Decreto ministeriale 24 marzo 2004, n.35
Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola
Prot. n. 437
Elenchi Provinciali ad Esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. Profilo professionale di "Addetto alle aziende agrarie"
Vista la legge 3.5.1999,
n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999, n.107;
Visto il d.l.vo 28.2.2000, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7.4.2000, n. 82, con particolare riferimento all'art.4, comma 1;
Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430 "regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario
ai sensi dell'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24.1.2001 n. 19
Visto il D.M. 19.4.2001, n. 75, in particolare la formulazione degli
elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola
per il quadriennio normativo 2002-2005,pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale 14.8.2003, n.188 ed in particolare l'allegata Tabella B - Requisiti
culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA -
Considerato che per il profilo professionale di "addetto alle aziende
agrarie" non può più applicarsi la particolare procedura di reclutamento
ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.b del DPR 30.10.1996, n. 693, in quanto il
possesso del solo diploma della scuola media non è sufficiente per accedere
al suddetto profilo;
Accertato che il richiamato CCNL richiede per l'accesso al profilo professionale
di addetto alle aziende agrarie i medesimi titoli culturali per il profilo professionale
di guardarobiere, diversificando solo nella specificità della qualifica
professionale;
Considerato, quindi, che i criteri ed i valori espressi nella tabella
di valutazione dei titoli per il profilo di guardarobiere, di cui alla Tabella
A/3 allegata al D.M. 13.12.2000, n. 430, sono anche riconducibili al profilo
professionale di addetto alle aziende agrarie;
Ritenuto, pertanto, la necessità di allineare le procedure di
reclutamento per il profilo di addetto alle aziende agrarie agli altri profili
professionali del personale ATA, già disciplinate con D.M. 19.4.2001,
n. 75, integrando in tal senso il predetto D.M.
DECRETA:
Art. 1
Requisiti di ammissione per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento
1.1 Per essere inseriti
negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende
agrarie occorre produrre apposita domanda di inserimento, con conseguente valutazione
dell'insieme dei titoli posseduti. Hanno titolo a produrre domanda di inserimento
coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio,
anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale.
Tutto il personale di cui al presente comma, per ottenere l'inserimento nelle
graduatorie di istituto (successivo art. 4 del presente decreto), deve comunque
produrre apposita domanda (scheda B/2).
1.2 Il servizio di cui al precedente comma 1 deve essere stato prestato
in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con
lo Stato. Ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane
all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli
Affari Esteri , è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
1.3 Il servizio prestato a part-time è computato per intero ai
fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento ;ai fini del punteggio è
valutato in proporzione alla quota di prestazione.
1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono
essere posseduti alla data di scadenza della domanda di inserimento.
1.5 I candidati per produrre validamente domanda di inserimento devono,
altresì, essere in possesso del titolo di studio prescritto dal CCNL
del comparto scuola per il quadriennio 2002-2005, pubblicato nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale 14.8.2003, n. 188:
- Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica;
b) diploma di qualifica professionale specifica.
1.6 Per coloro che hanno prestato il servizio richiesto per l'inserimento
negli elenchi ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie si prescinde dal
possesso dei titoli di cui al precedente punto 1.5.
1.7 Gli attestati
di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, devono
essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel
piano di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresì, in possesso dei requisiti
generali di accesso al pubblico impiego:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso
le regioni e gli enti locali;
4. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela
contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5. per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare
nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996);
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994,
n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica
Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento
con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18.1.1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo
di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
1.9 Coloro che conseguono l'inserimento nelle graduatorie permanenti
per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo) sono cancellati dagli elenchi
di seconda fascia di circolo e di istituto per le supplenze, relative al medesimo
profilo professionale, in cui siano inseriti.
Art.
2
Termini
di presentazione della domanda di inserimento
-Autorità Scolastica cui produrre la domanda-
2.1 La
domanda di inserimento (All. A1) deve essere prodotta entro il termine perentorio
di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso
all'albo degli Uffici scolastici regionali e contestualmente all'albo del Centro
Servizi Amministrativi di ciascuna provincia nonché pubblicato sul sito
internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
all'indirizzo "www. istruzione.it", sezione reclutamento, e sulla rete intranet.
2.2 La domanda di inserimento deve essere prodotta in un'unica provincia
a scelta del candidato, a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente
decreto e deve essere inoltrata esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi
della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale
richiesto.
2.3 La domanda di inserimento , indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale
cui è affidato l'incarico di curare lo svolgimento della procedura, può
essere presentata, a mano, direttamente al Centro Servizi Amministrativi del
capoluogo della provincia prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure, spedida
al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo della provincia prescelta con
raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro
della domanda, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
2.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche
delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette
Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art.
3
Formulazione
della domanda di inserimento e relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice riempiendo l'allegata scheda (all. A1 ed eventualmente A2), liberamente riproducibile:
il cognome e il nome
la data e il luogo di nascita
il codice fiscale
la residenza
il Centro Servizi Amministrativi cui la domanda è rivolta
il profilo professionale nei cui elenchi provinciali per le supplenze il candidato intende essere inserito.
3.2 La domanda deve
essere datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve, inoltre, indicare il possesso dei
requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento
di cui al precedente art. 1.
3.4 Il candidato deve inoltre specificare nella domanda i titoli di cui
chiede la valutazione ai fini del punteggio (ALL. B); delle preferenze e/o delle
riserve (ALL. C).
3.5L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art. 1 -
comma 9 - punto 4 deve essere documentata mediante certificato medico rilasciato
dalla competente autorità sanitaria al momento dell'assunzione.
3.6 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, i requisiti per
l'inserimento negli elenchi ad esaurimento, nonché i titoli di cultura,
di servizio, di preferenza, di riserva possono essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità;
di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale
in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato; di certificazione
per riferimento a documenti già in possesso dell'Ufficio Scolastico Provinciale
cui è rivolta la domanda, purchè siano fornite tutte le indicazioni
necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate
dalla competente autorità amministrativa. In tale ultimo caso i servizi
scolastici devono essere certificati dalla competente autorità della
scuola in cui sono stati prestati.
3.7 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni
false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione
dalla procedura di cui al presente decreto per tutte le graduatorie o elenchi
di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti
e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del
D. L.vo 28.12.2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.
L'Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle autodichiarazioni
e delle autocertificazioni.
3.8 E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata in forma
incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante
un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
3.9 L'allegata scheda A1, compiutamente formulata nelle parti che il
candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è
valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità
per quanto in essa rappresentato dal candidato.
Art.
4
Domanda
di inserimento nelle graduatorie di circolo o d'Istituto per le supplenze temporanee
da parte di coloro che chiedono l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento
4.1 Coloro
che hanno titolo ad essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento
per il profilo professionale di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere
l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo
o di istituto per il conferimento delle supplenze.
4.2 Contestualmente alla compilazione della domanda di inserimento negli
elenchi di cui al presente decreto i candidati che desiderano essere inseriti
anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze
temporanee della medesima ed unica provincia debbono compilare l'apposita scheda
(all. A2).
4.3 Possono essere indicate complessivamente non più di trenta
istituzioni scolastiche per il profilo professionale di cui al presente decreto.
4.4 Tutti gli aspiranti sono inclusi secondo la graduazione derivante
dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nel
corrispondente elenco provinciale al esaurimento.
4.5 L'inserimento nelle graduatorie per le supplenze temporanee e le
relative assunzioni avverranno secondo quanto stabilito dagli artt.6 e 7 del
"Regolamento Supplenze" approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 nonché
dalle relative norme attuative che saranno emanate.
Art.
5
Inammissibilità
della domanda
Esclusione della procedura
5.1 Sono
inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate
al di fuori del termine indicato nel precedente art. 2 - comma 1, nonchè
le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato
o la procedura o il profilo professionale cui sono riferite.
5.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in più provincie;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente art. 1;
c) non abbiano integrato la domanda nel termine perentorio di cui al precedente
art. 3, comma 8;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni
o autocertificazioni false.
5.3 La produzione di domande in più province comporta, oltre alla
esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutti gli elenchi
provinciali ad esaurimento richiesti e la decadenza dalle correlate graduatorie
di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee.
5.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni
false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione
dalla procedura di cui al presente decreto, nonché la decadenza dalle
correlate graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee in
cui il candidato sia inserito e comportano, inoltre, le sanzioni penali come
prescritto dagli artt.75 e 76 del DL.vo 28.12.2000,n.443,pubblicato nella G.U.n.42
del 20.2.20001.
Art.
6
Ricorsi
6.1 Avverso
i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità
della domanda o viene disposta l'esclusione è ammesso ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica oppure ricorso
giurisdizionale al TARentro 60 giorni.Avverso la graduatoria provvisoria può
essere prodotto reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione.
6.2 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali
l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
6.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore
Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
6.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti
di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle
more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla
procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
6.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto
del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.
Art.
7
Formazione
degli elenchi provinciali ad esaurimento
7.1 Gli
elenchi provinciali ad esaurimento sono formulati a cura dell'autorità
competente, assegnando le preferenze e le riserve di cui all' allegato C e i
punteggi, per l'insieme dei titoli dal candidato prodotti e/o dichiarati di
cui all'allegato B, secondo i criteri e i valori espressi nella Tabella di valutazione
dei titoli per il profilo di guardarobiere di cui alla Tabella A/3 allegata
al D.M. 13.12.2000, n. 430.
7.2 In applicazione del presente decreto la citata tabella A/3 riporterà
la dizione "addetto alle aziende agrarie" laddove è riportata la dizione
"guardarobiere" o "aiutante guardarobiere".
7.3 Tutti i candidati sono inseriti nell'elenco provinciale ad esaurimento
secondo il punteggio complessivo decrescente e con l'indicazione delle eventuali
preferenze e/o riserve.
Art.
8
Assunzione
e rapporto di lavoro
8.1 Le
supplenze annuali e le supplenze fino al termine dell'attività didattica
sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti
di cui all'art. 554 del D. L.vo 297/94 che ne faranno richiesta nel quadro della
relativa procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente collocati
negli elenchi di cui al presente decreto secondo l'ordine di graduazione, tenendo
conto delle preferenze e delle riserve di cui all'allegata scheda (A1).
8.2 I candidati, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole
con insegnamento in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, debbono
possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal
possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con
insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
8.3 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato
e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005.
8.4 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al regolamento
approvato con D.M. 13.12.2000, n. 430 art. 1; 2; 4; 7 .
Art.
9
Adempimenti
degli Uffici scolastici regionali
9.1 L'Ufficio
Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura disciplinata
dal presente decreto ministeriale ed in particolare:
a) assicura la pubblicazione del presente decreto all'albo dell'Ufficio e, contestualmente,
all'albo del Centro Servizi Amministrativi competente per territorio, nonché
la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
b) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione,
alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione,
nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo
le disposizioni del presente decreto;
c) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone
l'esclusione dalla procedura;
d) formula gli elenchi provinciali assegnando le preferenze e le riserve, nonché
i punteggi per l'insieme dei titoli dal candidato prodotti e/o dichiarati;
e) con decreto definitivo approva la graduatoria, assicurandone la pubblicazione
mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri
Servizi Amministrativi competenti per territorio.
Art.
10
Norme
finali e di rinvio
10.1 Ai
fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali
del personale ATA o nelle precedenti qualifiche del personale non docente è
considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano,
purchè compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per
gli impiegati civili dello Stato.
Il Ministro
Letizia Moratti
Allegati:
Allegato A/1
Domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo
di Addetto alle aziende agrarie.
Utilizzare il modulo predisposto
Allegato A/2
Domanda di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia di circolo o d'istituto
Utilizzare il modulo predisposto
Allegato B Tabella di valutazione dei titoli E' integralmente richiamata
la Tabella A/3 di cui al D.M. 13.12.2000, n. 430
Allegato C
preferenze
- riserve
SCHEDA/1
Le preferenze e le riserve sono quelle indicate nel relativo spazio della scheda A1. Le riserve spettano esclusivamente a coloro che sono inseriti negli appositi elenchi speciali degli Uffici Provinciali del Lavoro. Secondo il vigente ordinamento le riserve sono divise in due gruppi di beneficiari: beneficiari con ridotte capacità lavorative e beneficiari non disabili. La riserva è rispettivamente del 7% e dell'1% del personale in servizio. Ovviamente se tali contingenti sono già coperti non si effettuano ulteriori assunzioni per riserva