Ai sensi dell'art.
5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce
delle graduatorie di circolo e d'istituto:
- Prima fascia:
gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o
classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto,
secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.
- Seconda
fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria
permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto
interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite
a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero
a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso
svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19
novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia coloro
che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive
comunitarie 89/48 e 92/51.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola
materna ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria
di scuola per l'infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola
elementare ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella
graduatoria di scuola elementare e nella graduatoria di personale educativo.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore abilitante e dà
titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
- Terza fascia:
gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento
richiesto.
I
titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti
dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo,
sono i seguenti:
a.
Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già scuola materna):
Diploma
di scuola magistrale
Diploma
di istituto magistrale
b.
Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):
Diploma
di istituto magistrale
c.
Cattedre di scuola secondaria di I grado:
Titoli
previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni,
e lauree equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale
nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al successivo
art. 10
d.
Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
Titoli
previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni,
e lauree equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di II grado.
La
laurea in scienze delle attività motorie e sportive è
titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione,
disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto
superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).
e.
Posti di personale educativo:
Diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà
universitaria.
f.
Posti di sostegno:
Si
rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12.
- I titoli di
studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia
ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione
dei titoli annessa al Regolamento, solo se siano stati già dichiarati
equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170
e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D.
31 agosto 1933, n. 1592.
- Tutti i titoli
di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la
data del 31 agosto 2004.
Art.
3
Requisiti generali di ammissione
- Gli aspiranti
debbono possedere, alla data del 31 agosto 2004, i seguenti requisiti:
- cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
- età
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista
per il collocamento a riposo d'ufficio);
- godimento
dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge
18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
- idoneità
fisica all'impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute
nell'art. 22 della legge n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- per i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti
di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 693/1996).
- Ai sensi dell'art.
3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
- godere dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in
possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
- Non possono
partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e
di istituto:
- coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- coloro che
si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio
1992, n. 16;
- coloro che
si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di
durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- coloro che
siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- i dipendenti
dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- gli insegnanti
non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione
definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima
sanzione.
- Tutti i candidati
sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati
requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art.
4
Personale incluso in graduatoria permanente
- L'inclusione
nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è già
assicurata dall'espletamento della relativa procedura prevista dall'art.
9 del D.D.G. del 21 aprile 2004.
- Il personale
incluso in graduatoria permanente può presentare domanda secondo
le modalità di cui al successivo art. 5 esclusivamente per gli eventuali
altri insegnamenti per i quali ha titolo di accesso in seconda o terza fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto.
- Il personale
di cui ai due precedenti commi non ha titolo a presentare il modulo per
l'indicazione delle sedi scolastiche per l'a.s. 2004/2005 in quanto tale
opzione è stata già espressa, complessivamente per tutte le
graduatorie di prima, seconda e terza fascia, con la compilazione del modello
3 in sede di espletamento della procedura prevista dal richiamato art. 9
del D.D.G. 21 aprile 2004.
Art.
5
Presentazione moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo
e d'istituto
- Disposizioni
comuni
- La domanda
di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata,
utilizzando esclusivamente l'apposito modello conforme a quello allegato
al presente decreto, entro il termine perentorio del 10 settembre 2004,
fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti alla
data del 31 agosto 2004
- Ciascun
aspirante a supplenza temporanea deve presentare un solo modulo di domanda
complessivamente per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo,
in cui ha titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere
indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti
ad una sola provincia, col limite di dieci circoli didattici.
- L'aspirante
a posti di insegnamento di Scuola materna e/o di Scuola elementare può
indicare fino a un massimo di dieci circoli didattici e fino a un massimo
di venti istituti comprensivi.
- Le indicazioni
relative a codici di istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che
siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie
costituite per gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per
le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di
I grado; per gli insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti
presso istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice
meccanografico.
- Il modulo
di domanda deve essere spedito, con raccomandata r/r ovvero consegnato
a mano, alla istituzione scolastica indicata per prima nel modulo medesimo,
cui è affidata la gestione della domanda stessa.
- Nel caso
di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, l'istituzione
scolastica indicata per prima, ai fini di cui al comma precedente, deve
appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore.
- Ove l'aspirante,
fornito del titolo valido ai sensi del comma 1 del successivo art. 12,
includa tra le scuole prescelte, le sedi di istituzioni scolastiche ed
educative speciali per non vedenti e sordomuti, dovrà inviare o
consegnare copia del modulo di domanda alle medesime scuole speciali che,
con procedura manuale, provvederanno, d'intesa con la scuola che gestisce
la domanda dell'aspirante, alla costituzione della relativa graduatoria
speciale d'istituto.
- Insegnamenti
per i quali l'aspirante è già incluso in graduatorie di seconda
e/o terza fascia
- L'aspirante
già incluso in graduatorie di seconda e/o terza fascia per l'a.s.
2003/2004, ove intenda permanere nella medesima provincia, presenta domanda
di mantenimento o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime
compilando l'apposito modello A con l'indicazione dei soli i titoli valutabili
che non siano già stati prodotti all'atto della precedente domanda
di inclusione relativa ad uno degli anni scolastici 2001/2002 - 2002/2003
- 2003/2004 del precedente triennio di vigenza delle graduatorie in questione.
Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella medesima fascia di precedente
inclusione in graduatoria, l'indicazione del titolo di accesso alla graduatoria
deve essere omessa.
- Al fine
di consentire un più rapido e puntuale esame delle domande, nel
caso in cui tra le sedi scolastiche prescelte dall'aspirante per l'a.s.
2004/2005 figuri la scuola che ha gestito la precedente domanda d'inclusione,
si segnala l'opportunità che il modello di domanda venga inviato
a tale scuola.
- Gli aspiranti
già inclusi in graduatorie di seconda e/o terza fascia per l'a.s.
2003/2004, che cambino la provincia di precedente inclusione sono considerati
aspiranti di nuova inclusione e per essi valgono le disposizioni di cui
alla successiva lettera C).
- Insegnamenti
di nuova inclusione
- Le domande
di nuova inclusione in graduatorie di circolo e di istituto di seconda
e terza fascia si effettuano compilando l'apposito modello A e provvedendo
all'integrale indicazione sia del titolo che dà accesso alla graduatoria
sia di tutti i titoli valutabili ai fini del relativo punteggio assegnabile.
Art.
6
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
- Nel modulo
di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del
presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai
requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui
al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- È ammessa,
esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli,
di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del 31 agosto 2004. Coloro
che sono inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti possono presentare
domanda di inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.
- I candidati
compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta
eccezione per la documentazione dei titoli artistici prodotti dai candidati
di "strumento musicale nella scuola media", di cui al successivo articolo
10.
- Nella fase
di costituzione delle graduatorie in questione l'ammissibilità della
domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio
assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento
e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati
nel modulo di domanda.
- Nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni
degli aspiranti.
- I predetti
controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate,
dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante e devono
riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo,
per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
- In caso di
effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce
la domanda dell'aspirante rilascia all'interessato apposita certificazione
dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale
certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola
con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità
delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
- In caso di
mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti
determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale,
di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni
di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei
punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo
e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo
per i necessari adeguamenti.
Art.
7
Esclusioni
- Non è
ammessa a valutazione la domanda:
- presentata
oltre il termine indicato al precedente articolo 5;
- priva della
firma dell'aspirante;
- dell'aspirante
privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art.
3.
- Il candidato
è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del
relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo
2.
- È escluso
dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante
che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella
stessa provincia o in province diverse.
- Fatte salve
le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie,
per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state
accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti
a verità.
Art.
8
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
- I dirigenti
scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di
istituto di prima, seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie di
seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 13, del Regolamento - che deve essere rivolto,
per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente
al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto
al precedente articolo 5. Avverso le graduatorie di prima fascia è
ammesso reclamo solo per errori materiali.
- La pubblicazione
delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente.
A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento
delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
- Scaduti i
termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie
assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è
esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
- Avverso l'atto
contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto
di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella
cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
Art.
9
Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella
"A", annessa al Regolamento e relative note in calce.
- I servizi
prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano
in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono
valutati come servizi di terza fascia.
- Il servizio
militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di
valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato
con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni
scolastici.
- Il servizio
d'insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente
se sia stato assolto l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti,
secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto
di lavoro attivata.
- Ai fini della
valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero,
di cui alla nota n. 2, in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa
al Regolamento, è valutato come servizio di prima o di seconda fascia
- a seconda se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede
alla valutazione - l'insegnamento su posti di contingente statale italiano,
reso sia in scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute
o con presa d'atto, sia in scuole straniere. Analoga valutazione si applica
al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se
per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina
dell'Amministrazione degli Affari Esteri.
- Il servizio
prestato con contratto di prestazione d'opera è valutato per i soli
giorni di effettivo servizio e non per l'intero periodo indicato nel contratto.
Art.
10
Graduatorie di strumento musicale nella scuola media
- Le graduatorie
di strumento musicale nella scuola media, per l'a.s. 2004/2005, sono così
costituite:
- la
prima fascia comprende i docenti inseriti nella corrispondente graduatoria
permanente;
-
la
seconda fascia comprende il personale abilitato.
- La
terza fascia, in attesa dei provvedimenti di definizione dei titoli di
accesso e di adozione della tabella di valutazione dei titoli relativamente
alla nuova classe di concorso 77/A, comprende gli aspiranti in possesso
del diploma specifico di conservatorio.
- Gli aspiranti
inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati con il punteggio loro
spettante in base alla tabella di valutazione annessa al decreto ministeriale
13 febbraio 1996, riportata come all. B al Regolamento.
- Alla valutazione
dei titoli artistici, posseduti alla data del 31 agosto 2004, provvedono,
secondo autonome modalità disposte da ciascun Ufficio territoriale
competente, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici
provinciali per la compilazione delle graduatorie permanenti.
Art.
11
Graduatorie di conversazione in lingua estera
- Per le graduatorie
di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è:
"titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua,
oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto
all'accertamento dei titoli professionali".
- La corrispondenza
del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire,
nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito,
l'accesso agli studi universitari.
- Il predetto
titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali,
cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
- Per l'insegnamento
di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente
in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a
quanto previsto dal precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque,
collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti,
in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
Art.
12
Insegnamento di sostegno e nelle scuole speciali
- Gli aspiranti
forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo
n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al Decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26
maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione,
e di cui al D.M. 20 febbraio 2002 possono chiedere i correlati insegnamenti
di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista,
dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in
possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni. I medesimi
aspiranti, se forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per
l'insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni scolastiche
ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione
nelle corrispondenti graduatorie speciali.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo
grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per
cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4,
anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di
insegnamento.
- Per gli insegnamenti
di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o
istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno,
articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
3, del Regolamento.
- Per tutti
gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto
un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun
aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia
in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale
aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale
nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne
il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale,
che figuri in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia,
viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei
rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa,
come allegato A, al Regolamento.
- Per gli insegnamenti
di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti
elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area
disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995,
n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola
secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
- Gli aspiranti
forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi
di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere
solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- Gli insegnamenti
di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso
del titolo di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima;
in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna
viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.
- Nella scuola
secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco
da utilizzare relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola
può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno
relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione
di elenchi di altre scuole viciniori.
Art.
13
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
- Le scuole
interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità
o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma o telegramma.
- L'uso del
mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli
atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione,
del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta
o l'annotazione della mancata risposta.
- Per le supplenze
che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta
di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.
- La comunicazione
concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi
alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di
prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve
indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di
graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente
convocati.
- Nei casi di
supplenze superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata,
trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno
tre giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente
riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati,
anche con l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini;
in quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente
che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio
entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.
- Per le assenze
non superiori a 15 giorni nelle scuole ubicate in zone di montagna e piccole
isole, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del regolamento.
Limitatamente alle scuole ubicate nelle piccole isole, le medesime disposizioni
si applicano, in subordine, agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali
altri comuni situati nella medesima piccola isola.
Art.
14
Disposizioni particolari
- In relazione
all'art. 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che
risultino tuttora inclusi:
- nelle graduatorie
nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426;
- nelle graduatorie
provinciali di cui agli artt. 43 (docenti di educazione fisica) e 44 (docenti
di educazione musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;
hanno
precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti
insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo
e di istituto.
- Il diritto
alla precedenza assoluta si esercita, comunque, nell'ambito delle disposizioni
di cui al precedente art. 5, comma 2, per una sola provincia che, per gli
aspiranti di cui al comma 1 punto b), coincide con quella in cui figurano
nella relativa graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni
scolastiche.
- Il presente
Decreto sarà pubblicato sul sito internet del MIUR e nella rete INTRANET.
Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 luglio
2004
IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti