Decreto ministeriale 9 luglio 2004, n. 55
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Oggetto: Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2003-2004
VISTA la legge
10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio
1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che
i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della
sessione ordinaria;
VISTA la legge 28-12-2001,n.448, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'articolo 22, comma 7, introduce
modifiche all'articolo 4 della citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.21 del 9-2-2004, ai sensi del quale il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, sulla base dei dati forniti dai
competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con
apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli
esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non
hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque
prima dei termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili
con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo
degli studi da parte dei candidati;
DECRETA
Art. 1
1. La sessione
straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione
secondaria superiore, per l'anno scolastico 2003-2004, si svolge secondo il
seguente diario:
- prima prova scritta: martedì 7 settembre 2004; - seconda prova scritta:
mercoledì 8 settembre 2004 e, per gli istituti d'istruzione artistica,
con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione
ordinaria;
- terza prova scritta: venerdì 10 settembre, secondo i tempi previsti
per la sessione ordinaria.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine
della seconda prova;
- inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle
prove scritte.
Art. 2
1. Per i candidati
che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni
di mercoledì 8 e venerdì 10 settembre 2004.
2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza
prova è fissata per martedì 7 settembre 2004.
3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio
ha luogo martedì 7 settembre 2004.
Art. 3
1. Le commissioni,
nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si
insediano lunedì 6 settembre 2004, presso gli istituti ove sono presenti
candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario
riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito
alla trasferta, in conformità di quanto previsto in materia di compensi
dalla Nota Ministeriale prot.1343 del 21-6-2004. Tali quote sono calcolate con
riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione
e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della
sessione ordinaria.
3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione
delle commissioni di cui al precedente comma 1.
Art. 4
1 . Per quanto
non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni
contenute nell'O.M. n.21 del 9-2-2004.
2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati
interessati circa le date di svolgimento delle prove.
IL MINISTRO
Letizia Moratti