Nota ministeriale 7 luglio 2004
Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per il Personale della scuola - Ufficio IX Contenzioso
Prot. n. 2142
Agli Uffici Scolastici Regionali - Loro Sedi
Oggetto: Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - sentenza n° 1 del 14/1/2004. Termine per la conclusione del procedimento disciplinare
Per opportuna conoscenza
di codesti Uffici, si trasmette in allegato la sentenza
n° 1 del 14/1/2004 con cui il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria,
ha precisato - ribadendo peraltro un precedente orientamento già esplicitato
- che la legge 19 del 7/2/1990 (secondo cui la destituzione del pubblico dipendente,
dopo una condanna in sede penale, può essere inflitta all'esito del procedimento
disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni
dalla conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi
novanta giorni) deve interpretarsi nel senso che il secondo termine di novanta
giorni decorre dalla "scadenza virtuale" del primo, sicché il tempo che
non può essere superato, a pena della violazione della perentorietà
del termine, è quello totale di duecentosettanta giorni. Nel corpo della
suddetta sentenza il medesimo concetto viene ribadito anche in ordine alla disposizione
di cui alla successiva e vigente legge n° 97 del 27/3/2001 (secondo cui
il procedimento disciplinare deve essere iniziato o proseguito entro novanta
giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna e deve concludersi
entro centottanta giorni).
Con preghiera di darne ampia diffusione locale.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino