Decreto
ministeriale n. 68 del 10 settembre 2004
IL MINISTRO
Visto il
decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine
e grado, in particolare gli artt. 30, 31, 33;
Visto l'art.6 del D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996, così come
modificato dal D.P.R. n.156 del 9 aprile 1999 e dal D.P.R. n.105 del 13 febbraio
2001, il quale stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, i rappresentanti
nella consulta provinciale degli studenti sono eletti con le stesse modalità
previste per i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto;
Vista l'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991 n.215, recante la regolamentazione
della procedura elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello
di circolo-istituto e successive modificazioni, in particolare gli artt. 21
e 22;
Vista la circolare ministeriale n.49 del 20 marzo 2001 con la quale sono
state impartite istruzioni sulle modalità di espletamento delle elezioni
delle consulte provinciali;
Visto il D.M. n.45 del 19.4.2002, con il quale fu rinviato, per l'anno
scolastico 2002/2003, lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli
studenti nelle consulte provinciali, disponendosi la permanenza in carica dei
rappresentanti già eletti fino all'insediamento delle nuove consulte
a seguito delle successive operazioni elettorali;
Visto il D.M. n.94 del 6.8.2002, con il quale, nelle more dell'emanazione
del regolamento ulteriormente modificativo del succitato D.P.R. 567/96 che,
tra l'altro, riporta le elezioni dei rappresentanti delle consulte provinciali
al termine originario del 31 ottobre, fu indetto, per l'anno scolastico 2002/2003,
lo svolgimento delle elezioni suddette entro il medesimo termine del 31 ottobre;
Visto il D.M. n.72 del 15.9.2003, con il quale fu indetto, per l'anno
scolastico 2003/2004, lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli
studenti nelle consulte provinciali entro il 31 ottobre 2003;
Considerato che, a tutt'oggi, permangono le condizioni di cui al D.M.
succitato, non essendosi ancora concluso l'iter per l'emanazione del nuovo regolamento
di cui sopra;
Considerato che alla data del 31 ottobre 2004 decadranno i rappresentanti
degli studenti nelle consulte provinciali, eletti entro il corrispondente mese
del 2003;
Rilevata, quindi, la necessità di garantire, anche per l'anno
scolastico 2004/2005, il funzionamento delle consulte provinciali, attraverso
una attuale e adeguata rappresentanza studentesca in seno alle consulte medesime
e pertanto di dover procedere al tempestivo espletamento delle previste procedure
elettorali;
D E C R E T A:
Per l'anno scolastico 2004/2005, è indetto lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali, da espletarsi entro il 31 ottobre 2004 con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto di cui all'O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.
IL MINISTRO
f.to Letizia
Moratti