Decreto ministeriale 24 marzo 2004, n.35


Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola

Prot. n. 437

Elenchi Provinciali ad Esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. Profilo professionale di "Addetto alle aziende agrarie"

Vista la legge 3.5.1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999, n.107;
Visto il d.l.vo 28.2.2000, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.4.2000, n. 82, con particolare riferimento all'art.4, comma 1;
Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430 "regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.1.2001 n. 19
Visto il D.M. 19.4.2001, n. 75, in particolare la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005,pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 14.8.2003, n.188 ed in particolare l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA -
Considerato che per il profilo professionale di "addetto alle aziende agrarie" non può più applicarsi la particolare procedura di reclutamento ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.b del DPR 30.10.1996, n. 693, in quanto il possesso del solo diploma della scuola media non è sufficiente per accedere al suddetto profilo;
Accertato che il richiamato CCNL richiede per l'accesso al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie i medesimi titoli culturali per il profilo professionale di guardarobiere, diversificando solo nella specificità della qualifica professionale;
Considerato, quindi, che i criteri ed i valori espressi nella tabella di valutazione dei titoli per il profilo di guardarobiere, di cui alla Tabella A/3 allegata al D.M. 13.12.2000, n. 430, sono anche riconducibili al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie;
Ritenuto, pertanto, la necessità di allineare le procedure di reclutamento per il profilo di addetto alle aziende agrarie agli altri profili professionali del personale ATA, già disciplinate con D.M. 19.4.2001, n. 75, integrando in tal senso il predetto D.M.

DECRETA:

Art. 1

Requisiti di ammissione per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento

1.1 Per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie occorre produrre apposita domanda di inserimento, con conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti. Hanno titolo a produrre domanda di inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale.
Tutto il personale di cui al presente comma, per ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto (successivo art. 4 del presente decreto), deve comunque produrre apposita domanda (scheda B/2).

1.2 Il servizio di cui al precedente comma 1 deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato. Ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri , è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

1.3 Il servizio prestato a part-time è computato per intero ai fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento ;ai fini del punteggio è valutato in proporzione alla quota di prestazione.

1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di inserimento.

1.5 I candidati per produrre validamente domanda di inserimento devono, altresì, essere in possesso del titolo di studio prescritto dal CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2002-2005, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 14.8.2003, n. 188:

- Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica;
b) diploma di qualifica professionale specifica.
1.6 Per coloro che hanno prestato il servizio richiesto per l'inserimento negli elenchi ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie si prescinde dal possesso dei titoli di cui al precedente punto 1.5.

1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresì, in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

3. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

4. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

5. per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996);

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

1.9 Coloro che conseguono l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo) sono cancellati dagli elenchi di seconda fascia di circolo e di istituto per le supplenze, relative al medesimo profilo professionale, in cui siano inseriti.

Art. 2

Termini di presentazione della domanda di inserimento
-Autorità Scolastica cui produrre la domanda-

2.1 La domanda di inserimento (All. A1) deve essere prodotta entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e contestualmente all'albo del Centro Servizi Amministrativi di ciascuna provincia nonché pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo "www. istruzione.it", sezione reclutamento, e sulla rete intranet.

2.2 La domanda di inserimento deve essere prodotta in un'unica provincia a scelta del candidato, a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente decreto e deve essere inoltrata esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

2.3 La domanda di inserimento , indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale cui è affidato l'incarico di curare lo svolgimento della procedura, può essere presentata, a mano, direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo della provincia prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure, spedida al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo della provincia prescelta con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

2.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 3
Formulazione della domanda di inserimento e relativa documentazione

3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice riempiendo l'allegata scheda (all. A1 ed eventualmente A2), liberamente riproducibile:

 il cognome e il nome

 la data e il luogo di nascita

 il codice fiscale

 la residenza

 il Centro Servizi Amministrativi cui la domanda è rivolta

 il profilo professionale nei cui elenchi provinciali per le supplenze il candidato intende essere inserito.

3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).

3.3 Nella domanda il candidato deve, inoltre, indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al precedente art. 1.

3.4 Il candidato deve inoltre specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (ALL. B); delle preferenze e/o delle riserve (ALL. C).

3.5L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art. 1 - comma 9 - punto 4 deve essere documentata mediante certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria al momento dell'assunzione.

3.6 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, i requisiti per l'inserimento negli elenchi ad esaurimento, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza, di riserva possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità; di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato; di certificazione per riferimento a documenti già in possesso dell'Ufficio Scolastico Provinciale cui è rivolta la domanda, purchè siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale ultimo caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente autorità della scuola in cui sono stati prestati.

3.7 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutte le graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D. L.vo 28.12.2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.
L'Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni.

3.8 E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

3.9 L'allegata scheda A1, compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dal candidato.

Art. 4
Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo o d'Istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che chiedono l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento

4.1 Coloro che hanno titolo ad essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze.

4.2 Contestualmente alla compilazione della domanda di inserimento negli elenchi di cui al presente decreto i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia debbono compilare l'apposita scheda (all. A2).

4.3 Possono essere indicate complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per il profilo professionale di cui al presente decreto.

4.4 Tutti gli aspiranti sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nel corrispondente elenco provinciale al esaurimento.

4.5 L'inserimento nelle graduatorie per le supplenze temporanee e le relative assunzioni avverranno secondo quanto stabilito dagli artt.6 e 7 del "Regolamento Supplenze" approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 nonché dalle relative norme attuative che saranno emanate.

Art. 5
Inammissibilità della domanda
Esclusione della procedura

5.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente art. 2 - comma 1, nonchè le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui sono riferite.

5.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in più provincie;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente art. 1;
c) non abbiano integrato la domanda nel termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 8;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

5.3 La produzione di domande in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutti gli elenchi provinciali ad esaurimento richiesti e la decadenza dalle correlate graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee.

5.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto, nonché la decadenza dalle correlate graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee in cui il candidato sia inserito e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del DL.vo 28.12.2000,n.443,pubblicato nella G.U.n.42 del 20.2.20001.

Art. 6
Ricorsi

6.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda o viene disposta l'esclusione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica oppure ricorso giurisdizionale al TARentro 60 giorni.Avverso la graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione.

6.2 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

6.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

6.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

6.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.

Art. 7
Formazione degli elenchi provinciali ad esaurimento

7.1 Gli elenchi provinciali ad esaurimento sono formulati a cura dell'autorità competente, assegnando le preferenze e le riserve di cui all' allegato C e i punteggi, per l'insieme dei titoli dal candidato prodotti e/o dichiarati di cui all'allegato B, secondo i criteri e i valori espressi nella Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di guardarobiere di cui alla Tabella A/3 allegata al D.M. 13.12.2000, n. 430.

7.2 In applicazione del presente decreto la citata tabella A/3 riporterà la dizione "addetto alle aziende agrarie" laddove è riportata la dizione "guardarobiere" o "aiutante guardarobiere".

7.3 Tutti i candidati sono inseriti nell'elenco provinciale ad esaurimento secondo il punteggio complessivo decrescente e con l'indicazione delle eventuali preferenze e/o riserve.

Art. 8
Assunzione e rapporto di lavoro

8.1 Le supplenze annuali e le supplenze fino al termine dell'attività didattica sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. L.vo 297/94 che ne faranno richiesta nel quadro della relativa procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente collocati negli elenchi di cui al presente decreto secondo l'ordine di graduazione, tenendo conto delle preferenze e delle riserve di cui all'allegata scheda (A1).

8.2 I candidati, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

8.3 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005.

8.4 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M. 13.12.2000, n. 430 art. 1; 2; 4; 7 .

Art. 9
Adempimenti degli Uffici scolastici regionali

9.1 L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura disciplinata dal presente decreto ministeriale ed in particolare:

a) assicura la pubblicazione del presente decreto all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo del Centro Servizi Amministrativi competente per territorio, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;

b) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente decreto;

c) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura;

d) formula gli elenchi provinciali assegnando le preferenze e le riserve, nonché i punteggi per l'insieme dei titoli dal candidato prodotti e/o dichiarati;

e) con decreto definitivo approva la graduatoria, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi competenti per territorio.

Art. 10
Norme finali e di rinvio

10.1 Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA o nelle precedenti qualifiche del personale non docente è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purchè compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro
Letizia Moratti

Allegati:

Allegato A/1
Domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo di Addetto alle aziende agrarie.
Utilizzare il modulo predisposto

Allegato A/2
Domanda di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia di circolo o d'istituto
Utilizzare il modulo predisposto

Allegato B Tabella di valutazione dei titoli E' integralmente richiamata la Tabella A/3 di cui al D.M. 13.12.2000, n. 430

Allegato C

preferenze - riserve

SCHEDA/1

Le preferenze e le riserve sono quelle indicate nel relativo spazio della scheda A1. Le riserve spettano esclusivamente a coloro che sono inseriti negli appositi elenchi speciali degli Uffici Provinciali del Lavoro. Secondo il vigente ordinamento le riserve sono divise in due gruppi di beneficiari: beneficiari con ridotte capacità lavorative e beneficiari non disabili. La riserva è rispettivamente del 7% e dell'1% del personale in servizio. Ovviamente se tali contingenti sono già coperti non si effettuano ulteriori assunzioni per riserva