamati e secondo criteri di funzionalit e di essenzialit.
D. Scrutini, non ammissione alla classe successiva, validazione dell'anno ed esami
sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale.
In sede di scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso periodo didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno.
In presenza di particolari situazioni di criticit, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilit di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004). Tale decisione viene assunta con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno e negli altri atti significativi del suo percorso scolastico.
Per la scuola primaria l'eventuale non ammissione viene decisa all'unanimit da parte dei docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivit educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il dettato dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297/1994) che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi al parere del consiglio di interclasse.
Per la scuola secondaria di I grado l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali e motivati sopra richiamati, adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti e alle attivit educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.
Si rammenta che l'ammissione agli scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado condizionata, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, alla verifica della validit dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.
In conformit di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2004 circa l'unit del I ciclo d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al termine dell'intero percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare, come anticipato dalla circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, gi dal corrente anno scolastico non viene pi effettuato.
Nulla innovato per quanto riguarda la valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano ad applicarsi le norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e successive modificazioni.
E. Esame di idoneit alla classe successiva
La materia degli esami di idoneit disciplinata dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneit per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria. La sessione di esami unica e viene sostenuta presso la scuola statale o paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di studi.
In considerazione del fatto che il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado non avviene pi per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di idoneit per la frequenza del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado.
Le iscrizioni agli esami di idoneit per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di et.
Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneit e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.
Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Per l'ammissione alle classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni provenienti da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di idoneit. Possono chiedere di sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di et e che abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, nonch i candidati che abbiano conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. per una efficace attuazione delle indicazioni di cui trattasi.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli