Nota ministeriale 16 settembre 2004
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola
Prot. n. 651 - Uff. III
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Oggetto: D.M. n. 64 del 28 luglio 2004 - Graduatorie di circolo e di istituto
In riferimento
ai quesiti pervenuti in materia, si precisa su conforme parere dell'Ufficio
legislativo, espresso in data 3 settembre 2004, che la laurea in scienze della
formazione primaria non ha valore abilitante anche per le graduatorie del personale
educativo.
Considerato che la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, all'art. 5, limita
tale validità all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria, i laureati in scienze della formazione primaria, ad indirizzo elementare,
possono essere inseriti solo nella terza fascia delle graduatorie di istituto
del personale educativo, in quanto, il titolo ai sensi dell'art. 3, comma 2
della legge n. 341/90 consente la partecipazione ai relativi concorsi.
Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare che i diplomi di scuola magistrale
e di istituto magistrale conservano la loro validità, ai fini dell'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e per le
attività di istitutore, solo se conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, come
dispone l'art. 2 del D.I. 10 marzo 1997, concernente la norma transitoria per
il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola
materna ed elementare, prevista dall'art. 3 della legge n. 341/1990.
Si fa presente, altresì, che come già precisato relativamente
alle graduatorie permanenti nella nota prot. n. 691 del 10 maggio 2004, anche
i titoli di studio comunitari, debitamente tradotti e certificati dalla competente
Autorità diplomatica italiana, danno diritto a punteggio come "altri
titoli", ai sensi della lettera C), comma 1 del Regolamento delle supplenze,
di cui al D.M. n. 201/2000.
Si comunica, infine, che è in corso di definizione la validità
delle lauree specialistiche, di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, ai fini
dell'insegnamento.
Pertanto, in attesa dell'acquisizione del parere del C.N.P.I., i Dirigenti scolastici,
inseriranno con riserva, nelle graduatorie di circolo e di istituto, i docenti
in possesso di tali lauree.
Resta inteso che, comunque, le lauree specialistiche sono valutate come "altro
titolo" qualora l'aspirante possegga un altro titolo di accesso alle graduatorie.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino